Art. 1.
I capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli della Guardia di finanza non prescelti per l'avanzamento sono mantenuti in servizio permanente effettivo per quattro anni, ma non oltre il raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, e sono successivamente collocati in ausiliaria od a riposo, con o senza iscrizione nella riserva, a seconda della loro idoneita'.
Gli ufficiali di cui al precedente comma non sono ripresi in esame per la formazione dei quadri di avanzamento successivi a quello cui si riferiscono le dichiarazioni di non prescelto.
I capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli della Guardia di finanza non prescelti per l'avanzamento sono mantenuti in servizio permanente effettivo per quattro anni, ma non oltre il raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, e sono successivamente collocati in ausiliaria od a riposo, con o senza iscrizione nella riserva, a seconda della loro idoneita'.
Gli ufficiali di cui al precedente comma non sono ripresi in esame per la formazione dei quadri di avanzamento successivi a quello cui si riferiscono le dichiarazioni di non prescelto.