Art. 3.
Il comandante generale della Guardia di finanza indice i corsi, ne stabilisce le modalita' di svolgimento e i programmi, designa gli ufficiali e i sottufficiali che sono tenuti a frequentarli.
Il comandante generale della Guardia di finanza indice i corsi, ne stabilisce le modalita' di svolgimento e i programmi, designa gli ufficiali e i sottufficiali che sono tenuti a frequentarli.