Art. 60.
L'articolo 122 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Le notificazioni dei decreti tavolari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o dall'ufficio tavolare, in ogni caso anche a mezzo del servizio postale".
L'articolo 122 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Le notificazioni dei decreti tavolari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o dall'ufficio tavolare, in ogni caso anche a mezzo del servizio postale".