Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 347
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione non sia maturata, né il termine quinquennale per interessi e sanzioni, avendo l'Agenzia documentato la notifica di atti interruttivi del termine prescrizionale.

  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle di pagamento

    La resistente Agenzia ha idoneamente documentato la notifica delle cartelle sottese all'intimazione opposta.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione opposta, derivata da precedenti atti portati a conoscenza del contribuente, presenta un contenuto sufficiente per la comprensione della pretesa tributaria.

  • Accolto
    Conoscenza degli atti

    La Corte ha ritenuto significativo che il ricorrente avesse presentato istanza di rateizzazione per tutte le cartelle, circostanza che comprova la conoscenza degli atti.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 347
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 347
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo