TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 21/11/2025, n. 2328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2328 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 774/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: Dott. Riccardo Massera Presidente Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est. Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento di I grado iscritto al n. r.g. 774/2025 tra:
nata ad [...] il [...] (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Daniela D'Avello (c.f. – C.F._2 PEC ) Email_1 RICORRENTE contro
, nato a [...] l'[...] (c.f. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._3 dall'Avv. Antonio Piscitelli (c.f. , - PEC C.F._4 Email_2 RESISTENTE e Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 23.6.2025 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI: come da conclusioni rassegnate congiuntamente a verbale dell'udienza del 12.11.2025 FATTO E DI DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 19.2.2025, la signora ha chiesto, dinanzi a Pt_1 questo Tribunale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il signor
, celebrato a Roma il 17.5.2009, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile CP_1 del predetto comune dell'anno 2009, n.00222, parte II, serie A01, rappresentando, che dall'unione coniugale era nato un figlio ancora minorenne: (nato a [...] il Persona_1 25.8.2009). Chiedeva, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Dichiarare con sentenza anche separata la cessazione degli effetti civili del suo matrimonio con il signor . 2) il figlio CP_1 minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente presso la madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine alla sua crescita, salute, educazione, istruzione ed attività sportiva, assumendo inoltre insieme le decisioni riguardanti ogni attività utile e necessaria per il suo equilibrato sviluppo psico-fisico, con esercizio separato della responsabilità per le questioni di ordinaria gestione ed amministrazione;
3) i diritti di visita ed incontro tra il figlio minore ed il padre saranno regolamentati nel seguente Per_1 modo, salvo diverso accordo tra i genitori: - nelle settimane in cui il figlio trascorrerà il fine settimana con la madre: il Sig. vedrà e terrà con sé il figlio minore 2 pomeriggi infrasettimanali consecutivi CP_1 con pernotto, tenuto conto del tempo utile affinché faccia ritorno a casa e prepari quanto a lui Per_1
pagina 1 di 3 necessario per la scuola e per l'attività extrascolastica, dunque prelevando il ragazzo alle ore 15:30; - nelle settimane in cui il figlio trascorrerà il fine settimana con il padre: il Sig. vedrà e terrà con sé CP_1 il figlio minore 1 pomeriggio infrasettimanale senza pernotto, dalle ore 15:30 alle ore 21:00. Il Sig.
in queste settimane vedrà e terrà con sé il figlio dalle ore 15:30 del venerdì fino alle ore 21:00 CP_1 della domenica;
Resta fermo che: • il genitore presso cui il figlio si trova dovrà accompagnarlo a scuola ovvero alla fermata dell'autobus della scuola;
• il genitore presso cui il figlio si trova dovrà verificare che quest'ultimo adempia attentamente ai propri obblighi scolastici;
- durante le vacanze natalizie i genitori terranno con sé il figlio ad anni alterni dal 23 al 29dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il figlio minore trascorrerà il giorno di Pasqua con l'uno e quello di Pasquetta con l'altro genitore;
- nel periodo estivo di chiusura della scuola, il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, da stabilirsi concordemente, eventualmente insieme alla destinazione di villeggiatura, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
- durante i rispettivi giorni dei compleanni della madre e del padre nonché della festa della mamma e del papà, il figlio starà con i festeggiati indipendentemente dai giorni calendarizzati. Il 25 agosto di ogni anno entrambi i genitori dovranno avere l'opportunità di trascorrere del tempo con il figlio per festeggiarlo;
- prima di organizzare vacanze durante l'anno scolastico i genitori valuteranno il rendimento scolastico di per non fargli perdere giorni di scuola;
- prima di prendere o Per_1 riaccompagnare a casa il figlio i genitori si avviseranno direttamente con un preavviso.
5. il Sig. CP_1
verserà alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, a
[...] Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore , la somma mensile di euro 600,00 Per_1 (seicento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
6. i genitori si faranno carico ciascuno della quota pari al 50% delle spese straordinarie (mediche non mutuabili, scolastiche, per attività ricreative, sportive ecc.…), preventivamente concordate e previa esibizione della documentazione comprovante i relativi importi, spese così come previste e stabilite dal Protocollo di Intesa in uso presso il Tribunale di Velletri, che qui si abbia per riportato e trascritto;
7. i coniugi percepiranno, nella misura del 50% ciascuno, l'assegno unico familiare;
8. il signor corrisponderà alla signora CP_1 Pt_1 l'assegno divorzile mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) rivalutabile annualmente
[...] secondo gli indici ISTAT”
2. Con comparsa di risposta si costituiva il signor aderendo alla domanda di cessazione degli effetti CP_1 civili ex adverso spiegata e insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Rigettare tutte le avverse richieste formulate in quanto illogiche ed illegittime;
- Affidare il figlio minore ad Per_1 entrambi i genitori con collocamento alternato dello stesso presso il padre e la madre;
- i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine alla sua crescita, salute, educazione, istruzione e attività sportive, assumendo insieme le decisioni di maggiore interesse per il minore e con esercizio separato della responsabilità per le questioni di ordinaria gestione e amministrazione;
- stabilire, che nessun assegno di mantenimento debba essere corrisposto in virtù del collocamento alternato e che, pertanto, ognuno provvederà autonomamente;
- stabilire che le spese straordinarie, previamente concordate, siano divise tra i coniugi nella misura del 50% - Disporre che ciascun coniuge percepirà, nella misura del 50% l'assegno al nucleo familiare e che ognuno continuerà a provvedere autonomamente al proprio mantenimento, rinunciando alla richiesta di corresponsione dell'assegno divorzile. - Nella denegata ipotesi in cui, previa audizione del minore, si dovesse decidere per il collocamento presso la madre, confermare gli accordi relativi alle modalità di visita tra il padre e il minore e confermare gli importi dell'assegno di mantenimento di cui alla separazione consensuale, che oggi ammontano ad € 354,20. - Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei difensori anticipatari”.
3. Alla prima udienza di comparizione dei coniugi del 12.11.2025, il giudice delegato per la trattazione della causa ha formulato la seguente proposta conciliativa: “conferma del regime di affidamento e collocamento con aumento ad euro 400 mensili dell'assegno di mantenimento oltre al 100% dell'AU a favore della madre”. pagina 2 di 3 4. Le parti dopo attenta ponderazione, assistiti dai rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, sulla scorta della proposta conciliativa, alle seguenti condizioni: “conferma delle condizioni di separazione in ordine al regime di affidamento e collocamento del minore;
Per_1 previsione a carico del padre a decorrere dal mese di dicembre 2025 a titolo di assegno perequativo di mantenimento del figlio della somma di euro 400,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione istat costo della vita foi, ed oltre al 100% dell'AU a favore della madre. Saranno a carico delle parti nella misura del 50% le spese straordinarie disciplinate come da protocollo siglato dal tribunale di Velletri con il locale COA, con la precisazione che le spese per il supporto psicologico per il minore presso il centro specialistico da individuare entro il prossimo 31.12 saranno suddivise al 50% a far data dal mese di marzo 2026 e con l'ulteriore condizione che le spese per il bus per il trasporto scolastico, pari ad euro 20,00 mensili circa saranno, suddivise al 50% tra le parti. Spese compensate”.
5. Atteso l'accordo raggiunto, il giudice delegato, ha disposto in via temporanea ed urgente in conformità all'accordo raggiunto e ha rimesso al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.21 ultimo comma c.p.c.
6. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario debba essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso del termine di legge dalla separazione consensuale dei coniugi, omologata da questo tribunale in data 3.7.2023. Si presume, altresì, la continuità dello stato di separazione, avendo il convenuto aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con riferimento all'assegno divorzile, ritiene il Collegio che la domanda sia da intendersi rinunziata non avendo le parti disposto congiuntamente alcunché. Per quanto concerne le condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano sia al preminente interesse dei minori che dei coniugi e, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della richiesta pronuncia. La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000. L'esito del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Pt_1 nata ad [...] il [...] (c.f. ) e
[...] C.F._1 CP_1
, nato a [...] l'[...] (c.f. a Roma il 17.5.2009, con atto
[...] C.F._3 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto comune dell'anno 2009, n.00222, parte II, serie A01;
- omologa le condizioni concordate tra le parti di cui in motivazione e dispone in conformità alle stesse;
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di proceder all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 17.11.2025
Il Presidente Il Giudice Rel. ed Est. Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: Dott. Riccardo Massera Presidente Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est. Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento di I grado iscritto al n. r.g. 774/2025 tra:
nata ad [...] il [...] (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Daniela D'Avello (c.f. – C.F._2 PEC ) Email_1 RICORRENTE contro
, nato a [...] l'[...] (c.f. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._3 dall'Avv. Antonio Piscitelli (c.f. , - PEC C.F._4 Email_2 RESISTENTE e Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 23.6.2025 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI: come da conclusioni rassegnate congiuntamente a verbale dell'udienza del 12.11.2025 FATTO E DI DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 19.2.2025, la signora ha chiesto, dinanzi a Pt_1 questo Tribunale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il signor
, celebrato a Roma il 17.5.2009, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile CP_1 del predetto comune dell'anno 2009, n.00222, parte II, serie A01, rappresentando, che dall'unione coniugale era nato un figlio ancora minorenne: (nato a [...] il Persona_1 25.8.2009). Chiedeva, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Dichiarare con sentenza anche separata la cessazione degli effetti civili del suo matrimonio con il signor . 2) il figlio CP_1 minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente presso la madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine alla sua crescita, salute, educazione, istruzione ed attività sportiva, assumendo inoltre insieme le decisioni riguardanti ogni attività utile e necessaria per il suo equilibrato sviluppo psico-fisico, con esercizio separato della responsabilità per le questioni di ordinaria gestione ed amministrazione;
3) i diritti di visita ed incontro tra il figlio minore ed il padre saranno regolamentati nel seguente Per_1 modo, salvo diverso accordo tra i genitori: - nelle settimane in cui il figlio trascorrerà il fine settimana con la madre: il Sig. vedrà e terrà con sé il figlio minore 2 pomeriggi infrasettimanali consecutivi CP_1 con pernotto, tenuto conto del tempo utile affinché faccia ritorno a casa e prepari quanto a lui Per_1
pagina 1 di 3 necessario per la scuola e per l'attività extrascolastica, dunque prelevando il ragazzo alle ore 15:30; - nelle settimane in cui il figlio trascorrerà il fine settimana con il padre: il Sig. vedrà e terrà con sé CP_1 il figlio minore 1 pomeriggio infrasettimanale senza pernotto, dalle ore 15:30 alle ore 21:00. Il Sig.
in queste settimane vedrà e terrà con sé il figlio dalle ore 15:30 del venerdì fino alle ore 21:00 CP_1 della domenica;
Resta fermo che: • il genitore presso cui il figlio si trova dovrà accompagnarlo a scuola ovvero alla fermata dell'autobus della scuola;
• il genitore presso cui il figlio si trova dovrà verificare che quest'ultimo adempia attentamente ai propri obblighi scolastici;
- durante le vacanze natalizie i genitori terranno con sé il figlio ad anni alterni dal 23 al 29dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il figlio minore trascorrerà il giorno di Pasqua con l'uno e quello di Pasquetta con l'altro genitore;
- nel periodo estivo di chiusura della scuola, il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, da stabilirsi concordemente, eventualmente insieme alla destinazione di villeggiatura, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
- durante i rispettivi giorni dei compleanni della madre e del padre nonché della festa della mamma e del papà, il figlio starà con i festeggiati indipendentemente dai giorni calendarizzati. Il 25 agosto di ogni anno entrambi i genitori dovranno avere l'opportunità di trascorrere del tempo con il figlio per festeggiarlo;
- prima di organizzare vacanze durante l'anno scolastico i genitori valuteranno il rendimento scolastico di per non fargli perdere giorni di scuola;
- prima di prendere o Per_1 riaccompagnare a casa il figlio i genitori si avviseranno direttamente con un preavviso.
5. il Sig. CP_1
verserà alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, a
[...] Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore , la somma mensile di euro 600,00 Per_1 (seicento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
6. i genitori si faranno carico ciascuno della quota pari al 50% delle spese straordinarie (mediche non mutuabili, scolastiche, per attività ricreative, sportive ecc.…), preventivamente concordate e previa esibizione della documentazione comprovante i relativi importi, spese così come previste e stabilite dal Protocollo di Intesa in uso presso il Tribunale di Velletri, che qui si abbia per riportato e trascritto;
7. i coniugi percepiranno, nella misura del 50% ciascuno, l'assegno unico familiare;
8. il signor corrisponderà alla signora CP_1 Pt_1 l'assegno divorzile mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) rivalutabile annualmente
[...] secondo gli indici ISTAT”
2. Con comparsa di risposta si costituiva il signor aderendo alla domanda di cessazione degli effetti CP_1 civili ex adverso spiegata e insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Rigettare tutte le avverse richieste formulate in quanto illogiche ed illegittime;
- Affidare il figlio minore ad Per_1 entrambi i genitori con collocamento alternato dello stesso presso il padre e la madre;
- i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine alla sua crescita, salute, educazione, istruzione e attività sportive, assumendo insieme le decisioni di maggiore interesse per il minore e con esercizio separato della responsabilità per le questioni di ordinaria gestione e amministrazione;
- stabilire, che nessun assegno di mantenimento debba essere corrisposto in virtù del collocamento alternato e che, pertanto, ognuno provvederà autonomamente;
- stabilire che le spese straordinarie, previamente concordate, siano divise tra i coniugi nella misura del 50% - Disporre che ciascun coniuge percepirà, nella misura del 50% l'assegno al nucleo familiare e che ognuno continuerà a provvedere autonomamente al proprio mantenimento, rinunciando alla richiesta di corresponsione dell'assegno divorzile. - Nella denegata ipotesi in cui, previa audizione del minore, si dovesse decidere per il collocamento presso la madre, confermare gli accordi relativi alle modalità di visita tra il padre e il minore e confermare gli importi dell'assegno di mantenimento di cui alla separazione consensuale, che oggi ammontano ad € 354,20. - Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei difensori anticipatari”.
3. Alla prima udienza di comparizione dei coniugi del 12.11.2025, il giudice delegato per la trattazione della causa ha formulato la seguente proposta conciliativa: “conferma del regime di affidamento e collocamento con aumento ad euro 400 mensili dell'assegno di mantenimento oltre al 100% dell'AU a favore della madre”. pagina 2 di 3 4. Le parti dopo attenta ponderazione, assistiti dai rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, sulla scorta della proposta conciliativa, alle seguenti condizioni: “conferma delle condizioni di separazione in ordine al regime di affidamento e collocamento del minore;
Per_1 previsione a carico del padre a decorrere dal mese di dicembre 2025 a titolo di assegno perequativo di mantenimento del figlio della somma di euro 400,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione istat costo della vita foi, ed oltre al 100% dell'AU a favore della madre. Saranno a carico delle parti nella misura del 50% le spese straordinarie disciplinate come da protocollo siglato dal tribunale di Velletri con il locale COA, con la precisazione che le spese per il supporto psicologico per il minore presso il centro specialistico da individuare entro il prossimo 31.12 saranno suddivise al 50% a far data dal mese di marzo 2026 e con l'ulteriore condizione che le spese per il bus per il trasporto scolastico, pari ad euro 20,00 mensili circa saranno, suddivise al 50% tra le parti. Spese compensate”.
5. Atteso l'accordo raggiunto, il giudice delegato, ha disposto in via temporanea ed urgente in conformità all'accordo raggiunto e ha rimesso al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.21 ultimo comma c.p.c.
6. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario debba essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso del termine di legge dalla separazione consensuale dei coniugi, omologata da questo tribunale in data 3.7.2023. Si presume, altresì, la continuità dello stato di separazione, avendo il convenuto aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con riferimento all'assegno divorzile, ritiene il Collegio che la domanda sia da intendersi rinunziata non avendo le parti disposto congiuntamente alcunché. Per quanto concerne le condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano sia al preminente interesse dei minori che dei coniugi e, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della richiesta pronuncia. La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000. L'esito del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Pt_1 nata ad [...] il [...] (c.f. ) e
[...] C.F._1 CP_1
, nato a [...] l'[...] (c.f. a Roma il 17.5.2009, con atto
[...] C.F._3 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto comune dell'anno 2009, n.00222, parte II, serie A01;
- omologa le condizioni concordate tra le parti di cui in motivazione e dispone in conformità alle stesse;
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di proceder all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 17.11.2025
Il Presidente Il Giudice Rel. ed Est. Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3