Sentenza breve 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 19/01/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00086/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01755/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1755 del 2025, proposto da
Calabra Maceri e Servizi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B74FD079C2, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Fortunato Magnelli e Roberto Terenzio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pizzo, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ecology S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Emilio Perfetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione del dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Pizzo del 18 novembre 2025, n. 408, con cui è stata disposta l’aggiudicazione in favore di Ecology S.r.l. della procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di igiene urbana e gestione dei rifiuti urbani” ; e della comunicazione, ove esistente, dell’aggiudicazione definitiva della gara anzidetta;
- di tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate di gara per quanto di interesse, ivi inclusi: il verbale del seggio di gara del 5 agosto 2025; il verbale del seggio di gara del 3 settembre 2025; il verbale della Commissione di gara del 3 settembre 2025; il verbale della Commissione di gara del 5 settembre 2025; il successivo verbale di gara n. 3 del 15 settembre 2025; il verbale della Commissione di gara del 24 settembre 2025;
- della graduatoria definitiva/finale di gara della medesima procedura e della proposta di aggiudicazione formulata in favore della società Ecology S.r.l.;
- dell’eventuale nota, non conosciuta, con cui il RUP avrebbe illegittimamente dato atto dell’esito favorevole del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta di Ecology S.r.l. e proposto l’efficacia dell’aggiudicazione;
- della nota, non conosciuta, con cui è stata confermata la graduatoria definitiva e proposta l’aggiudicazione in favore di Ecology S.r.l.;
- di tutti gli ulteriori atti, laddove non è stata disposta l’esclusione dalla gara di Ecology S.r.l. e tale gara non è stata aggiudicata alla odierna ricorrente;
- di ogni atto adottato dal Comune di Pizzo in recepimento dei provvedimenti anzidetti e di conferma della determina di aggiudicazione;
- del silenzio serbato dal Comune di Pizzo sulle richieste e istanze trasmesse da parte di Calabra Maceri e Servizi S.p.a., qualora inteso come diniego implicito;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso, in parte qua e nei limiti dell’interesse, l’art. 18.1 del Disciplinare di gara, laddove interpretato nel senso di escludere mezzi di prova equivalenti alle carte di circolazione per i veicoli offerti;
- di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto, conseguente, o comunque connesso, anche di estremi e contenuti non conosciuti;
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente, previa esclusione di Ecology S.r.l., ad essere collocata quale prima graduata; ed in subordine, del diritto della ricorrente all’attribuzione del punteggio premiale massimo (10 punti) previsto per il criterio di valutazione n. 1, e, per l’effetto, del suo diritto a essere dichiarata aggiudicataria dell’appalto;
e per la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione dell’appalto e conseguente stipula del contratto e, ove il contratto sia stato nelle more stipulato, per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto eventualmente stipulato tra il Comune di Pizzo e la società Ecology S.r.l., ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., e per la condanna dell’amministrazione a consentire il subentro della ricorrente nel medesimo contratto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ecology S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 il dott. FR LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue;
1. - Calabria Maceri e Servizi S.p.a. ha impugnato d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale la determinazione del Settore Lavori Pubblici del Comune di Pizzo del 18 novembre 2025, n. 408, con cui è stata disposta l’aggiudicazione in favore di Ecology S.r.l. della procedura aperta per l’affidamento del servizio di igiene urbana e gestione dei rifiuti urbani.
L’esito della procedura ad evidenza pubblica, in cui essa si è classificata seconda, viene contestata secondo plurimi profili.
1.1. - Innanzitutto, l’amministrazione avrebbe illegittimamente attivato in favore della controinteressata Ecology S.r.l. il soccorso istruttorio per consentirle di sopperire alla mancata produzione del «Progetto di Assorbimento del personale» , e cioè di un documento che costituisce parte integrante dell’offerta tecnica ed economica. Si sarebbe perciò perpetrata la violazione degli artt. 101, 57 e 41, comma 14 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e degli artt. 14 e 15.27 del disciplinare.
