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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 15337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15337 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile ex art. 281 undecies e terdecies cpc, posta in deliberazione all'udienza del 10.7.25 e vertente
TRA
avv. FERRARA Alessandro, c.f.: , difeso in proprio ex art. 86 CodiceFiscale_1 cpc RICORRENTE CONTRO
, in persona del pro tempore con sede Controparte_1 CP_2 in Roma, difeso da Avvocatura Generale dello Stato, RESISTENTE Oggetto: opposizione liquidazione compensi del difensore Visti gli artt. 281 sexies e 128 c.p.c. il giudice ha fatto discutere la causa e precisare le conclusioni mediante note scritte, nonché disposto la pubblicazione della sentenza nel termine previsto dall'art. 281 sexies ult. co. cpc. Considerazione in fatto e in diritto.
Si premette che l'avv. Ferrara ha impugnato il provvedimento di liquidazione del compenso del patrocinio a spese dello Stato, emesso in data 7.3.24 dal Tribunale di
Roma, con cui gli è stata liquidata la somma di euro 400,00, oltre accessori, per l'attività professionale espletata nel giudizio R.G. 63702/20, avente ad oggetto una causa in materia di protezione internazionale, presentata in nome del cittadino straniero Pt_1
.
[...]
Il difensore lamenta che il giudice abbia valutato negativamente il proprio apporto professionale, liquidando erroneamente un compenso al di sotto dei parametri minimi del DM 55/14.
Il si è costituito in giudizio, contestando le argomentazioni del Controparte_3 ricorrente. Nel merito deve ricordarsi come l'art. 82 del dpr 115/02 testualmente preveda che:
“L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”; secondo la costante e più recente interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte, la liquidazione delle spettanze
1 del difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il valore medio della tariffa, nè tale valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo (Cass. 10466/23; 22257/22; 4759/2022; 31404/2019). Va, poi, ricordato che nella materia dei compensi professionali posti a carico dell'Erario e, dunque, con oneri gravanti sulla intera collettività, deve essere effettuato un delicato contemperamento tra il diritto di remunerazione del difensore e il pericolo di ingiuste locupletazioni, con una valutazione che non può essere standardizzata senza eccezioni.
Si ritiene, allora, nell'ambito della valutazione devoluta a questo giudice, a seguito di opposizione alla liquidazione, che l'importo liquidato dal primo giudice non sia congruo, in relazione al contenuto del ricorso ed alla attività svolta, consistita nelle fasi di studio, introduttiva e di trattazione.
Deve infatti, ricordarsi che l'art. 4 del DM 55/14 preveda la liquidazione della fase di trattazione/istruttoria anche per il deposito di “memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni”, nonché per le “deduzioni a verbale”, in cui vanno ricomprese anche le note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc;
dai documenti da nn. 8 a 14 del ricorrente, emerge che tale attività sia stata svolta;
il compenso per la fase decisionale non è, invece, dovuto, non essendo previste normativamente per i procedimenti di volontaria giurisdizione la discussione orale, la precisazione delle conclusioni o lo scambio di memorie scritte, né alcuna delle altre attività previste dalla lett. d dell'art. 4 del DM 55/14.
Quindi, pur volendo applicare i parametri minimi del DM 55/14 per le cause dal valore indeterminabile di bassa complessità per le fasi effettivamente svolte, ridotti poi della metà ex art. 130 del dpr 115/02, è liquidabile un compenso di euro 1.294,00, che deve ritenersi un minimo inderogabile.
Pertanto, il ricorso viene accolto nei limiti di cui in motivazione, con soccombenza del
50% sulle spese, considerando che non sono state pienamente accolte le argomentazioni difensive, con liquidazione ai minimi tariffari del DM 55/14 per le fasi studio, introduttiva e decisionale, tenendo conto della semplificazione processuale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda in questione:
- in accoglimento parziale del ricorso, revoca il decreto di liquidazione impugnato e liquida in favore dell'avv. Ferrara Alessandro per l'attività professionale di cui è causa la somma di euro 1.294,00, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge;
- pone il pagamento a carico dell'Erario;
- condanna il resistente alla rifusione del 50% delle spese di lite del CP_1 ricorrente, che liquida ex D.M. 55/14 in euro 426,00 per compenso (già ridotto), oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Roma, 3.11.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile ex art. 281 undecies e terdecies cpc, posta in deliberazione all'udienza del 10.7.25 e vertente
TRA
avv. FERRARA Alessandro, c.f.: , difeso in proprio ex art. 86 CodiceFiscale_1 cpc RICORRENTE CONTRO
, in persona del pro tempore con sede Controparte_1 CP_2 in Roma, difeso da Avvocatura Generale dello Stato, RESISTENTE Oggetto: opposizione liquidazione compensi del difensore Visti gli artt. 281 sexies e 128 c.p.c. il giudice ha fatto discutere la causa e precisare le conclusioni mediante note scritte, nonché disposto la pubblicazione della sentenza nel termine previsto dall'art. 281 sexies ult. co. cpc. Considerazione in fatto e in diritto.
Si premette che l'avv. Ferrara ha impugnato il provvedimento di liquidazione del compenso del patrocinio a spese dello Stato, emesso in data 7.3.24 dal Tribunale di
Roma, con cui gli è stata liquidata la somma di euro 400,00, oltre accessori, per l'attività professionale espletata nel giudizio R.G. 63702/20, avente ad oggetto una causa in materia di protezione internazionale, presentata in nome del cittadino straniero Pt_1
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[...]
Il difensore lamenta che il giudice abbia valutato negativamente il proprio apporto professionale, liquidando erroneamente un compenso al di sotto dei parametri minimi del DM 55/14.
Il si è costituito in giudizio, contestando le argomentazioni del Controparte_3 ricorrente. Nel merito deve ricordarsi come l'art. 82 del dpr 115/02 testualmente preveda che:
“L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”; secondo la costante e più recente interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte, la liquidazione delle spettanze
1 del difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il valore medio della tariffa, nè tale valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo (Cass. 10466/23; 22257/22; 4759/2022; 31404/2019). Va, poi, ricordato che nella materia dei compensi professionali posti a carico dell'Erario e, dunque, con oneri gravanti sulla intera collettività, deve essere effettuato un delicato contemperamento tra il diritto di remunerazione del difensore e il pericolo di ingiuste locupletazioni, con una valutazione che non può essere standardizzata senza eccezioni.
Si ritiene, allora, nell'ambito della valutazione devoluta a questo giudice, a seguito di opposizione alla liquidazione, che l'importo liquidato dal primo giudice non sia congruo, in relazione al contenuto del ricorso ed alla attività svolta, consistita nelle fasi di studio, introduttiva e di trattazione.
Deve infatti, ricordarsi che l'art. 4 del DM 55/14 preveda la liquidazione della fase di trattazione/istruttoria anche per il deposito di “memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni”, nonché per le “deduzioni a verbale”, in cui vanno ricomprese anche le note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc;
dai documenti da nn. 8 a 14 del ricorrente, emerge che tale attività sia stata svolta;
il compenso per la fase decisionale non è, invece, dovuto, non essendo previste normativamente per i procedimenti di volontaria giurisdizione la discussione orale, la precisazione delle conclusioni o lo scambio di memorie scritte, né alcuna delle altre attività previste dalla lett. d dell'art. 4 del DM 55/14.
Quindi, pur volendo applicare i parametri minimi del DM 55/14 per le cause dal valore indeterminabile di bassa complessità per le fasi effettivamente svolte, ridotti poi della metà ex art. 130 del dpr 115/02, è liquidabile un compenso di euro 1.294,00, che deve ritenersi un minimo inderogabile.
Pertanto, il ricorso viene accolto nei limiti di cui in motivazione, con soccombenza del
50% sulle spese, considerando che non sono state pienamente accolte le argomentazioni difensive, con liquidazione ai minimi tariffari del DM 55/14 per le fasi studio, introduttiva e decisionale, tenendo conto della semplificazione processuale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda in questione:
- in accoglimento parziale del ricorso, revoca il decreto di liquidazione impugnato e liquida in favore dell'avv. Ferrara Alessandro per l'attività professionale di cui è causa la somma di euro 1.294,00, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge;
- pone il pagamento a carico dell'Erario;
- condanna il resistente alla rifusione del 50% delle spese di lite del CP_1 ricorrente, che liquida ex D.M. 55/14 in euro 426,00 per compenso (già ridotto), oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Roma, 3.11.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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