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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIV, sentenza 05/02/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'E. ROMAGNA Sezione 14, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CA ES, Presidente MASSARI BERNARDO, Relatore BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1175/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1. -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna - Via Trieste 74 48100 Ravenna RA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ravenna - Via Magazzini Posteriori 28/x 48122 Ravenna RA
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 41/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAVENNA sez. 2 e pubblicata il 18/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320220006917822000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente riceveva in data 4 luglio 2024, una cartella di pagamento (n. 09320220006917822), relativa a pretese tributarie per l'imposta sul valore aggiunto, derivante da liquidazione automatica ex art. 54-bis DPR 633/1972, per il periodo d'imposta 2017, e per l'importo complessivo di Euro 4.209,76. Avverso tale atto veniva proposto ricorso dinanzi alla Corte tributaria di primo grado di Ravenna che, con la sentenza in epigrafe, lo respingeva. Il contribuente si gravava in appello per la riforma della predetta sentenza contestando la violazione e falsa applicazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), del DPR 602/1973 e dell'art. 23 del D.lgs. 46/1999 quanto all'erronea valutazione delle proroghe applicabili ai termini di decadenza. L'Agenzia delle entrate e quella della riscossione si costituivano in resistenza, opponendosi all'accoglimento del gravame. Chiamato alla pubblica udienza del 19 gennaio 2026, l'appello veniva trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con memoria depositata l'8 gennaio 2026, l'Ufficio rendeva noto che, a seguito di più approfondite valutazioni, l'Ufficio ha ritenuto che “la Corte abbia correttamente ritenuto applicabili alla fattispecie le proroghe dovute dalla sospensione per Covid e per l'alluvione; mentre ha erroneamente ritenuto applicabile la sospensione di cui all'art. 1, comma 240, della L. 197/2022, relativa alle istanze di definizione agevolata. Tale proroga opera esclusivamente nei confronti dei contribuenti che abbiano presentato apposita istanza di definizione agevolata entro il 30 aprile 2023”. Circostanza non riferibile alla parte contribuente. All'esito di tale disamina, ritenuta tardiva la notificazione della cartella, avvenuta il 4 luglio 2024, l'Agenzia disponeva l'annullamento totale, ex art. 10-quinquies L. n. 212/2000, della cartella stessa, con notifica al ricorrente del provvedimento di sgravio in data 08/01/2026. Segue da quanto esposto che il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992. Parte ricorrente richiede altresì la condanna dell'amministrazione ex art. 96 c.p.c. per l'asserita temerarietà della lite. La domanda non può essere accolta. Come ritenuto dalla Suprema Corte in più occasioni, la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 terzo comma c.p.c. può essere disposta nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione (ex multis, Cassazione civile sez. II, 19/11/2025, n. 30518; id., sez. I, 30/05/2024, n. 15232). Tale responsabilità non può essere fondata sul mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio che l'introduzione della lite ha contribuito a determinare, essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice e richiede la prova del dolo o della colpa grave della parte soccombente, nonché dell' allegazione e dimostrazione di un danno ulteriore rispetto alle spese di lite, presupponendo un comportamento oggettivamente qualificabile come abuso del processo, ossia l' avere agito o resistito pretestuosamente. In difetto di tali presupposti, non può disporsi la condanna per lite temeraria. Invero, non può ritenersi che tali presupposti siano rinvenibili nel caso all'esame, caratterizzato, come si è visto, dalla complessità delle disposizioni temporanee succedutesi nel tempo e tra loro non coordinate, sì da ingenerare incertezza anche nell'ente impositore. La domanda va quindi respinta. Per contro, in virtù del principio di soccombenza virtuale, le spese processuali vanno addossate all'amministrazione come da liquidazione fattane in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte tributaria di 2° grado dell'Emilia Romagna, sez. XIV definitamente pronunciando:
- dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
- respinge la richiesta di condanna ex art. 96, 3° comma c.p.c. e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese per entrambi i gradi che liquida in complessivi € 2.000 (€1.000 per ciascun grado).
Bologna, 19 gennaio 2026
Il Giudice estensore dott. Bernardo Massari Il Presidente
dott. Francesco Caruso
.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'E. ROMAGNA Sezione 14, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CA ES, Presidente MASSARI BERNARDO, Relatore BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1175/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1. -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna - Via Trieste 74 48100 Ravenna RA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ravenna - Via Magazzini Posteriori 28/x 48122 Ravenna RA
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 41/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAVENNA sez. 2 e pubblicata il 18/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320220006917822000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente riceveva in data 4 luglio 2024, una cartella di pagamento (n. 09320220006917822), relativa a pretese tributarie per l'imposta sul valore aggiunto, derivante da liquidazione automatica ex art. 54-bis DPR 633/1972, per il periodo d'imposta 2017, e per l'importo complessivo di Euro 4.209,76. Avverso tale atto veniva proposto ricorso dinanzi alla Corte tributaria di primo grado di Ravenna che, con la sentenza in epigrafe, lo respingeva. Il contribuente si gravava in appello per la riforma della predetta sentenza contestando la violazione e falsa applicazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), del DPR 602/1973 e dell'art. 23 del D.lgs. 46/1999 quanto all'erronea valutazione delle proroghe applicabili ai termini di decadenza. L'Agenzia delle entrate e quella della riscossione si costituivano in resistenza, opponendosi all'accoglimento del gravame. Chiamato alla pubblica udienza del 19 gennaio 2026, l'appello veniva trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con memoria depositata l'8 gennaio 2026, l'Ufficio rendeva noto che, a seguito di più approfondite valutazioni, l'Ufficio ha ritenuto che “la Corte abbia correttamente ritenuto applicabili alla fattispecie le proroghe dovute dalla sospensione per Covid e per l'alluvione; mentre ha erroneamente ritenuto applicabile la sospensione di cui all'art. 1, comma 240, della L. 197/2022, relativa alle istanze di definizione agevolata. Tale proroga opera esclusivamente nei confronti dei contribuenti che abbiano presentato apposita istanza di definizione agevolata entro il 30 aprile 2023”. Circostanza non riferibile alla parte contribuente. All'esito di tale disamina, ritenuta tardiva la notificazione della cartella, avvenuta il 4 luglio 2024, l'Agenzia disponeva l'annullamento totale, ex art. 10-quinquies L. n. 212/2000, della cartella stessa, con notifica al ricorrente del provvedimento di sgravio in data 08/01/2026. Segue da quanto esposto che il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992. Parte ricorrente richiede altresì la condanna dell'amministrazione ex art. 96 c.p.c. per l'asserita temerarietà della lite. La domanda non può essere accolta. Come ritenuto dalla Suprema Corte in più occasioni, la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 terzo comma c.p.c. può essere disposta nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione (ex multis, Cassazione civile sez. II, 19/11/2025, n. 30518; id., sez. I, 30/05/2024, n. 15232). Tale responsabilità non può essere fondata sul mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio che l'introduzione della lite ha contribuito a determinare, essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice e richiede la prova del dolo o della colpa grave della parte soccombente, nonché dell' allegazione e dimostrazione di un danno ulteriore rispetto alle spese di lite, presupponendo un comportamento oggettivamente qualificabile come abuso del processo, ossia l' avere agito o resistito pretestuosamente. In difetto di tali presupposti, non può disporsi la condanna per lite temeraria. Invero, non può ritenersi che tali presupposti siano rinvenibili nel caso all'esame, caratterizzato, come si è visto, dalla complessità delle disposizioni temporanee succedutesi nel tempo e tra loro non coordinate, sì da ingenerare incertezza anche nell'ente impositore. La domanda va quindi respinta. Per contro, in virtù del principio di soccombenza virtuale, le spese processuali vanno addossate all'amministrazione come da liquidazione fattane in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte tributaria di 2° grado dell'Emilia Romagna, sez. XIV definitamente pronunciando:
- dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
- respinge la richiesta di condanna ex art. 96, 3° comma c.p.c. e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese per entrambi i gradi che liquida in complessivi € 2.000 (€1.000 per ciascun grado).
Bologna, 19 gennaio 2026
Il Giudice estensore dott. Bernardo Massari Il Presidente
dott. Francesco Caruso
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