1.2. - L’offerta della Ecology S.r.l. Avrebbe dovuto essere esclusa per violazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui al d.m. 23 giugno 2022 e, comunque, per violazione dell’art. 70, comma 4 lett. a) d.lgs. n. 36 del 2023: essa, infatti, ha dichiarato di offrire, per l’esecuzione del servizio, 21 mezzi tutti Euro 6, ma ha poi prodotto solo 17 carte di circolazione, di cui n. 2 relative a mezzi Euro 4/5, in espressa violazione delle specifiche tecniche inderogabili dei richiamati CAM; ed altre attestanti veicoli non conformi rispetto alle specifiche tecniche richieste dalla stazione appaltante e comunque vetusti. Anche l’offerta degli altri mezzi necessari per il servizio non sarebbe conforme alla legge di gara.
1.3. - Ecology sarebbe stata priva dei requisiti minimi di carattere tecnico richiamati all’art. 6 del disciplinare, con particolare riferimento al requisito di «aver svolto con “buon esito” negli ultimi tre anni antecedenti la scadenza del bando (2022-2023- 2024), almeno un appalto per servizi oggetto del Capitolato Speciale d’Appalto (…) in Comuni con popolazione SERVITA non inferiore a 10.000 abitanti (…) . Il servizio deve essere stato continuativo per almeno un intero anno» . Infatti, la controinteressata non avrebbe prodotto l’attestazione di buon esito del servizio che ha dichiarato” ed ha indicato una annualità (2019) diversa da quella prevista dal disciplinare.
Essa, peraltro, sarebbe sfornita delle dotazioni minime obbligatorie, quali un bobcat per la pulizia della spiaggia, una idropulitrice per lavaggio, un compattatore da 10 mc.
1.4. - In ogni caso, la commissione valutatrice avrebbe attribuito alla controinteressata Ecology S.r.l. il massimo dei punteggi (10 punti) per il primo criterio previsto dal citato art. 18.1, relativo all'impiego di veicoli a basso impatto ambientale, omettendo di rilevare che la flotta messa a disposizione è inadeguata rispetto alle specifiche tecniche inderogabili richieste dai CAM, peraltro richiamati espressamente dalla lex specialis quale condizione di ammissibilità dell’offerta, ed è composta da un numero di veicoli inferiore a quello dichiarato.
1.5. - Infine, la commissione avrebbe illegittimamente attribuito alla ricorrente un punteggio pari a 0 per il medesimo criterio previsto dall’art. 18.1 del disciplinare di gara, sul presupposto della mancata allegazione delle carte di circolazione dei veicoli da impiegare nel corso dell’appalto. In realtà, i veicoli offerti dalla ricorrente sarebbero di nuova fabbricazione e per essi Calabra Maceri e Servizi S.p.a. ha allegato espressa dichiarazione di impegno all’acquisto, unitamente alla produzione delle schede tecniche, che dovrebbero intendersi quali prova funzionalmente equivalente, anche ai sensi dell’art. 79 d.lgs. n. 36 del 2023, alla carta di circolazione per dimostrare la qualità del mezzo che verrà utilizzato in fase esecutiva ed ottenere sin da subito l’attribuzione del punteggio premiale.
2. - Il Comune di Pizzo, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito.
Si è invece costituita la società controinteressata, la quale ha difeso l’operato della stazione appaltante.
In particolare, il piano di assorbimento del personale non costituirebbe elemento strutturale dell'offerta tecnica ed economica, ma rappresenterebbe un documento attuativo della clausola sociale che può essere integrato senza alterare la sostanza dell'offerta presentata.
Essa possiederebbe tutti i requisiti richiesti e avrebbe prodotto documentazione adeguata.
Né si potrebbe pretendere di superare le valutazioni discrezionali svolte dalla commissione valutatrice.
3. - Alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2026, sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
4. - Il primo motivo di ricorso è fondato.
La legge speciale di gara ha previsto il progetto di assorbimento quale allegato (e, in quanto tale, componente) dell’offerta tecnica (art. 18.1).
La giurisprudenza (TAR Lazio, -Roma Sez. IV- ter , 4 dicembre 2025, n. 21891) ha chiarito che l’omessa allegazione del progetto di assorbimento si configura, invero, non come una causa di esclusione di natura formale, ma come un’ipotesi di carenza sostanziale dell’offerta e del suo contenuto.
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 19 e n. 20 del 2016, ha precisato la distinzione fra elementi essenziali dell'offerta, la cui mancanza preclude il soccorso istruttorio perché ammetterne l'integrazione violerebbe la par condicio, ed elementi formali che non incidono sul contenuto sostanziale dell'offerta alla quale sono per così dire "esterni" ed è quindi possibile integrarli attraverso il soccorso istruttorio senza pregiudizio della par condicio.
Nella fattispecie la natura intrinseca all’offerta delle misure da indicare nel progetto di assorbimento e la espressa previsione della loro indicazione come “necessaria” da parte del legislatore nazionale conducono a ritenere legittima l'esclusione in caso di sua omessa allegazione.
Invero, ferma la elasticità della clausola sociale e la possibilità dell’operatore di assorbire il personale con modalità adeguate alla propria organizzazione aziendale, l’indicazione delle misure preordinate alla attuazione della clausola sociale rappresenta un elemento necessario della offerta a prescindere dal numero dei dipendenti da assorbire, individuando con specificità i costi del ridetto assorbimento, avuto riguardo ai profili dei dipendenti, ai contratti di lavoro applicati, alle ore di lavoro garantite.
La sua omissione non può essere soccorribile. L’articolo 101, comma 1, lettere a) e b) d.lgs n. 36 del 2023, infatti, consente di integrare ex post la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, o di sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara « con esclusione espressa della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica ».
4.1. - In altri termini, qualificato il progetto di riassorbimento quale documento esplicativo delle modalità di adempimento della clausola sociale e ritenuto, in base alle norme del codice, che tale elemento rappresenti un elemento necessario dell’offerta (nella fattispecie, dell’offerta tecnica, secondo la declinazione operata dalla lex specialis ), all’esperimento del soccorso osta il generale principio che vieta di integrare le offerte, successivamente alle presentazione delle stesse, come peraltro confermato dall’art.101, comma 1, lett. b) del Codice, che vieta la sanatoria dei documenti che compongono le offerte (tecnica ed economica).
Ammettere l’integrabilità del progetto di riassorbimento significherebbe avvantaggiare, e non di poco, l’operatore che non l’abbia presentato in gara, potendo a ciò sovrintendere allorché già conosca l’esito del procedimento selettivo, e potendo finanche rimodulare la dichiarazione in modo strumentale, a seconda delle circostanze e della convenienza del momento, a risultato acquisito (TAR Lazio - Roma, Sez. II, 26 giugno 2025, n.12690).
5. - Anche il quinto motivo di ricorso è fondato.
La società ricorrente ha offerto di eseguire l’appalto con una flotta di mezzi nuovi.
Si tratta, evidentemente, di un elemento dell’offerta coerente con l’obiettivo, che l’amministrazione si è data con il bando, di ottenere l’utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale.
Benché il disciplinare di gara stabilisse, quanto alla valutazione di tale elemento dell’offerta, che «il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione (in fase d’offerta) delle carte di circolazione dei veicoli impiegati per l’esecuzione del servizio» , sarebbe irragionevole pretendere che il concorrente dovesse acquistare i mezzi prima di essere a conoscenza dell’esito vittorioso della procedura al solo scopo di produrre in sede di gara la carta di circolazione dei mezzi.
Ed allora, l’amministrazione, in considerazione della peculiarità degli elementi dell’offerta, avrebbe dovuto ritenere mezzo di prova equivalente alla produzione delle carte di circolazione la produzione dell’impegno all’acquisto dei mezzi, di cui vengono prodotte le specifiche tecniche.
6. - L’accoglimento dei due motivi di ricorso supra descritti soddisfa totalmente l’interesse della parte ricorrente vittoriosa.
Per ragioni di economia processuale, alla luce del combinato disposto degli artt. 60 e 74 c.p.a., si omette l’esame dei residui motivi.
7. - Non risulta che sia stato stipulato il contratto a valle dell’aggiudicazione, per cui non occorrono altre statuizioni giurisdizionali.
Nel conformarsi all’odierna sentenza, l’amministrazione verificherà se la ricorrente possiede i requisiti necessari per essere individuata quale aggiudicataria della gara, con conseguente affidamento del servizio
8. - Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determinazione del dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Pizzo del 18 novembre 2025, n. 408, e gli atti indicati in epigrafe ad essa presupposti.
Condanna il Comune di Pizzo, in persona del Sindaco in carica, ed Ecology S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in solido tra di loro, alla rifusione, in favore di Calabria Maceri e Servizi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 9.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV LE, Presidente
FR LA, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR LA | IV LE |
IL SEGRETARIO