CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 277/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
OCCHIPINTI DR IA AN, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3453/2023 depositato il 27/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV.IP. n. 29176202300000314 IRPEF-ALTRO 2015
- COM.PREV.IP. n. 29176202300000314 IVA-ALTRO 2015
- COM.PREV.IP. n. 29176202300000314 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220003106587000 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY502DM00489/2018 IRAP 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY501DM00502/2018 IRPEF-ALTRO 2015
- RUOLO n. 29120220003106587000 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29176202300000314, e degli atti presupposti di seguito individuati: cartella di pagamento n. 29120220003106587000, asseritamente notificata in data 26.04.2019 del valore di
€ 250,00; 2. avviso di accertamento n TY502DM00489/2018 asseritamente notificato il 25.05.2018 del valore di € 20.596,58; 3. avviso di accertamento n TY501DM00502/2018 asseritamente notificato il
25.05.2019 del valore di € 44.634,04.
Eccepiva:
- nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e dei tre titoli presupposti, per omessa od irrituale notificazione degli stessi, in violazione degli artt. 25 e 26 - d.p.r. n. 602/73, dell'art. 6, co.
1 - l.
n. 212/2000 e dell'art. 60 - d.p.r. n. 600/73;
- nullità dell'atto impugnato e dei sottesi ruoli per difetto di motivazione (apparente motivazione), in violazione degli artt. 7 e 17 - legge n. 212/2000, dell'art.
3 - legge n. 241/1990, dell'art. 41, co. 2, lett. c) della carta dei diritti fondamentali U.E., nonché dell'art. 24 cost..
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva depositando controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto del ricorso chiedendo, inoltre, di essere autorizzata a chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate in merito alle doglianze concernenti la mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti e sopra indicati: in particolare il Comune di Favara per la cartella di pagamento n. 29120220003106587000 –
TARI 2016) e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento Ufficio Controlli, per gli avvisi di accertamento n. TY502DM00489/2018 di € 20.596,58 – IVA -IRAP 2015 e n. TY501DM00502/2018 di
€ 44.634,04 – a titolo di IRPEF 2015.
Rilevava, inoltre, che la cartella di pagamento n. 29120220003106587000 era stata impugnata innanzi questa Corte con evidenza di conoscenza della pretesa impositiva.
Con successiva memoria del 29 settembre 2025 parte resistente depositava memoria a mezzo di nuovo difensore, in sostituzione del precedente a seguito di rinuncia al mandato del medesimo.
Con memoria del 19 ottobre 2025 parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso.
All'odierna udienza, la Corte decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Occorre premettere che a seguito della sentenza Cass. SS.UU. 16412/07 è andato consolidandosi l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario.
Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 d.lgs. 112/99; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite. in applicazione di tale orientamento, si è tra il resto affermato che (cass. ord. 10528/17) "il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore" (cass.8295/2018).
Non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora, come nella specie, il giudizio sia stato promosso nei confronti del concessionario, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi.
Va, quindi, rilevato che, sulla scorta della normativa ratione temporis vigente, nel processo tributario il dovere del concessionario del servizio di riscossione di chiamare in causa l'ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, ha natura di "litis denuntiatio" sicché non è a tal fine necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria. (sez. 6 - 5, ordinanza n. 16685 del 21/06/2019, rv.
654727 - 01).
Premesso che, nella specie, non si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario, che parte ricorrente non può essere onerata di chiamare in causa gli enti impositori ( i quali non sono stati nemmeno evocati il giudizio da DE), vanno disattesi le questioni preliminari sollevate da DE – certamente legittimata passivamente - e disattesa la istanza formulata dalla stessa di chiamare in causa l'ente impositore. Per completezza espositiva, va peraltro evidenziato che ratione temporis non trova applicazione, nel caso di specie, l'art. 4, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 (secondo cui dal 5 gennaio 2024, entrando in vigore il nuovo art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546/1992, «in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti»).
In ogni caso, ADER ha notificato un atto di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate cui, tuttavia, l'Ufficio non ha dato seguito.
2. Ciò premesso, deve ricordarsi che l'intero procedimento di formazione della pretesa tributaria è sorretto da una sequenza procedimentale vincolata, articolata in distinti atti (accertamento, iscrizione a ruolo, cartella, eventuale comunicazione ipotecaria), ciascuno dei quali deve essere regolarmente notificato al contribuente, affinché questi possa esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. (Cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 5791/2008 e 10012/2021 3. Nella fattispecie in esame, non è stata fornita da parte resistente – né dall'Agenzia delle Entrate- prova della notifica degli avvisi di accertamento prodromici, né prova della notifica della cartella presupposta.
Invero, la cartella di pagamento risulta notificata a persona diversa dal destinatario e, pertanto, necessitava, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/73 e dell'art. 60 d.P.R. 600/73, dell'invio della comunicazione di avvenuta notifica, prova che non risulta fornita.
L'opposizione deve essere accolta con condanna di parte resistente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 2.590,00.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro
2.590,00.
