CASS
Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
Massime • 1
In tema di misure coercitive, non viola il principio della domanda cautelare il giudice che ritiene sussistente un "periculum libertatis" diverso o ulteriore rispetto a quello indicato dal pubblico ministero richiedente. (In motivazione, la Corte ha escluso l'applicabilità alla "subiecta materia" del principio dettato dall'art. 521 cod. proc. pen., in quanto il giudice cautelare, una volta investito della domanda, è funzionalmente competente ad esercitare i più ampi poteri di valutazione degli indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, sicché non è illegittimo il suo provvedimento che, in mancanza di un'esigenza ma in presenza di altre, ne valorizzi in via autonoma la sussistenza).
Commentario • 1
- 1. Maltrattamenti in famiglia: la ritrattazione della vittima non basta a escludere la misura cautelare (Cass. Pen. n. 13512/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/11/2024, n. 42438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42438 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento