CASS
Sentenza 29 novembre 2021
Sentenza 29 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2021, n. 44144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44144 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EC IM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/12/2020 del TRIBUNALE di VITERBO udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
• " Penale Sent. Sez. 1 Num. 44144 Anno 2021 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 10/09/2021 Letta la requisitoria del dott. Simone Perelli, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di RB in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a MO CC con le sentenze ex art. 444 cod. proc. pen. emesse dal G.i.p. del Tribunale di Tivoli in data 4/10/2012, irrevocabile il 3/11/2012, e dal G.i.p. del Tribunale di RB in data 5/12/2014, irrevocabile il 18/01/2015, per effetto dell'ulteriore sentenza di condanna intervenuta in data 5/06/2019, irrevocabile il 3/07/2019. Detto Tribunale ha ritenuto, invero, la sussistenza dei presupposti per la revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., avendo CC dal 2016 sino all'ottobre 2017,e quindi nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato delle suddette sentenze, commesso un delitto per cui gli è stata inflitta una pena detentiva, giudicato con la sentenza irrevocabile in ultimo menzionata. 2. Avverso detta ordinanza CC, tramite il proprio difensore, formula richiesta di modifica, correttamente riqualificata dal Tribunale di RB come ricorso per cassazione. Secondo il ricorrente il Giudice avrebbe errato nel non revocare la sola sospensione concessa a CC con la seconda sentenza sopra indicata, che, a suo dire, avrebbe applicato una pena complessiva anche per i reati giudicati con la prima sentenza. Con la conseguenza che,oltre a non dover revocare la prima sospensione, lo stesso Giudice avrebbe dovuto individuare la pena da scontare, con riferimento a tali sentenze, esclusivamente in quella di cui alla seconda sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Benché dal tenore dell'istanza di applicazione della pena concordata vagliata dal G.i.p. del Tribunale di RB in data 5/12/2014 possano trarsi elementi per assumere che l'imputato intendesse, con il secondo patteggiamento richiedere la continuazione anche del reato giudicato con la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Tivoli, dalla lettura della motivazione della sentenza (e men che meno dalla lettura del dispositivo della stessa) è assolutamente pacifico che il Giudice di RB non ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati oggetto del suo giudizio e il reato già giudicato dal G.i.p. del Tribunale di Tivoli. L'odierno ricorrente avrebbe - eventualmente - dovuto impugnare quella sentenza invocando, se del caso, il travisamento dell'accordo raggiunto tra le parti;
ovvero, poiché la continuazione tra il reato giudicato dal G.i.p. del Tribunale di Tivoli e quelli giudicati dal G.i.p. del Tribunale di RB non ha formato oggetto di valutazione da parte di quest'ultimo Giudice, richiedere la continuazione in executivis al giudice competente. Ne deriva l'infondatezza del ricorso, attesa l'erroneità del presupposto di fatto sul quale esso si fonda. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2021.
• " Penale Sent. Sez. 1 Num. 44144 Anno 2021 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 10/09/2021 Letta la requisitoria del dott. Simone Perelli, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di RB in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a MO CC con le sentenze ex art. 444 cod. proc. pen. emesse dal G.i.p. del Tribunale di Tivoli in data 4/10/2012, irrevocabile il 3/11/2012, e dal G.i.p. del Tribunale di RB in data 5/12/2014, irrevocabile il 18/01/2015, per effetto dell'ulteriore sentenza di condanna intervenuta in data 5/06/2019, irrevocabile il 3/07/2019. Detto Tribunale ha ritenuto, invero, la sussistenza dei presupposti per la revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., avendo CC dal 2016 sino all'ottobre 2017,e quindi nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato delle suddette sentenze, commesso un delitto per cui gli è stata inflitta una pena detentiva, giudicato con la sentenza irrevocabile in ultimo menzionata. 2. Avverso detta ordinanza CC, tramite il proprio difensore, formula richiesta di modifica, correttamente riqualificata dal Tribunale di RB come ricorso per cassazione. Secondo il ricorrente il Giudice avrebbe errato nel non revocare la sola sospensione concessa a CC con la seconda sentenza sopra indicata, che, a suo dire, avrebbe applicato una pena complessiva anche per i reati giudicati con la prima sentenza. Con la conseguenza che,oltre a non dover revocare la prima sospensione, lo stesso Giudice avrebbe dovuto individuare la pena da scontare, con riferimento a tali sentenze, esclusivamente in quella di cui alla seconda sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Benché dal tenore dell'istanza di applicazione della pena concordata vagliata dal G.i.p. del Tribunale di RB in data 5/12/2014 possano trarsi elementi per assumere che l'imputato intendesse, con il secondo patteggiamento richiedere la continuazione anche del reato giudicato con la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Tivoli, dalla lettura della motivazione della sentenza (e men che meno dalla lettura del dispositivo della stessa) è assolutamente pacifico che il Giudice di RB non ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati oggetto del suo giudizio e il reato già giudicato dal G.i.p. del Tribunale di Tivoli. L'odierno ricorrente avrebbe - eventualmente - dovuto impugnare quella sentenza invocando, se del caso, il travisamento dell'accordo raggiunto tra le parti;
ovvero, poiché la continuazione tra il reato giudicato dal G.i.p. del Tribunale di Tivoli e quelli giudicati dal G.i.p. del Tribunale di RB non ha formato oggetto di valutazione da parte di quest'ultimo Giudice, richiedere la continuazione in executivis al giudice competente. Ne deriva l'infondatezza del ricorso, attesa l'erroneità del presupposto di fatto sul quale esso si fonda. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2021.