Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.V.G. 306/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 306/2025 del R.V.G.,
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
[...]
E
, nato ad [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 entati e difesi dall'avv. Martino D'Onof rilevato che i coniugi:
- hanno contratto matrimonio in data 23 settembre 2019 nel Comune di Campagna (SA);
- hanno depositato in data 7 febbraio 2025 ricorso per separazione consensuale ex art.473 bis 51 c.p.c.;
- hanno confermato le condizioni indicate in ricorso nelle note sostitutive della udienza del 4 marzo 2025;
ritenuto che
le condizioni della separazione non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
considerato che
con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473- bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
evidenziato sin da ora che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis.19, 2°comma, c.p.c.: in tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.; ricordato che la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito. visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
DICHIARA la separazione tra i coniugi , nata a [...] Parte_1 il 13.10.1997, C.F.: , nato ad [...] il CodiceFiscale_1 Controparte_1
26.01.1992, C.F.: ; CodiceFiscale_2
OMOLOGA le co e dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto e confermate con le note sostitutive dell'udienza del 4 marzo 2025; ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al PM per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Campagna (SA) (Anno 2019, Atto n.13, Parte I); SPESE di lite al definitivo;
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 marzo 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi