TAR Venezia, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 653
TAR
Sentenza 25 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge per violazione e comunque erronea e/o falsa applicazione degli artt. 22bis e 42bis del Codice delle Espropriazioni e dell’art. 42 Cost. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità, mancanza assoluta dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà

    L'occupazione si inserisce in un procedimento espropriativo fondato su una valida dichiarazione di pubblica utilità, mai impugnata. Il decreto di occupazione d'urgenza è un atto attuativo la cui eventuale illegittimità non travolge l'intero iter espropriativo, dato che il potere ablatorio è ancora esercitabile entro il termine quinquennale.

  • Rigettato
    Illegittima apprensione del bene e “anticipata” immissione in possesso dell’area con sua irreversibile trasformazione in assenza di alcun atto idoneo, e declaratoria di occupazione appropriativa. Violazione di legge per violazione e comunque erronea applicazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della CEDU, nonché della L. 4 agosto 1955 n. 848, degli artt. 22bis e 42bis DPR 327/2001; dell’art. 42 Cost.

    La fattispecie non rientra nell'occupazione appropriativa in quanto il potere espropriativo non è esaurito. Il procedimento è ancora in corso e l'amministrazione conserva il potere di acquisire il bene mediante decreto di esproprio ordinario.

  • Rigettato
    Illegittima occupazione e trasformazione del bene

    L'occupazione si inserisce in un procedimento espropriativo valido e ancora in corso. Il potere ablatorio non si è esaurito, pertanto non si configura un illecito permanente.

  • Rigettato
    Diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.

    Non sussiste un illecito permanente in quanto il potere espropriativo è ancora esercitabile. La vicenda ablativa è tuttora in atto e non ha ancora esaurito il proprio sviluppo procedimentale.

  • Rigettato
    Richiesta di acquisizione sanante ex art. 42-bis DPR 327/2001

    L'istituto dell'art. 42-bis presuppone un'utilizzazione del bene in assenza di un valido titolo espropriativo, non più riconducibile al procedimento ordinario. Nel caso di specie, l'occupazione si colloca all'interno di un procedimento espropriativo ancora in corso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 653
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 653
    Data del deposito : 25 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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