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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 19/01/2026, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 569/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
CARDONA AL HE, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6591/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1339/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 8 e pubblicata il 21/03/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0084931/2023 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna appellante impugnava l'ingiunzione di Pagamento n. 0084927 del 06/05/2023 emessa e notificata dalla SO.G.E.T. S.p.a., in data 03/07 /2023 , con cui le si intimava di pagare la somma complessiva di euro 2696,95. Il giudizio di primo grado si concludeva con la condanna della Ricorrente_1, previo rigetto del ricorso.
L'appello si fonda sul presupposto la Ricorrente_1 non sarebbe erede del Nominativo_1 considerato che la stessa aveva rinunciato all'eredità con dichiarazione formale in tribunale in data 09.02.2024. L'appellante ha sostenuto che il chiamato all'eredità, che non abbia accettato e che rinunci all'eredità, non può essere considerato in alcun modo titolare della soggettività passiva rispetto ai debiti del de cuius.
La Ricorrente_1 censurava inoltre la carenza di legittimazione della Municipia S.p.A. per difetto della titolarità ad agire cosi come della Soget.
Concludeva per l'accoglimento del gravame con condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite con distrazione a favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Si costituiva la RTI Municipia S.p.A. rilevando che l'ingiunzione di pagamento doveva ritenersi ormai priva di ogni efficacia esecutiva in quanto la pratica sarebbe stata discaricata, come si evince dal provvedimento di discarico depositato. Concludeva per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con memorie illustrative del 22 e del 23 dicembre 2025 l'appellante ha evidenziato che il provvedimento di discarico non si riferirebbe all'ingiunzione di pagamento.
La RTI Municipia ha, con memorie del 30 dicembre 2025, ribadito di aver operato il discarico della pretesa rimarcando di concludere per la cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto.
In via del tutto preliminare appare acquisito al processo, senza alcuna contestazione formulata sul punto dalla parte resistente, la circostanza della carenza di legittimazione della contribuente Ricorrente_1 rispetto alla pretesa vantata nei confronti del suo de cuius l'eredità del quale risulta riunciata.
In ogni caso, appare peraltro dirimente l'atteggiamento processuale della resistente che, pur avendo depositato atto discaricato diverso da quello oggetto di controversia, ha ripetutamente ribadito la volontà di non chiedere una pronuncia nel merito, ma di accedere ad una pronuncia di cessata materia del contendere. Tali due elementi lasciano ritenere da un lato la carenza di legittimazione passiva e dall'altro la carenza di volontà di procedere nei confronti della Ricorrente_1 da parte dell'Ufficio.
Di qui l'accoglimento dell'appello.
Le spese, tenuto conto del peculiare andamento del processo e delle questioni interpretative sottese alla definizione della controversia, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello
Compensa le spese
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
CARDONA AL HE, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6591/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1339/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 8 e pubblicata il 21/03/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0084931/2023 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna appellante impugnava l'ingiunzione di Pagamento n. 0084927 del 06/05/2023 emessa e notificata dalla SO.G.E.T. S.p.a., in data 03/07 /2023 , con cui le si intimava di pagare la somma complessiva di euro 2696,95. Il giudizio di primo grado si concludeva con la condanna della Ricorrente_1, previo rigetto del ricorso.
L'appello si fonda sul presupposto la Ricorrente_1 non sarebbe erede del Nominativo_1 considerato che la stessa aveva rinunciato all'eredità con dichiarazione formale in tribunale in data 09.02.2024. L'appellante ha sostenuto che il chiamato all'eredità, che non abbia accettato e che rinunci all'eredità, non può essere considerato in alcun modo titolare della soggettività passiva rispetto ai debiti del de cuius.
La Ricorrente_1 censurava inoltre la carenza di legittimazione della Municipia S.p.A. per difetto della titolarità ad agire cosi come della Soget.
Concludeva per l'accoglimento del gravame con condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite con distrazione a favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Si costituiva la RTI Municipia S.p.A. rilevando che l'ingiunzione di pagamento doveva ritenersi ormai priva di ogni efficacia esecutiva in quanto la pratica sarebbe stata discaricata, come si evince dal provvedimento di discarico depositato. Concludeva per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con memorie illustrative del 22 e del 23 dicembre 2025 l'appellante ha evidenziato che il provvedimento di discarico non si riferirebbe all'ingiunzione di pagamento.
La RTI Municipia ha, con memorie del 30 dicembre 2025, ribadito di aver operato il discarico della pretesa rimarcando di concludere per la cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto.
In via del tutto preliminare appare acquisito al processo, senza alcuna contestazione formulata sul punto dalla parte resistente, la circostanza della carenza di legittimazione della contribuente Ricorrente_1 rispetto alla pretesa vantata nei confronti del suo de cuius l'eredità del quale risulta riunciata.
In ogni caso, appare peraltro dirimente l'atteggiamento processuale della resistente che, pur avendo depositato atto discaricato diverso da quello oggetto di controversia, ha ripetutamente ribadito la volontà di non chiedere una pronuncia nel merito, ma di accedere ad una pronuncia di cessata materia del contendere. Tali due elementi lasciano ritenere da un lato la carenza di legittimazione passiva e dall'altro la carenza di volontà di procedere nei confronti della Ricorrente_1 da parte dell'Ufficio.
Di qui l'accoglimento dell'appello.
Le spese, tenuto conto del peculiare andamento del processo e delle questioni interpretative sottese alla definizione della controversia, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello
Compensa le spese