Art. 3.
Espletate le procedure di cui agli articoli precedenti e, comunque, con effetto non posteriore al 1 giugno 1985, gli idonei, che non siano stati ancora immessi nei ruoli per mancanza di posti ad essi attribuibili in applicazione dei precedenti articoli, sono collocati in soprannumero nei ruoli organici del personale di pari qualifica nell'amministrazione che ha indetto gli esami previsti dall' articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 .
In attesa della revisione delle dotazioni organiche ed in relazione alle effettive esigenze funzionali delle singole amministrazioni, potra' procedersi, con uno o piu' decreti da emanarsi anche in tempi successivi dal Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e sentiti i Ministri interessati e le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, al trasferimento da una amministrazione all'altra di contingenti di personale soprannumerario da collocare nei ruoli del personale di pari qualifica dell'amministrazione ricevente, anche in soprannumero, e da assegnare secondo i criteri di cui al precedente articolo. Il trasferimento delle singole unita' di personale da una amministrazione all'altra sara' regolato dai criteri che, in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93 , saranno stabiliti in materia di trasferimento e mobilita' del personale.
Con la procedura di cui al comma precedente, e fino alla rideterminazione del fabbisogno organico, sara' fissata la percentuale dei posti vacanti, che possono essere coperti mediante concorso pubblico, nei ruoli interessati dal soprannumero; i posti che non siano messi a concorso sono resi indisponibili.
Espletate le procedure di cui agli articoli precedenti e, comunque, con effetto non posteriore al 1 giugno 1985, gli idonei, che non siano stati ancora immessi nei ruoli per mancanza di posti ad essi attribuibili in applicazione dei precedenti articoli, sono collocati in soprannumero nei ruoli organici del personale di pari qualifica nell'amministrazione che ha indetto gli esami previsti dall' articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 .
In attesa della revisione delle dotazioni organiche ed in relazione alle effettive esigenze funzionali delle singole amministrazioni, potra' procedersi, con uno o piu' decreti da emanarsi anche in tempi successivi dal Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e sentiti i Ministri interessati e le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, al trasferimento da una amministrazione all'altra di contingenti di personale soprannumerario da collocare nei ruoli del personale di pari qualifica dell'amministrazione ricevente, anche in soprannumero, e da assegnare secondo i criteri di cui al precedente articolo. Il trasferimento delle singole unita' di personale da una amministrazione all'altra sara' regolato dai criteri che, in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93 , saranno stabiliti in materia di trasferimento e mobilita' del personale.
Con la procedura di cui al comma precedente, e fino alla rideterminazione del fabbisogno organico, sara' fissata la percentuale dei posti vacanti, che possono essere coperti mediante concorso pubblico, nei ruoli interessati dal soprannumero; i posti che non siano messi a concorso sono resi indisponibili.