Sentenza 7 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2003, n. 11935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11935 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2003 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 1 1 935/03 Composta dagli II | Dott. Vincenzo MI CO R.G.N. 1811/01 Cron. 25817 Dott. Fernando LUPI - Consigliere - ---- - Consigliere Dott. Natale CAPITANIO - Rep. Rel. Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Ud. 25/02/03 Dott. Camillo FILADORO - Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: | ES OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
Q ricorrente
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato -
| avverso la sentenza n. 390/99 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 31/01/00 R.G.N. 6824/98;2003 1209 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 25/02/03 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 6 ottobre 1999/31 gennaio 2000 il Tribunale di Bologna rigettava l'appello proposto da RE TO avverso la sentenza con la quale il Pretore della stessa città aveva rigettato la domanda da lei proposta nei confronti dell'INPS per ottenere, per l'anno 1995, il trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti, pur avendo ottenuto per lo stesso anno, ma per diverso periodo, il trattamento di disoccupazione ordinaria. I giudici di secondo grado osservavano che il rischio coperto dai due diversi trattamenti di disoccupazione (ordinario e a requisiti ridotti) è lo stesso: lo stato di disoccupazione in un determinato anno. La signora TO aveva i requisiti per il trattamento ordinario, che aveva ottenuto, e non poteva cumulare, per lo stesso anno, un trattamento introdotto per chi non potesse far valere i contributi necessari per l'ordinario trattamento di disoccupazione. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico motivo di censura, RE TO. L'INPS non si è costituto. Motivi della decisione Il ricorso è improcedibile. L'art. 369 del codice di procedura civile, comma 2, n. 2, dispone che, insieme con il ricorso per cassazione, deve essere depositata, a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza impugnata. Nella fattispecie in esame la difesa del ricorrente ha depositato una copia della sentenza priva di attestazione di autenticità. Ne consegue, alla stregua del consolidato orientamento della Corte (Cass., 25 novembre 1998 n. 11932; 28 ottobre 2000 n. 14240; 2 novembre 2001 n. 13566; 23 agosto 2002 n. 12434), la improcedibilità del ricorso. 3 Nessun provvedimento va preso in ordine alle spese di questo giudizio, attesa la mancata costituzione dell'INPS.
P.Q.M.
quidizio_ La Corte dichiara l'improcedibilità del ricorso;
nul la per le spesed presente Così deciso in Roma il 25 febbraio 2003. Il Presidente Il cons. estensore Att le kelamany IL CANCELLIERE Depositato in Cancellaria 7 AGUIA oggi, ZANCELL S A I D A B , O G T E O T N T R L E I T S R S E I I A D L G E L O R E D 4