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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 347/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente
BA CARMELO, Relatore
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 312/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Nominativo_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT PAGAMENTO n. 09420249017355921000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420190021318931000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200000778850000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200000778951000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200004652304000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200007383870000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210006608519000 IRAP 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210007944479000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220019019651000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220027909845000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220027909845000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220031177276000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220032923252000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230012455854000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230012455854000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5381/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Insiste
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA SAS Nominativo_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249017355921000, notificata a mezzo pec il 12.12.2024 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, opposta con riferimento a n. 12 (dodici) cartelle di pagamento sottese, analiticamente indicate nel ricorso, di cui n. 11 (undici) portanti pretese per crediti erariali e una riferita a diritti camerali.
Parte ricorrente deduce la maturata prescrizione (ivi compresa quella quinquennale per interessi e sanzioni), l'omessa notifica delle cartelle, il difetto di motivazione.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo che le cartelle poste a base dell'intimazione sono state tutte correttamente notificate (allegate le relate); inoltre deduce l'intermedia notifica, per tutte le cartelle, di atti interruttivi del termine prescrizionale (allegati gli atti e le prove delle notifiche), nonché che parte ricorrente, in data 10.5.2023, ha anche presentato istanza di rateizzazione (accolta per tutte le cartelle in contestazione).
Eccepisce, inoltre, la regolare motivazione della cartella.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
La resistente Agenzia ha idoneamente documentato la notifica delle cartelle sottese all'intimazione opposta, nonché di successivi atti interruttivi del termine prescrizionale, con produzione poi non contestata da parte ricorrente: ne deriva l'infondatezza della doglianza sull'omessa notifica delle cartelle, nonché di quella sulla maturazione del termine prescrizionale, che, al contrario di quanto sostenuto da parte ricorrente, non è maturato (neppure il minor termine quinquennale) per alcun tributo in contestazione.
E' inoltre significativo rilevare, per come pure eccepito dalla resistente, che il ricorrente aveva presentato anche istanza di rateizzazione per tutte le cartelle, circostanza che ulteriormente comprova la conoscenza degli atti. Infondata è, infine, la censura sulla motivazione dell'atto, considerato che l'intimazione opposta, derivata da precedenti atti portati a legale consocenza del contribuente, presenta un contenuto del tutto sufficiente per un'agevole comprensione della pretesa tributaria.
Spese per come indicato nel dispositivo, liquidate nella misura di € 4.000,00 (quattromila), con distrazione.
P.Q.M.
rigetto del ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite per euro 4000,00 con distrazione
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente
BA CARMELO, Relatore
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 312/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Nominativo_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT PAGAMENTO n. 09420249017355921000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420190021318931000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200000778850000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200000778951000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200004652304000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200007383870000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210006608519000 IRAP 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210007944479000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220019019651000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220027909845000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220027909845000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220031177276000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220032923252000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230012455854000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230012455854000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5381/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Insiste
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA SAS Nominativo_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249017355921000, notificata a mezzo pec il 12.12.2024 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, opposta con riferimento a n. 12 (dodici) cartelle di pagamento sottese, analiticamente indicate nel ricorso, di cui n. 11 (undici) portanti pretese per crediti erariali e una riferita a diritti camerali.
Parte ricorrente deduce la maturata prescrizione (ivi compresa quella quinquennale per interessi e sanzioni), l'omessa notifica delle cartelle, il difetto di motivazione.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo che le cartelle poste a base dell'intimazione sono state tutte correttamente notificate (allegate le relate); inoltre deduce l'intermedia notifica, per tutte le cartelle, di atti interruttivi del termine prescrizionale (allegati gli atti e le prove delle notifiche), nonché che parte ricorrente, in data 10.5.2023, ha anche presentato istanza di rateizzazione (accolta per tutte le cartelle in contestazione).
Eccepisce, inoltre, la regolare motivazione della cartella.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
La resistente Agenzia ha idoneamente documentato la notifica delle cartelle sottese all'intimazione opposta, nonché di successivi atti interruttivi del termine prescrizionale, con produzione poi non contestata da parte ricorrente: ne deriva l'infondatezza della doglianza sull'omessa notifica delle cartelle, nonché di quella sulla maturazione del termine prescrizionale, che, al contrario di quanto sostenuto da parte ricorrente, non è maturato (neppure il minor termine quinquennale) per alcun tributo in contestazione.
E' inoltre significativo rilevare, per come pure eccepito dalla resistente, che il ricorrente aveva presentato anche istanza di rateizzazione per tutte le cartelle, circostanza che ulteriormente comprova la conoscenza degli atti. Infondata è, infine, la censura sulla motivazione dell'atto, considerato che l'intimazione opposta, derivata da precedenti atti portati a legale consocenza del contribuente, presenta un contenuto del tutto sufficiente per un'agevole comprensione della pretesa tributaria.
Spese per come indicato nel dispositivo, liquidate nella misura di € 4.000,00 (quattromila), con distrazione.
P.Q.M.
rigetto del ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite per euro 4000,00 con distrazione