CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 02/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRATELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6637/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175367 67589 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia tributaria di primo Grado di Napoli ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU 202175367/67589 del 06/12/2024 notificato in data 08/01/2025 per omesso/parziale/tardivo/ versamento Tari anno di imposta 2019 per complessivi euro 509,000, chiedendone l'annullamento per infondatezza della pretesa tributaria.
Si è costituita la municipia spa e ha rappresentato di aver provveduto all'annullamento dell'atto, e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto dell'annullamento dell'avviso oggetto di impugnazione e provvede come da dispositivo.
Quanto alle spese, in considerazione del comportamento delle parti ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, compensa le spese.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRATELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6637/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175367 67589 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia tributaria di primo Grado di Napoli ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU 202175367/67589 del 06/12/2024 notificato in data 08/01/2025 per omesso/parziale/tardivo/ versamento Tari anno di imposta 2019 per complessivi euro 509,000, chiedendone l'annullamento per infondatezza della pretesa tributaria.
Si è costituita la municipia spa e ha rappresentato di aver provveduto all'annullamento dell'atto, e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto dell'annullamento dell'avviso oggetto di impugnazione e provvede come da dispositivo.
Quanto alle spese, in considerazione del comportamento delle parti ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, compensa le spese.