Agrigento 24.10. 2025 Il Presidente
Il componente estensore
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
OCCHIPINTI DR IA AN, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3453/2023 depositato il 27/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV.IP. n. 29176202300000314 IRPEF-ALTRO 2015
- COM.PREV.IP. n. 29176202300000314 IVA-ALTRO 2015
- COM.PREV.IP. n. 29176202300000314 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220003106587000 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY502DM00489/2018 IRAP 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY501DM00502/2018 IRPEF-ALTRO 2015
- RUOLO n. 29120220003106587000 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29176202300000314, e degli atti presupposti di seguito individuati: cartella di pagamento n. 29120220003106587000, asseritamente notificata in data 26.04.2019 del valore di
€ 250,00; 2. avviso di accertamento n TY502DM00489/2018 asseritamente notificato il 25.05.2018 del valore di € 20.596,58; 3. avviso di accertamento n TY501DM00502/2018 asseritamente notificato il
25.05.2019 del valore di € 44.634,04.
Eccepiva:
- nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e dei tre titoli presupposti, per omessa od irrituale notificazione degli stessi, in violazione degli artt. 25 e 26 - d.p.r. n. 602/73, dell'art. 6, co.
1 - l.
n. 212/2000 e dell'art. 60 - d.p.r. n. 600/73;
- nullità dell'atto impugnato e dei sottesi ruoli per difetto di motivazione (apparente motivazione), in violazione degli artt. 7 e 17 - legge n. 212/2000, dell'art.
3 - legge n. 241/1990, dell'art. 41, co. 2, lett. c) della carta dei diritti fondamentali U.E., nonché dell'art. 24 cost..
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva depositando controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto del ricorso chiedendo, inoltre, di essere autorizzata a chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate in merito alle doglianze concernenti la mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti e sopra indicati: in particolare il Comune di Favara per la cartella di pagamento n. 29120220003106587000 –
TARI 2016) e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento Ufficio Controlli, per gli avvisi di accertamento n. TY502DM00489/2018 di € 20.596,58 – IVA -IRAP 2015 e n. TY501DM00502/2018 di
€ 44.634,04 – a titolo di IRPEF 2015.
Rilevava, inoltre, che la cartella di pagamento n. 29120220003106587000 era stata impugnata innanzi questa Corte con evidenza di conoscenza della pretesa impositiva.
Con successiva memoria del 29 settembre 2025 parte resistente depositava memoria a mezzo di nuovo difensore, in sostituzione del precedente a seguito di rinuncia al mandato del medesimo.
Con memoria del 19 ottobre 2025 parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso.
All'odierna udienza, la Corte decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Occorre premettere che a seguito della sentenza Cass. SS.UU. 16412/07 è andato consolidandosi l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario.
Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 d.lgs. 112/99; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite. in applicazione di tale orientamento, si è tra il resto affermato che (cass. ord. 10528/17) "il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore" (cass.8295/2018).
Non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora, come nella specie, il giudizio sia stato promosso nei confronti del concessionario, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi.
Va, quindi, rilevato che, sulla scorta della normativa ratione temporis vigente, nel processo tributario il dovere del concessionario del servizio di riscossione di chiamare in causa l'ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, ha natura di "litis denuntiatio" sicché non è a tal fine necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria. (sez. 6 - 5, ordinanza n. 16685 del 21/06/2019, rv.
654727 - 01).
Premesso che, nella specie, non si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario, che parte ricorrente non può essere onerata di chiamare in causa gli enti impositori ( i quali non sono stati nemmeno evocati il giudizio da DE), vanno disattesi le questioni preliminari sollevate da DE – certamente legittimata passivamente - e disattesa la istanza formulata dalla stessa di chiamare in causa l'ente impositore. Per completezza espositiva, va peraltro evidenziato che ratione temporis non trova applicazione, nel caso di specie, l'art. 4, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 (secondo cui dal 5 gennaio 2024, entrando in vigore il nuovo art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546/1992, «in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti»).
In ogni caso, ADER ha notificato un atto di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate cui, tuttavia, l'Ufficio non ha dato seguito.
2. Ciò premesso, deve ricordarsi che l'intero procedimento di formazione della pretesa tributaria è sorretto da una sequenza procedimentale vincolata, articolata in distinti atti (accertamento, iscrizione a ruolo, cartella, eventuale comunicazione ipotecaria), ciascuno dei quali deve essere regolarmente notificato al contribuente, affinché questi possa esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. (Cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 5791/2008 e 10012/2021 3. Nella fattispecie in esame, non è stata fornita da parte resistente – né dall'Agenzia delle Entrate- prova della notifica degli avvisi di accertamento prodromici, né prova della notifica della cartella presupposta.
Invero, la cartella di pagamento risulta notificata a persona diversa dal destinatario e, pertanto, necessitava, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/73 e dell'art. 60 d.P.R. 600/73, dell'invio della comunicazione di avvenuta notifica, prova che non risulta fornita.
L'opposizione deve essere accolta con condanna di parte resistente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 2.590,00.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro
2.590,00.
Agrigento 24.10. 2025 Il Presidente
Il componente estensore