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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 2535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2535 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G. 13949/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Ilaria Di Muccio
da C.F. CP_1 C.F._2
avv. Ilaria Di Muccio
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 3.11.25, depositate in data 31.10.25,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed il procuratore ha concluso in conformità: “1) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
2) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
3) la casa familiare sita in Roma, Via Poggio Verde n. 40, condotta in locazione dalla sig.ra rimane assegnata e in godimento alla moglie, con quanto in essa CP_1 contenuto, la quale ci vivrà insieme alla minore , essendosene il marito già allontanato, con Per_1
i propri effetti personali;
4) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia dal venerdì Per_1 pomeriggio al lunedì mattina, con riaccompagno a scuola, nei due weekend in cui la minore è con lui (due fine settimana alternati ogni mese); durante la settimana, ogni mercoledì pomeriggio, fino al riaccompagno a scuola il giovedì mattina, con pernotto dal padre. Il pernotto della minore in luogo diverso da quello di residenza del padre (in Roma, Via Senorbì n. 183) sarà possibile solo ove previamente comunicato e concordato con la madre;
salvo diverso accordo raggiunto tra i coniugi con congruo preavviso, durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando con il padre per il
Natale 2024 e con la madre per il seguente Capodanno/Epifania; il padre terrà con sé ad Per_1 anni alterni dal 24 dicembre fino al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
salvo diverso accordo raggiunto tra i coniugi con congruo preavviso, durante le vacanze pasquali la minore trascorrerà ad anni alterni con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo, iniziando con il padre per la Pasqua 2025 e con la madre per la seguente Pasquetta;
salvo diverso accordo raggiunto tra i coniugi con congruo preavviso, nel periodo delle vacanze estive trascorrerà con ciascuno dei due genitori ad agosto 15 giorni consecutivi, ad anni alterni, Per_1 iniziando dal padre, da stabilirsi concordemente entro il mese aprile, mentre per gli ulteriori mesi estivi di giugno e luglio, la minore resterà con il padre o con la madre seguendo le modalità di visita ordinarie, già sopra indicate (dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, nei due fine settimana alternati ogni mese in cui la minore è con il padre;
mentre durante la settimana, ogni mercoledì pomeriggio con pernotto dal padre); per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà, salva diversa soluzione concordata tra i genitori, il criterio dell'alternanza annuale iniziando per l'anno 2025 con la madre;
5) il sig. corrisponderà al domicilio della sig.ra Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento della figlia l'importo CP_1 Per_1 mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00), da aggiornare ogni anno secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario sulle coordinate IBAN della madre;
6) oltre al contributo di mantenimento di cui sopra, tutte le spese ordinarie e straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ricreative), ove previamente concordate e documentate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%, come da Protocollo d'intesa del Tribunale di Roma del 17/12/2014, che i coniugi dichiarano di ben conoscere e che viene allegato al presente ricorso. Più specificamente, per quanto concerne le spese mediche, i coniugi concordano tra di loro che tutte le spese mediche, senza distinzione tra ordinarie (rientranti nell'assegno di mantenimento della minore) e straordinarie, saranno sostenute dal padre, in aggiunta al contributo di mantenimento di cui sopra, in misura del
50%, purché documentate dalla madre e che la previa concertazione sarà necessaria solo per le spese mediche di maggior importo o se conseguenti a decisioni di maggior rilievo e importanza per la salute della minore, decisioni comunque adottate di comune accordo tra i genitori. Tra le spese mediche di cui sopra, i coniugi includono anche quelle per l'eventuale supporto psicologico da dare alla minore, ove necessario, spesa rispetto alla quale si dichiarano disponibili. Tutte le somme
(mediche, scolastiche, sportive, ricreative) saranno rimborsate dal padre con le medesime modalità di versamento indicate per il mantenimento di e in caso di contestazione, rimarranno Per_1 subordinate all'esibizione dei giustificativi di spesa” che il Tribunale ritiene congrue e conformi alle esigenze della prole, cosi provvedendo come da dispositivo;
rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 6.6.2009 in
Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n.00577 parte 2 serie
