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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 28/06/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 379/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 379/2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.tra:
Parte_1 elettivamente domiciliato in Orvieto (TR) – Corso Cavour n. 97, presso lo studio degli avvocati Alessandra Guerrini e Iuri Fucili, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-Ricorrente -
E
Controparte_1 in persona del
[...] direttore reggente p.t., sede di Terni, Via Turati 18/20,
-Resistenti contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17 aprile 2024, ritualmente notificato,
ha convenuto in giudizio l Parte_1 [...]
Controparte_2
in persona del direttore reggente p.t. e, premesso di
[...] avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare e dichiarare che dall'infortunio sul lavoro occorso in data 25.08.2014, sono derivate lesioni produttive di una inabilità permanente del 24%, con consequenziale condanna dell' al pagamento della relativa rendita oltre interessi legali e CP_1 rivalutazione dalla data della visita di revisione fino al soddisfo, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. A fondamento del ricorso, ha dedotto: - Di lavorare Parte_1 alle dipendenze dell' presso l'Ospedale di Orvieto e CP_3 di essere rimasto vittima, in data 25.08.2014, di un infortunio in itinere; - Che, in particolare, nel mentre percorreva il tragitto tra la sua abitazione e l'Ospedale di Orvieto, rimaneva vittima di un sinistro stradale;
- Che l' riconosceva all'evento traumatico la natura di CP_1 infortunio in itinere, accertando una inabilità temporanea assoluta al lavoro dal 25.08.2014 fino al 22.10.2014 e postumi invalidanti quantificati nella misura del 24%, con revisione biennale;
- Che, inizialmente, le visite biennali di revisione confermavano la presenza dei postumi nella medesima misura, tuttavia, a seguito di visita medica di revisione dell'8.02.2022, l' riduceva il grado di menomazione CP_1 dal 24% all'8% (Cfr. All. 7 al ricorso); - Che, avverso tale valutazione, il ricorrente presentava ricorso ex art. 104 del D.P.R. 1124/1965, chiedendo il riconoscimento della invalidità permanente nella misura dell'originario 24% (Cfr. All. 8 al ricorso); - Che, all'esito di visita medica collegiale, l'Istituto comunicava all'assicurato di confermare la valutazione espressa in sede di revisione (Cfr. All. 9 al ricorso).
L Controparte_2
in persona del suo legale
[...] rappresentante, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non si costituiva in giudizio e, pertanto, con decreto del 7.11.2024, reso a seguito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ne veniva dichiarata la contumacia.
Al fine di valutare l'entità dei postumi permanenti residuati alla parte ricorrente a seguito dell'infortunio in itinere, alla data della visita di revisione, veniva ammessa ed espletata consulenza tecnica di carattere medico-legale.
Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono. Come noto, in materia di infortuni sul lavoro, il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' CP_1 comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000, la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Nella fattispecie in esame l' , pur ravvisando la natura di CP_1 infortunio in itinere dell'evento occorso in data 28.08.2014 valutando il danno biologico consequenziale nella misura del 24% con revisione biennale, a seguito di visita di revisione dell'8.02.2022, riduceva la valutazione dei postumi permanenti all'8%. Parte ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall' CP_2 convenuto chiedendo il riconoscimento di un danno biologico permanente nella misura del 24% fina dalla data della visita di revisione.
Ritenuto opportuno ai fini del decidere, veniva disposta consulenza medico legale.
Il CTU nominato, dottoressa in seguito ad attento Persona_1 esame della documentazione sanitaria in atti e alla luce della visita medica effettuata, ha accertato che dall'evento traumatico occorso al Sig. , e già riconosciuto dall' come infortunio Parte_1 CP_1 in itinere, sono derivati postumi invalidanti per: “esiti algo- disfunzionali di frattura del II, IV e V metatarso di sinistra, di distacco parcellare del cuboide e del malleolo peroneale sinistro con limitazione dell'articolarità (Danno Biologico Permanente pari all'8% (voci tabellari n. 291, 299, 302); − esiti di frattura della V costa destra (Danno Biologico Permanente pari al 2% (voce tabellare n. 218); − esiti algo-disfunzionali di frattura dell'apofisi trasversa di L1 (Danno Biologico Permanente pari al 3% (voce tabellare n. 203);
− esiti algo-disfunzionali di trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro con distrazione di alto grado del LCA destro e conseguente instabilità articolare;
lesione del menisco interno e sublussazione della rotula (Danno Biologico Permanente pari al 11% (voci tabellari n. 279, 283 e 281-per analogia).”.
Alla luce della obiettività clinica riscontrata, quindi, il CTU ha riconosciuto la permanenza di un danno biologico pari al 24%, a decorrere dalla data di cessazione della rendita , precisando, in CP_1 particolare, che “…in tale epoca, il complesso menomativo del fosse il medesimo rispetto a quanto obiettivato sia Pt_1 precedentemente che successivamente, compreso nel corso del presente accertamento”. Trasmesso l'elaborato peritale alla parte ricorrente, stante la contumacia dell' convenuto, al CTU sono giunte sue note CP_2 concordi. Orbene, emerge che non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione medico legale esperita dal consulente di ufficio in quanto la sua relazione è esauriente, il metodo logico seguito appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
La parte ricorrente avrà, quindi, diritto all'indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art.13, comma 2, lett. a) e lett. b), del D.Lvo n. 38 del 2000, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 24%, per le menomazioni derivate dall'infortunio in itinere occorso in data 25.08.2014 dalla data di cessazione della rendita CP_1
(01.01.2022), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo.
Le spese di lite, determinate nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo alle attività in concreto espletate, alla natura della causa ed all'impegno professionale profuso, seguono la soccombenza. Devono essere poste definitivamente a carico dell' le spese delle CP_1
c.t.u. espletata liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell , nella causa iscritta al R.G. Parte_1 CP_1
n. 379/2024 R.G., disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a)Accerta e dichiara che a seguito dell'infortunio in itinere occorso al ricorrente in data 25.08.2014, sono residuati al ricorrente esiti algo-disfunzionali di frattura del II, IV e V metatarso di sinistra, di distacco parcellare del cuboide e del malleolo peroneale sinistro con limitazione dell'articolarità; Danno Biologico Permanente pari all'8% (voci tabellari n. 291, 299, 302); − esiti di frattura della V costa destra;
Danno Biologico Permanente pari al 2% (voce tabellare n. 218); − esiti algo-disfunzionali di frattura dell'apofisi trasversa di L1; Danno Biologico Permanente pari al 3% (voce tabellare n. 203); − esiti algo-disfunzionali di trauma contusivo- distorsivo del ginocchio destro con distrazione di alto grado del LCA destro e conseguente instabilità articolare;
lesione del menisco interno e sublussazione della rotula;
Danno Biologico Permanente pari al 11% (voci tabellari n. 279, 283 e 281-per analogia) e quindi un danno biologico permanente del 24%; b) per l'effetto, condanna l' a corrispondere in favore dello CP_1 stesso un indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art.13, comma 2, lett. a) e lett. b), del D.Lvo n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di cessazione della rendita (01.01.2022), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge, fino al soddisfo;
c)condanna l' al pagamento delle spese processuali in CP_1 favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 1.800,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
d) pone a carico dell' le spese della c.t.u. espletata, CP_1 liquidate con separato decreto. Terni, 28 giugno 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 379/2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.tra:
Parte_1 elettivamente domiciliato in Orvieto (TR) – Corso Cavour n. 97, presso lo studio degli avvocati Alessandra Guerrini e Iuri Fucili, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-Ricorrente -
E
Controparte_1 in persona del
[...] direttore reggente p.t., sede di Terni, Via Turati 18/20,
-Resistenti contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17 aprile 2024, ritualmente notificato,
ha convenuto in giudizio l Parte_1 [...]
Controparte_2
in persona del direttore reggente p.t. e, premesso di
[...] avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare e dichiarare che dall'infortunio sul lavoro occorso in data 25.08.2014, sono derivate lesioni produttive di una inabilità permanente del 24%, con consequenziale condanna dell' al pagamento della relativa rendita oltre interessi legali e CP_1 rivalutazione dalla data della visita di revisione fino al soddisfo, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. A fondamento del ricorso, ha dedotto: - Di lavorare Parte_1 alle dipendenze dell' presso l'Ospedale di Orvieto e CP_3 di essere rimasto vittima, in data 25.08.2014, di un infortunio in itinere; - Che, in particolare, nel mentre percorreva il tragitto tra la sua abitazione e l'Ospedale di Orvieto, rimaneva vittima di un sinistro stradale;
- Che l' riconosceva all'evento traumatico la natura di CP_1 infortunio in itinere, accertando una inabilità temporanea assoluta al lavoro dal 25.08.2014 fino al 22.10.2014 e postumi invalidanti quantificati nella misura del 24%, con revisione biennale;
- Che, inizialmente, le visite biennali di revisione confermavano la presenza dei postumi nella medesima misura, tuttavia, a seguito di visita medica di revisione dell'8.02.2022, l' riduceva il grado di menomazione CP_1 dal 24% all'8% (Cfr. All. 7 al ricorso); - Che, avverso tale valutazione, il ricorrente presentava ricorso ex art. 104 del D.P.R. 1124/1965, chiedendo il riconoscimento della invalidità permanente nella misura dell'originario 24% (Cfr. All. 8 al ricorso); - Che, all'esito di visita medica collegiale, l'Istituto comunicava all'assicurato di confermare la valutazione espressa in sede di revisione (Cfr. All. 9 al ricorso).
L Controparte_2
in persona del suo legale
[...] rappresentante, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non si costituiva in giudizio e, pertanto, con decreto del 7.11.2024, reso a seguito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ne veniva dichiarata la contumacia.
Al fine di valutare l'entità dei postumi permanenti residuati alla parte ricorrente a seguito dell'infortunio in itinere, alla data della visita di revisione, veniva ammessa ed espletata consulenza tecnica di carattere medico-legale.
Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono. Come noto, in materia di infortuni sul lavoro, il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' CP_1 comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000, la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Nella fattispecie in esame l' , pur ravvisando la natura di CP_1 infortunio in itinere dell'evento occorso in data 28.08.2014 valutando il danno biologico consequenziale nella misura del 24% con revisione biennale, a seguito di visita di revisione dell'8.02.2022, riduceva la valutazione dei postumi permanenti all'8%. Parte ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall' CP_2 convenuto chiedendo il riconoscimento di un danno biologico permanente nella misura del 24% fina dalla data della visita di revisione.
Ritenuto opportuno ai fini del decidere, veniva disposta consulenza medico legale.
Il CTU nominato, dottoressa in seguito ad attento Persona_1 esame della documentazione sanitaria in atti e alla luce della visita medica effettuata, ha accertato che dall'evento traumatico occorso al Sig. , e già riconosciuto dall' come infortunio Parte_1 CP_1 in itinere, sono derivati postumi invalidanti per: “esiti algo- disfunzionali di frattura del II, IV e V metatarso di sinistra, di distacco parcellare del cuboide e del malleolo peroneale sinistro con limitazione dell'articolarità (Danno Biologico Permanente pari all'8% (voci tabellari n. 291, 299, 302); − esiti di frattura della V costa destra (Danno Biologico Permanente pari al 2% (voce tabellare n. 218); − esiti algo-disfunzionali di frattura dell'apofisi trasversa di L1 (Danno Biologico Permanente pari al 3% (voce tabellare n. 203);
− esiti algo-disfunzionali di trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro con distrazione di alto grado del LCA destro e conseguente instabilità articolare;
lesione del menisco interno e sublussazione della rotula (Danno Biologico Permanente pari al 11% (voci tabellari n. 279, 283 e 281-per analogia).”.
Alla luce della obiettività clinica riscontrata, quindi, il CTU ha riconosciuto la permanenza di un danno biologico pari al 24%, a decorrere dalla data di cessazione della rendita , precisando, in CP_1 particolare, che “…in tale epoca, il complesso menomativo del fosse il medesimo rispetto a quanto obiettivato sia Pt_1 precedentemente che successivamente, compreso nel corso del presente accertamento”. Trasmesso l'elaborato peritale alla parte ricorrente, stante la contumacia dell' convenuto, al CTU sono giunte sue note CP_2 concordi. Orbene, emerge che non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione medico legale esperita dal consulente di ufficio in quanto la sua relazione è esauriente, il metodo logico seguito appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
La parte ricorrente avrà, quindi, diritto all'indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art.13, comma 2, lett. a) e lett. b), del D.Lvo n. 38 del 2000, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 24%, per le menomazioni derivate dall'infortunio in itinere occorso in data 25.08.2014 dalla data di cessazione della rendita CP_1
(01.01.2022), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo.
Le spese di lite, determinate nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo alle attività in concreto espletate, alla natura della causa ed all'impegno professionale profuso, seguono la soccombenza. Devono essere poste definitivamente a carico dell' le spese delle CP_1
c.t.u. espletata liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell , nella causa iscritta al R.G. Parte_1 CP_1
n. 379/2024 R.G., disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a)Accerta e dichiara che a seguito dell'infortunio in itinere occorso al ricorrente in data 25.08.2014, sono residuati al ricorrente esiti algo-disfunzionali di frattura del II, IV e V metatarso di sinistra, di distacco parcellare del cuboide e del malleolo peroneale sinistro con limitazione dell'articolarità; Danno Biologico Permanente pari all'8% (voci tabellari n. 291, 299, 302); − esiti di frattura della V costa destra;
Danno Biologico Permanente pari al 2% (voce tabellare n. 218); − esiti algo-disfunzionali di frattura dell'apofisi trasversa di L1; Danno Biologico Permanente pari al 3% (voce tabellare n. 203); − esiti algo-disfunzionali di trauma contusivo- distorsivo del ginocchio destro con distrazione di alto grado del LCA destro e conseguente instabilità articolare;
lesione del menisco interno e sublussazione della rotula;
Danno Biologico Permanente pari al 11% (voci tabellari n. 279, 283 e 281-per analogia) e quindi un danno biologico permanente del 24%; b) per l'effetto, condanna l' a corrispondere in favore dello CP_1 stesso un indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art.13, comma 2, lett. a) e lett. b), del D.Lvo n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di cessazione della rendita (01.01.2022), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge, fino al soddisfo;
c)condanna l' al pagamento delle spese processuali in CP_1 favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 1.800,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
d) pone a carico dell' le spese della c.t.u. espletata, CP_1 liquidate con separato decreto. Terni, 28 giugno 2025
Il giudice
Michela Francorsi