A01 anno 2009 , alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 3.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G. 13949/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Ilaria Di Muccio
da C.F. CP_1 C.F._2
avv. Ilaria Di Muccio
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 3.11.25, depositate in data 31.10.25,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed il procuratore ha concluso in conformità: “1) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
2) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
3) la casa familiare sita in Roma, Via Poggio Verde n. 40, condotta in locazione dalla sig.ra rimane assegnata e in godimento alla moglie, con quanto in essa CP_1 contenuto, la quale ci vivrà insieme alla minore , essendosene il marito già allontanato, con Per_1
i propri effetti personali;
4) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia dal venerdì Per_1 pomeriggio al lunedì mattina, con riaccompagno a scuola, nei due weekend in cui la minore è con lui (due fine settimana alternati ogni mese); durante la settimana, ogni mercoledì pomeriggio, fino al riaccompagno a scuola il giovedì mattina, con pernotto dal padre. Il pernotto della minore in luogo diverso da quello di residenza del padre (in Roma, Via Senorbì n. 183) sarà possibile solo ove previamente comunicato e concordato con la madre;
salvo diverso accordo raggiunto tra i coniugi con congruo preavviso, durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando con il padre per il
Natale 2024 e con la madre per il seguente Capodanno/Epifania; il padre terrà con sé ad Per_1 anni alterni dal 24 dicembre fino al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
salvo diverso accordo raggiunto tra i coniugi con congruo preavviso, durante le vacanze pasquali la minore trascorrerà ad anni alterni con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo, iniziando con il padre per la Pasqua 2025 e con la madre per la seguente Pasquetta;
salvo diverso accordo raggiunto tra i coniugi con congruo preavviso, nel periodo delle vacanze estive trascorrerà con ciascuno dei due genitori ad agosto 15 giorni consecutivi, ad anni alterni, Per_1 iniziando dal padre, da stabilirsi concordemente entro il mese aprile, mentre per gli ulteriori mesi estivi di giugno e luglio, la minore resterà con il padre o con la madre seguendo le modalità di visita ordinarie, già sopra indicate (dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, nei due fine settimana alternati ogni mese in cui la minore è con il padre;
mentre durante la settimana, ogni mercoledì pomeriggio con pernotto dal padre); per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà, salva diversa soluzione concordata tra i genitori, il criterio dell'alternanza annuale iniziando per l'anno 2025 con la madre;
5) il sig. corrisponderà al domicilio della sig.ra Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento della figlia l'importo CP_1 Per_1 mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00), da aggiornare ogni anno secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario sulle coordinate IBAN della madre;
6) oltre al contributo di mantenimento di cui sopra, tutte le spese ordinarie e straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ricreative), ove previamente concordate e documentate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%, come da Protocollo d'intesa del Tribunale di Roma del 17/12/2014, che i coniugi dichiarano di ben conoscere e che viene allegato al presente ricorso. Più specificamente, per quanto concerne le spese mediche, i coniugi concordano tra di loro che tutte le spese mediche, senza distinzione tra ordinarie (rientranti nell'assegno di mantenimento della minore) e straordinarie, saranno sostenute dal padre, in aggiunta al contributo di mantenimento di cui sopra, in misura del
50%, purché documentate dalla madre e che la previa concertazione sarà necessaria solo per le spese mediche di maggior importo o se conseguenti a decisioni di maggior rilievo e importanza per la salute della minore, decisioni comunque adottate di comune accordo tra i genitori. Tra le spese mediche di cui sopra, i coniugi includono anche quelle per l'eventuale supporto psicologico da dare alla minore, ove necessario, spesa rispetto alla quale si dichiarano disponibili. Tutte le somme
(mediche, scolastiche, sportive, ricreative) saranno rimborsate dal padre con le medesime modalità di versamento indicate per il mantenimento di e in caso di contestazione, rimarranno Per_1 subordinate all'esibizione dei giustificativi di spesa” che il Tribunale ritiene congrue e conformi alle esigenze della prole, cosi provvedendo come da dispositivo;
rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 6.6.2009 in
Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n.00577 parte 2 serie
A01 anno 2009 , alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 3.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi