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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/05/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6231/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Il Tribunale delle Imprese, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Linda Pattonelli Presidente dott.ssa Laura Maione Giudice dott.ssa Stefania Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6231/2020 R.G. promossa da
(C.F. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Giovanni Sensi (C.F. ; p.e.c. C.F._2
e Antonella Sborgi (C.F. ; Email_1 C.F._3
p.e.c. ed elettivamente domiciliato presso il loro Email_2 studio in Firenze, via Matteotti n. 25
ATTORE contro
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del liquidatore pro tempore
(C.F. Controparte_2 C.F._4 entrambi rappresentati difesi dall'avv. Franca Azzolini (p.e.c.
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Email_3 2 / 13
Sara Agresti in Firenze, via Ippolito Nievo n. 1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni.
ATTORE
“Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis
Nel merito accertare e dichiarare la nullità e/o comunque annullare e/o dichiarare viziato, illegittimo inefficace il bilancio finale di liquidazione della società Solaris Firenze S.r.l in liquidazione, mai approvato, per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa e, previa indicazione dei criteri di redazione di nuovo bilancio che tenga conto dei rilievi in atti, ordinare al liquidatore di provvedere alla rettifica del medesimo.
In via istruttoria, ammettere i capitoli di prova dedotti nelle depositate memorie ex art. 183 c.p.c. n. 2 e
n. 3 cui integralmente si richiama anche in ordine alla opposizione ai capitoli di prova avversari e alla conseguente richiesta di controprova.
Sempre in via istruttoria, Voglia disporre opportuna consulenza tecnico-contabile affinchè, previo esame di tutta la documentazione societaria possa determinarsi se il bilancio finale di liquidazione di cui è causa risponda ai necessari requisiti di legge e/o comunque risulti carente sotto il profilo delle possibili variazioni legate agli omessi profili di responsabilità riconducibili all'attività liquidatoria posto in essere dal liquidatore dott. Controparte_2
Con vittoria di spese e onorari di causa.”
CONVENUTI
“Nel merito
Ogni altra domanda disattesa;
rigettarsi per i motivi di cui in Comparsa di costituzione risposta dd.
26.10.2020 il Reclamo proposto avverso il bilancio finale di con Controparte_1 ogni conseguenziale effetto di legge.
In istruttoria
Ci si oppone alla richiesta di CTU tecnica formulata da parte avversa per i motivi espressi in Comparsa di costituzione e risposta dd.23.10.2020 ; in Memoria istruttoria dd. 04.01.2021 e in Memoria di replica dd. 23.01.2021 . 3 / 13
Si insite per l'ammissione dei capitoli di prova formulati in Memoria istruttoria dd. 04.01.2021 a mezzo dei testi indicati nonché per interrogatorio formale . Ferme , in ogni caso, le opposizioni al capitolato avversario , nella denegata ipotesi di ammissione del medesimo , si chiede di essere abilitati a prova contraria
In ogni caso
Con vittoria di spese di causa oltre accessori di Legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore, premesso di essere socio al 50% della C
(d'ora in poi ), ha impugnato il bilancio di Controparte_1 chiusura della liquidazione redatto dal liquidatore Controparte_2
L'attore ha rilevato che:
- la società è stata da lui costituita nel 2012 unitamente al ciascuno socio al CP_2
50%;
- sin dalla costituzione, entrambi i soci sono stati anche co-amministratori, con potere di firma disgiunta per operazioni fino a € 50.000,00;
- con delibera del 01.10.2014, la società è stata messa in liquidazione a far data dal
04.12.2014. ha quindi impugnato il bilancio finale di liquidazione ex art. 2492 c.c., esponendo: Pt_1
- sia vizi formali, quali:
o l'omessa approvazione del bilancio impugnato, unitamente al mancato deposito ed approvazione dei precedenti bilanci di liquidazione;
o l'assenza della nota integrativa, sebbene prevista dai principi contabili OIC
5;
- sia vizi sostanziali, quali: C
o l'emissione di preventivi su carta intestata della per lavori che poi sarebbero stati di fatto realizzati dalla (società di cui lo stesso Controparte_1
è socio di maggioranza), con ciò realizzando una sorta di cessione CP_2 occulta dell'azienda in favore di quest'ultima ma senza alcun corrispettivo C per la;
4 / 13
o sproporzionate spese di sponsorizzazione in favore di Controparte_1 contabilizzate nell'arco temporale 2012/2014; C
o cessione dei contratti di leasing di alcuni automezzi della in favore di altre società riconducibili allo stesso CP_2
L'attore ha quindi chiesto dichiararsi la nullità o l'annullabilità o comunque l'inefficacia del bilancio finale di liquidazione. C Si sono costituiti in giudizio congiuntamente sia la che i quali hanno rilevato CP_2 come la società sia stata messa in liquidazione a causa delle condotte di mala gestio poste in essere dall'attore quando era amministratore.
Sostenendo, quindi, la conformità dell'operato del liquidatore agli obblighi ad esso imposti, i convenuti hanno affermato che:
- l'attore, in qualità di socio, ha omesso di versare la sua quota parte di capitale sociale e quindi, ai sensi dell'art. 2466 cc., non può partecipare alle decisioni dei soci;
- i bilanci annuali di liquidazione non sono stati approvati a causa dell'assenza dello stesso attore alle assemblee all'uopo convocate;
- le spese pubblicitarie non hanno influito negativamente sul risultato economico della liquidazione, essendo state correttamente capitalizzate;
- il valore a cui sono stati ceduti i beni in leasing è stato giustamente individuato nella differenza tra il valore del bene ed il passaggio del contratto di leasing alle società;
- l'utilizzo della carta intestata per i preventivi è frutto di una svista e comunque la ha sempre svolto autonomamente la propria attività. Controparte_1
I convenuti hanno quindi chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita documentalmente, avendo l'originario giudice assegnatario rigettato ogni istanza istruttoria ed all'udienza di precisazione delle conclusioni il giudice subentrato ha concesso i termini ex art. 190 c.p.c. ed ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Questo tribunale ha poi ravvisato la necessità di instaurare il contraddittorio delle parti in ordine all'avvenuto superamento dei termini decadenziali per l'impugnazione del bilancio 5 / 13
di liquidazione di cui all'art 2492 c.c. da parte dell'attore e, a seguito dello scambio di note autorizzate sul punto, la causa è stata di nuovo trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione è espressamente prevista una procedura semplificata dettata dall'art. 2492 c.c., derogatoria rispetto alla necessaria delibera da parte dell'assemblea dei soci codificata per l'approvazione degli ordinari esercizi di gestione. In base a tale disciplina speciale, il liquidatore non deve convocare alcuna assemblea ma ha l'unico incombente di depositare il bilancio finale di liquidazione presso il registro delle imprese;
il bilancio si dà per approvato se, nei 90 giorni successivi al suo deposito presso il r.i., nessun socio propone reclamo (art. 2492, comma 3, c.c.).
Occorre rilevare che, come dichiarato dallo stesso e non contestato dai Pt_1 convenuti, il bilancio è stato depositato ed annotato presso la Camera di Commercio di
Arezzo il 3 gennaio 2020, mentre l'atto di citazione è stato notificato il successivo 4 giugno 2020.
I convenuti nulla hanno eccepito sul punto ma, ai sensi dell'art. 2969 c.c., la decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione. È ormai pacifico il principio per cui le impugnazioni del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione attengono ad un diritto non disponibile delle parti – principio da cui la giurisprudenza fa conseguire anche la non compromettibilità della controversia in arbitri – giacché le relative norme sono finalizzate a tutelare, oltre che l'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche l'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, così trascendendo l'interesse del singolo e concernendo, pertanto, a diritti indisponibili (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 13/10/2016, n. 20674).
Inoltre, visto che non è prevista neanche l'indizione di un'assemblea ma solo il trascorrere del tempo, significa che la voluntas legis è quella di dare preminenza all'esigenza dell'effetto di stabilità che deriva dal trascorrere del termine indicato dalla legge;
conseguentemente, 6 / 13
se il bilancio non è stato impugnato nei 90 gg, significa che l'avente diritto ha rinunciato ad esercitare tale azione.
Ora, nel caso che ci occupa, dal contraddittorio instaurato sul punto a seguito della rimessione della causa sul ruolo, l'attore ha invocato l'applicazione della normativa emergenziale Covid: in particolare, ha rilevato che l'art. 83 del c.d. “decreto cura Italia”,
n.18 del 17 marzo 2020, ha sospeso il decorso di tutti i termini procedurali dal 9 marzo
2020 sino al 15 aprile 2020, termine poi prorogato all'11 maggio 2020 dal d.l. 23/2020, nonché al 31 luglio 2020 dal successivo d.l. 28/2020; circostanza contestata dal convenuto, il quale ha ritenuto il termine decadenziale di natura sostanziale e, quindi, esente dall'applicazione della richiamata normativa.
Il cit. art. 83 ha espressamente previsto che “Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per
l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.”.
Si ritiene che la decadenza operi solo sul piano sostanziale, in quanto finalizzata alla tutela del soggetto passivo ma, siccome può essere evitata da una condotta operante sul piano processuale, a tale istituto si applicano anche le norme che incidono sulla facoltà di agire in giudizio.
Dall'interpretazione letterale della riportata disposizione si ritiene che il decorso del termine decadenziale sia stato oggetto della sospensione ex lege prevista in occasione dell'emergenza pandemica, ove il legislatore ha espressamente inteso non far decorrere i termini inerenti all'introduzione di giudizi e/o impugnazioni.
Occorre tuttavia rilevare che mentre l'art. 83 del d.l. 18/2020 ha sospeso il decorso di tutti i termini procedurali dal 9 marzo 2020 sino al 15 aprile 2020, tale sospensione ha poi subito una sola proroga, ossia quella del d.l. 23/2020 sino al'11 maggio 2020 e non anche quella sino al 31 luglio 2020 ad opera del successivo d.l. 28/2020 . Invero, mentre l'art. 36 del d.l. 23/2020 dispone espressamente che “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo
83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020”, l'art. 3 del 7 / 13
d.l. 28/2020 disciplina solo le modalità di deposito degli atti, peraltro da parte del magistrato, nulla disponendo in ordine agli altri termini processuali (cfr. comma c-ter) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
"11.1. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale e alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. È comunque consentito il deposito degli atti di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti").
Quindi, posto che la sospensione opera dal 9 marzo all'11 maggio 2020, occorre ora stabilire se l'11 maggio deve essere considerato incluso nel periodo di sospensione o se è il primo giorno utile per l'esercizio delle attività processuali, giacché dal 3 gennaio 2020, giorno in cui è stato depositato il bilancio presso il r.i., al 9 marzo 2020, inizio della sospensione, sono passati 66 giorni e, conseguentemente, i 24 giorni successivi scadono:
- il 4 giugno, se l'11 maggio viene considerato come ultimo giorno di operatività della sospensione;
- il 3 giugno, se l'11 maggio viene inteso come primo giorno successivo alla sospensione.
La questione è dirimente dal momento che dagli atti processuali si desume che l'atto di citazione è stato consegnato presso l'ufficio postale ad opera dell'attore in data 4 giugno
2020 (cfr. scansione dell'atto di citazione depositato dall'attore), per cui se l'11 maggio dovesse considerarsi come primo giorno successivo alla sospensione, l'azione sarebbe inammissibile.
Ora, in assenza di una circolare interpretativa sul punto, non si può che procedere ad una esegesi del dato letterale:
- il primo comma dell'art. 83 del d.l. 18/2020 prevede che “Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.”;
- il secondo comma esplicita per quali attività di carattere processuale vi è la sospensione del decorso dei termini per il medesimo periodo;
8 / 13
- l'art. 36 del d.l. 23/2020 dispone che “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo
83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020”.
Poiché il legislatore nel d.l. 18 ha parlato di “data successiva al 15 aprile”, si deve presumere che il 15 aprile sia incluso nella sospensione e, se questo valeva prima della proroga, in assenza di ulteriori specificazioni, deve intendersi nel medesimo senso anche l'indicazione successiva dell'11 maggio.
In altri termini, se si ritiene che il legislatore nel decreto “cura Italia” abbia inteso includere nel periodo di sospensione anche l'ultimo giorno indicato (15 aprile), che quindi non va considerato come primo dalla ripresa ma computato come ultimo del periodo di sospensione, allo stesso modo si deve ragionare quando, all'art. 3 del d.l. 23/20, si indica il nuovo dies a quem della sospensione nell'11 maggio.
Tale interpretazione trova altresì conferma in una pronuncia della Corte Costituzionale ove, sebbene con riferimento al diverso tema della prescrizione in materia di misure cautelari di carattere penale (C. Cost. n. 140/2021), è stato espressamente rilevato che “è parimenti sospeso il corso della prescrizione, per un periodo di tempo, sempre fisso e prestabilito, che intercorre tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020, pari a complessivi sessantaquattro giorni”, con ciò considerando inclusi nella sospensione sia il dies a quo che il dies ad quem. C Dunque, posto che il bilancio di liquidazione della è stato depositato il 3 gennaio 2020, il termine di 90 giorni per la sua impugnazione è rimasto sospeso senza soluzione di continuità dal 9 marzo all'11 maggio incluso:
- dal 3 gennaio al 9 marzo sono passati 66 giorni;
- dal 12 maggio al 4 giugno si sono consumati i restanti 24 giorni;
avendo l'attore portato in notifica l'atto di citazione il 4 giugno, il giudizio deve considerarsi tempestivamente instaurato.
*
Ciò posto, occorre allora esaminare la domanda nel merito.
Si deve preliminarmente rilevare l'inconferenza dell'eccezione sollevata dai convenuti in ordine all'impossibilità dell'attore di partecipare alle decisioni dei soci come conseguenza, ex lege prevista dal quarto comma dell'art. 2466c.c., del mancato versamento della quota parte del capitale sociale, giacché, sulla scorta di quanto detto, il reclamo al bilancio finale 9 / 13
di liquidazione prescinde da ogni partecipazione alla decisione assembleare che, in questo caso, è bypassata da un procedimento di impugnazione più snello.
Passando dunque al merito, si ritiene di dover dapprima esaminare la censura inerente all'omessa redazione della nota integrativa. ha infatti lamentato, dal punto di vista formale, l'assenza della nota integrativa a Pt_1 corredo del bilancio finale di liquidazione. Invero, mentre gli altri bilanci redatti durante la liquidazione e prodotti dai convenuti, ancorché non approvati, sono muniti di dettagliata nota integrativa, questo documento difetta nel bilancio finale di liquidazione.
La circostanza che il bilancio finale di liquidazione debba essere corredato anche dalla nota integrativa trova conferma non solo nei principi contabili nazionali richiamati dall'attore, ma anche nelle disposizioni codicistiche.
Quanto ai principi contabili nazionali, il riferimento è, in particolare, nell'OIC 5, il quale, anche nella sua formulazione ante modifica del 2024, ratione temporis applicabile al caso che ci occupa, richiede che il bilancio contenga lo stato patrimoniale ed il conto economico, per quanto in forma ridotta o completa a seconda della complessità della società, nonché delle esigenze di rendicontazione che caso per caso il liquidatore affronta nell'esecuzione del proprio compito. In relazione alla nota integrativa, il suddetto principio precisa che il bilancio finale di liquidazione deve essere corredato, come i bilanci intermedi, di una nota integrativa e di una relazione sulla gestione. Si considera quindi rilevante una corretta e chiara redazione della nota integrativa anche nel bilancio finale di liquidazione, viste le possibili variazioni di poste che possono pregiudicare una corretta interpretazione del bilancio da parte dei soci o dei terzi.
Quanto alle disposizioni normative, l'art. 2490 c.c., sebbene non indichi expressis verbis i criteri di redazione dei bilanci di liquidazione volontaria, richiama, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli artt. 2423 ss. c.c.:
- l'art. 2423 detta la regola per cui il bilancio di esercizio deve essere costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa;
- l'art. 2427, avente ad oggetto il contenuto della nota integrativa, deve considerarsi richiamato dal cit. art. 2490; 10 / 13
- lo stesso art. 2490 richiama la nota integrativa quale documento in cui “i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati”.
Quindi, in considerazione della violazione del modello ordinamentale previsto per la redazione del bilancio di liquidazione, stante la mancanza della nota integrativa, si deve dichiarare l'invalidità del bilancio impugnato, a prescindere dal pregiudizio che di tale mancanza possa aver subito il socio o la società, trattandosi non di una causa di responsabilità per mala gestio nei confronti del liquidatore, ma di un giudizio di accertamento della corrispondenza della delibera di approvazione del bilancio rispetto al modello legale di riferimento. In altri termini, il pregiudizio in concreto derivante dalla totale assenza della nota è in re ipsa, dal momento che certe informazioni si trovano solo sulla nota e che il non averla a disposizione preclude quindi tout court al lettore di ottenere determinate informazioni non ottenibili dalla lettura dello stato patrimoniale e del conto economico: se è un elemento indefettibile per legge, la sua mancanza va sanzionata a prescindere dall'allegazione di un pregiudizio concreto perché è lo stesso legislatore che ha, a priori, ritenuto pregiudizievole la sua mancanza.
In ordine agli altri vizi formali lamentati dall'attore circa l'erronea redazione del bilancio, si deve osservare come debbano essere rigettati non solo perché sono genericamente indicati e non sufficientemente provati, ma anche perché le lagnanze indicate non sono pertinenti rispetto ai vizi che sarebbero causa di invalidità del bilancio, configurandosi piuttosto come addebiti di mala gestio nei confronti del liquidatore e, quindi, esulanti dall'oggetto del presente giudizio.
Irrilevanti sono infatti le circostanze che:
- i bilanci annuali durante il periodo della liquidazione della società non siano mai stati approvati né depositati, giacché non rientrano nel thema decidendum i bilanci annuali di liquidazione precedenti, né si tratta di un'azione di responsabilità; peraltro, per inciso, è appena il caso di osservare che dai verbali delle assemblee a tal fine convocate è emerso che non è stato possibile giungere ad una C deliberazione a causa dell'assenza dello stesso attore, socio al 50% della , il quale quindi non ha partecipato alle assemblee senza che però lo stesso abbia mai lamentato l'omessa convocazione o abbia per tale motivo impugnato le delibere;
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- il bilancio finale di liquidazione sia stato approvato dall'assemblea dei soci, stante la ricordata procedura semplificata dell'art. 2492 c.c. che sostituisce la delibera assembleare con il deposito del documento presso il registro delle imprese.
In ordine, poi, alle censure indicate da come di natura sostanziale, occorre Pt_1 precisare come solo quella inerente alle spese di sponsorizzazione risulti essere pertinente rispetto al thema decidendum, configurando le altre non solo condotte temporalmente collocate prima della messa in liquidazione della società e, quindi, irrilevanti ma, soprattutto, ed in via assorbente, attinenti non alla verità o alla falsità o alla correttezza del bilancio, ma alla correttezza della gestione, appunto tema esulante dall'oggetto del decidere.
In particolare, l'erronea contabilizzazione delle spese di sponsorizzazione fatturate alla ritenute sproporzionate, sebbene attengano a poste contabilizzate, come Controparte_1 dichiarato dallo stesso attore, negli anni 2012/2014, ossia quando anche era Pt_1
C amministratore della e di cui, quindi, non può dolersi ex post, si riverbera inevitabilmente anche sulla loro indicazione nel bilancio di liquidazione, con conseguente incidenza sulla veridicità dello stesso.
Discorso diverso va invece svolto per la cessione dei contratti di leasing, trattandosi di negozi stipulati quando la società era in bonis e di attività di cessione realizzate prima della liquidazione della società (settembre 2014, come confermato anche nella perizia di parte attrice) e, comunque, irrilevanti ai fini che qui interessano in quanto le conseguenze non si riverberano sul bilancio.
Inconferente è altresì l'assunto che il liquidatore avrebbe realizzato una cessione d'azienda occulta in favore della avendo agevolato una commistione tra le due Controparte_1
C società, poiché avrebbe fornito preventivi su carta intestata della mentre poi le attività C sarebbero state realizzate dalla ed a fronte di tale cessione la non avrebbe Controparte_1 avuto alcun corrispettivo. Tale prospettazione, oltre che non pertinente in una causa di impugnazione di bilancio, in quanto attinente ad asserite scorrettezze nella gestione della società in liquidazione, è rimasta generica e priva di sufficiente allegazione: parte attrice ha infatti addotto di aver ricevuto reclami e comunicazioni da parte di clienti per ordini C eseguiti nel periodo in cui la era già in liquidazione, lavori che in realtà sarebbero stati 12 / 13
eseguiti dalla Tuttavia, ha prodotto solo una mail del marzo 2019 Controparte_1 Pt_1 in cui si richiedono due preventivi e non ha formulato ulteriori istanze istruttorie finalizzate a comprovare quanto asserito.
Si deve conclusivamente osservare come, in generale, l'apparato assertivo predisposto da parte attrice, così come, per vero, anche quello dei convenuti, abbia prevalentemente avuto ad oggetto la reciproca imputazione di condotte di mala gestio nell'amministrazione della società quando questa era in bonis, questione che, però, esula completamente dall'oggetto del presente giudizio.
Ad ogni modo, come detto, a fronte delle lamentele fondate in ordine alla mancanza della nota integrativa ed alla non corretta contabilizzazione delle spese di sponsorizzazione, la domanda deve essere accolta.
*
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Pertanto, e devono essere Controparte_1 Controparte_2 condannati in solido a rimborsare a le spese di lite da questi Parte_1 sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminabile – complessità media) e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri prossimi ai medi per ogni fase del giudizio, ad eccezione di quella istruttoria a cui si ritiene opportuno applicare il valore minimo, essendo stata solo documentale, di cui al D.M. Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificato al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale delle Imprese di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la nullità del bilancio finale di liquidazione della società Solaris Firenze S.r.l in liquidazione;
ordina al liquidatore della di redigere il bilancio finale di Controparte_4 liquidazione tenendo conto delle criticità di cui al presente giudizio, nonché in ossequio alle disposizioni normative ed ai principi contabili che regolano la materia;
13 / 13
condanna e in solido a rimborsare Controparte_1 Controparte_2
a le spese di lite, che liquida in € 7.000,00 per compenso Parte_1 professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio del 22 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Grasselli Dott.ssa Linda Pattonelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Il Tribunale delle Imprese, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Linda Pattonelli Presidente dott.ssa Laura Maione Giudice dott.ssa Stefania Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6231/2020 R.G. promossa da
(C.F. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Giovanni Sensi (C.F. ; p.e.c. C.F._2
e Antonella Sborgi (C.F. ; Email_1 C.F._3
p.e.c. ed elettivamente domiciliato presso il loro Email_2 studio in Firenze, via Matteotti n. 25
ATTORE contro
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del liquidatore pro tempore
(C.F. Controparte_2 C.F._4 entrambi rappresentati difesi dall'avv. Franca Azzolini (p.e.c.
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Email_3 2 / 13
Sara Agresti in Firenze, via Ippolito Nievo n. 1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni.
ATTORE
“Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis
Nel merito accertare e dichiarare la nullità e/o comunque annullare e/o dichiarare viziato, illegittimo inefficace il bilancio finale di liquidazione della società Solaris Firenze S.r.l in liquidazione, mai approvato, per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa e, previa indicazione dei criteri di redazione di nuovo bilancio che tenga conto dei rilievi in atti, ordinare al liquidatore di provvedere alla rettifica del medesimo.
In via istruttoria, ammettere i capitoli di prova dedotti nelle depositate memorie ex art. 183 c.p.c. n. 2 e
n. 3 cui integralmente si richiama anche in ordine alla opposizione ai capitoli di prova avversari e alla conseguente richiesta di controprova.
Sempre in via istruttoria, Voglia disporre opportuna consulenza tecnico-contabile affinchè, previo esame di tutta la documentazione societaria possa determinarsi se il bilancio finale di liquidazione di cui è causa risponda ai necessari requisiti di legge e/o comunque risulti carente sotto il profilo delle possibili variazioni legate agli omessi profili di responsabilità riconducibili all'attività liquidatoria posto in essere dal liquidatore dott. Controparte_2
Con vittoria di spese e onorari di causa.”
CONVENUTI
“Nel merito
Ogni altra domanda disattesa;
rigettarsi per i motivi di cui in Comparsa di costituzione risposta dd.
26.10.2020 il Reclamo proposto avverso il bilancio finale di con Controparte_1 ogni conseguenziale effetto di legge.
In istruttoria
Ci si oppone alla richiesta di CTU tecnica formulata da parte avversa per i motivi espressi in Comparsa di costituzione e risposta dd.23.10.2020 ; in Memoria istruttoria dd. 04.01.2021 e in Memoria di replica dd. 23.01.2021 . 3 / 13
Si insite per l'ammissione dei capitoli di prova formulati in Memoria istruttoria dd. 04.01.2021 a mezzo dei testi indicati nonché per interrogatorio formale . Ferme , in ogni caso, le opposizioni al capitolato avversario , nella denegata ipotesi di ammissione del medesimo , si chiede di essere abilitati a prova contraria
In ogni caso
Con vittoria di spese di causa oltre accessori di Legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore, premesso di essere socio al 50% della C
(d'ora in poi ), ha impugnato il bilancio di Controparte_1 chiusura della liquidazione redatto dal liquidatore Controparte_2
L'attore ha rilevato che:
- la società è stata da lui costituita nel 2012 unitamente al ciascuno socio al CP_2
50%;
- sin dalla costituzione, entrambi i soci sono stati anche co-amministratori, con potere di firma disgiunta per operazioni fino a € 50.000,00;
- con delibera del 01.10.2014, la società è stata messa in liquidazione a far data dal
04.12.2014. ha quindi impugnato il bilancio finale di liquidazione ex art. 2492 c.c., esponendo: Pt_1
- sia vizi formali, quali:
o l'omessa approvazione del bilancio impugnato, unitamente al mancato deposito ed approvazione dei precedenti bilanci di liquidazione;
o l'assenza della nota integrativa, sebbene prevista dai principi contabili OIC
5;
- sia vizi sostanziali, quali: C
o l'emissione di preventivi su carta intestata della per lavori che poi sarebbero stati di fatto realizzati dalla (società di cui lo stesso Controparte_1
è socio di maggioranza), con ciò realizzando una sorta di cessione CP_2 occulta dell'azienda in favore di quest'ultima ma senza alcun corrispettivo C per la;
4 / 13
o sproporzionate spese di sponsorizzazione in favore di Controparte_1 contabilizzate nell'arco temporale 2012/2014; C
o cessione dei contratti di leasing di alcuni automezzi della in favore di altre società riconducibili allo stesso CP_2
L'attore ha quindi chiesto dichiararsi la nullità o l'annullabilità o comunque l'inefficacia del bilancio finale di liquidazione. C Si sono costituiti in giudizio congiuntamente sia la che i quali hanno rilevato CP_2 come la società sia stata messa in liquidazione a causa delle condotte di mala gestio poste in essere dall'attore quando era amministratore.
Sostenendo, quindi, la conformità dell'operato del liquidatore agli obblighi ad esso imposti, i convenuti hanno affermato che:
- l'attore, in qualità di socio, ha omesso di versare la sua quota parte di capitale sociale e quindi, ai sensi dell'art. 2466 cc., non può partecipare alle decisioni dei soci;
- i bilanci annuali di liquidazione non sono stati approvati a causa dell'assenza dello stesso attore alle assemblee all'uopo convocate;
- le spese pubblicitarie non hanno influito negativamente sul risultato economico della liquidazione, essendo state correttamente capitalizzate;
- il valore a cui sono stati ceduti i beni in leasing è stato giustamente individuato nella differenza tra il valore del bene ed il passaggio del contratto di leasing alle società;
- l'utilizzo della carta intestata per i preventivi è frutto di una svista e comunque la ha sempre svolto autonomamente la propria attività. Controparte_1
I convenuti hanno quindi chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita documentalmente, avendo l'originario giudice assegnatario rigettato ogni istanza istruttoria ed all'udienza di precisazione delle conclusioni il giudice subentrato ha concesso i termini ex art. 190 c.p.c. ed ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Questo tribunale ha poi ravvisato la necessità di instaurare il contraddittorio delle parti in ordine all'avvenuto superamento dei termini decadenziali per l'impugnazione del bilancio 5 / 13
di liquidazione di cui all'art 2492 c.c. da parte dell'attore e, a seguito dello scambio di note autorizzate sul punto, la causa è stata di nuovo trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione è espressamente prevista una procedura semplificata dettata dall'art. 2492 c.c., derogatoria rispetto alla necessaria delibera da parte dell'assemblea dei soci codificata per l'approvazione degli ordinari esercizi di gestione. In base a tale disciplina speciale, il liquidatore non deve convocare alcuna assemblea ma ha l'unico incombente di depositare il bilancio finale di liquidazione presso il registro delle imprese;
il bilancio si dà per approvato se, nei 90 giorni successivi al suo deposito presso il r.i., nessun socio propone reclamo (art. 2492, comma 3, c.c.).
Occorre rilevare che, come dichiarato dallo stesso e non contestato dai Pt_1 convenuti, il bilancio è stato depositato ed annotato presso la Camera di Commercio di
Arezzo il 3 gennaio 2020, mentre l'atto di citazione è stato notificato il successivo 4 giugno 2020.
I convenuti nulla hanno eccepito sul punto ma, ai sensi dell'art. 2969 c.c., la decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione. È ormai pacifico il principio per cui le impugnazioni del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione attengono ad un diritto non disponibile delle parti – principio da cui la giurisprudenza fa conseguire anche la non compromettibilità della controversia in arbitri – giacché le relative norme sono finalizzate a tutelare, oltre che l'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche l'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, così trascendendo l'interesse del singolo e concernendo, pertanto, a diritti indisponibili (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 13/10/2016, n. 20674).
Inoltre, visto che non è prevista neanche l'indizione di un'assemblea ma solo il trascorrere del tempo, significa che la voluntas legis è quella di dare preminenza all'esigenza dell'effetto di stabilità che deriva dal trascorrere del termine indicato dalla legge;
conseguentemente, 6 / 13
se il bilancio non è stato impugnato nei 90 gg, significa che l'avente diritto ha rinunciato ad esercitare tale azione.
Ora, nel caso che ci occupa, dal contraddittorio instaurato sul punto a seguito della rimessione della causa sul ruolo, l'attore ha invocato l'applicazione della normativa emergenziale Covid: in particolare, ha rilevato che l'art. 83 del c.d. “decreto cura Italia”,
n.18 del 17 marzo 2020, ha sospeso il decorso di tutti i termini procedurali dal 9 marzo
2020 sino al 15 aprile 2020, termine poi prorogato all'11 maggio 2020 dal d.l. 23/2020, nonché al 31 luglio 2020 dal successivo d.l. 28/2020; circostanza contestata dal convenuto, il quale ha ritenuto il termine decadenziale di natura sostanziale e, quindi, esente dall'applicazione della richiamata normativa.
Il cit. art. 83 ha espressamente previsto che “Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per
l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.”.
Si ritiene che la decadenza operi solo sul piano sostanziale, in quanto finalizzata alla tutela del soggetto passivo ma, siccome può essere evitata da una condotta operante sul piano processuale, a tale istituto si applicano anche le norme che incidono sulla facoltà di agire in giudizio.
Dall'interpretazione letterale della riportata disposizione si ritiene che il decorso del termine decadenziale sia stato oggetto della sospensione ex lege prevista in occasione dell'emergenza pandemica, ove il legislatore ha espressamente inteso non far decorrere i termini inerenti all'introduzione di giudizi e/o impugnazioni.
Occorre tuttavia rilevare che mentre l'art. 83 del d.l. 18/2020 ha sospeso il decorso di tutti i termini procedurali dal 9 marzo 2020 sino al 15 aprile 2020, tale sospensione ha poi subito una sola proroga, ossia quella del d.l. 23/2020 sino al'11 maggio 2020 e non anche quella sino al 31 luglio 2020 ad opera del successivo d.l. 28/2020 . Invero, mentre l'art. 36 del d.l. 23/2020 dispone espressamente che “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo
83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020”, l'art. 3 del 7 / 13
d.l. 28/2020 disciplina solo le modalità di deposito degli atti, peraltro da parte del magistrato, nulla disponendo in ordine agli altri termini processuali (cfr. comma c-ter) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
"11.1. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale e alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. È comunque consentito il deposito degli atti di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti").
Quindi, posto che la sospensione opera dal 9 marzo all'11 maggio 2020, occorre ora stabilire se l'11 maggio deve essere considerato incluso nel periodo di sospensione o se è il primo giorno utile per l'esercizio delle attività processuali, giacché dal 3 gennaio 2020, giorno in cui è stato depositato il bilancio presso il r.i., al 9 marzo 2020, inizio della sospensione, sono passati 66 giorni e, conseguentemente, i 24 giorni successivi scadono:
- il 4 giugno, se l'11 maggio viene considerato come ultimo giorno di operatività della sospensione;
- il 3 giugno, se l'11 maggio viene inteso come primo giorno successivo alla sospensione.
La questione è dirimente dal momento che dagli atti processuali si desume che l'atto di citazione è stato consegnato presso l'ufficio postale ad opera dell'attore in data 4 giugno
2020 (cfr. scansione dell'atto di citazione depositato dall'attore), per cui se l'11 maggio dovesse considerarsi come primo giorno successivo alla sospensione, l'azione sarebbe inammissibile.
Ora, in assenza di una circolare interpretativa sul punto, non si può che procedere ad una esegesi del dato letterale:
- il primo comma dell'art. 83 del d.l. 18/2020 prevede che “Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.”;
- il secondo comma esplicita per quali attività di carattere processuale vi è la sospensione del decorso dei termini per il medesimo periodo;
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- l'art. 36 del d.l. 23/2020 dispone che “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo
83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020”.
Poiché il legislatore nel d.l. 18 ha parlato di “data successiva al 15 aprile”, si deve presumere che il 15 aprile sia incluso nella sospensione e, se questo valeva prima della proroga, in assenza di ulteriori specificazioni, deve intendersi nel medesimo senso anche l'indicazione successiva dell'11 maggio.
In altri termini, se si ritiene che il legislatore nel decreto “cura Italia” abbia inteso includere nel periodo di sospensione anche l'ultimo giorno indicato (15 aprile), che quindi non va considerato come primo dalla ripresa ma computato come ultimo del periodo di sospensione, allo stesso modo si deve ragionare quando, all'art. 3 del d.l. 23/20, si indica il nuovo dies a quem della sospensione nell'11 maggio.
Tale interpretazione trova altresì conferma in una pronuncia della Corte Costituzionale ove, sebbene con riferimento al diverso tema della prescrizione in materia di misure cautelari di carattere penale (C. Cost. n. 140/2021), è stato espressamente rilevato che “è parimenti sospeso il corso della prescrizione, per un periodo di tempo, sempre fisso e prestabilito, che intercorre tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020, pari a complessivi sessantaquattro giorni”, con ciò considerando inclusi nella sospensione sia il dies a quo che il dies ad quem. C Dunque, posto che il bilancio di liquidazione della è stato depositato il 3 gennaio 2020, il termine di 90 giorni per la sua impugnazione è rimasto sospeso senza soluzione di continuità dal 9 marzo all'11 maggio incluso:
- dal 3 gennaio al 9 marzo sono passati 66 giorni;
- dal 12 maggio al 4 giugno si sono consumati i restanti 24 giorni;
avendo l'attore portato in notifica l'atto di citazione il 4 giugno, il giudizio deve considerarsi tempestivamente instaurato.
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Ciò posto, occorre allora esaminare la domanda nel merito.
Si deve preliminarmente rilevare l'inconferenza dell'eccezione sollevata dai convenuti in ordine all'impossibilità dell'attore di partecipare alle decisioni dei soci come conseguenza, ex lege prevista dal quarto comma dell'art. 2466c.c., del mancato versamento della quota parte del capitale sociale, giacché, sulla scorta di quanto detto, il reclamo al bilancio finale 9 / 13
di liquidazione prescinde da ogni partecipazione alla decisione assembleare che, in questo caso, è bypassata da un procedimento di impugnazione più snello.
Passando dunque al merito, si ritiene di dover dapprima esaminare la censura inerente all'omessa redazione della nota integrativa. ha infatti lamentato, dal punto di vista formale, l'assenza della nota integrativa a Pt_1 corredo del bilancio finale di liquidazione. Invero, mentre gli altri bilanci redatti durante la liquidazione e prodotti dai convenuti, ancorché non approvati, sono muniti di dettagliata nota integrativa, questo documento difetta nel bilancio finale di liquidazione.
La circostanza che il bilancio finale di liquidazione debba essere corredato anche dalla nota integrativa trova conferma non solo nei principi contabili nazionali richiamati dall'attore, ma anche nelle disposizioni codicistiche.
Quanto ai principi contabili nazionali, il riferimento è, in particolare, nell'OIC 5, il quale, anche nella sua formulazione ante modifica del 2024, ratione temporis applicabile al caso che ci occupa, richiede che il bilancio contenga lo stato patrimoniale ed il conto economico, per quanto in forma ridotta o completa a seconda della complessità della società, nonché delle esigenze di rendicontazione che caso per caso il liquidatore affronta nell'esecuzione del proprio compito. In relazione alla nota integrativa, il suddetto principio precisa che il bilancio finale di liquidazione deve essere corredato, come i bilanci intermedi, di una nota integrativa e di una relazione sulla gestione. Si considera quindi rilevante una corretta e chiara redazione della nota integrativa anche nel bilancio finale di liquidazione, viste le possibili variazioni di poste che possono pregiudicare una corretta interpretazione del bilancio da parte dei soci o dei terzi.
Quanto alle disposizioni normative, l'art. 2490 c.c., sebbene non indichi expressis verbis i criteri di redazione dei bilanci di liquidazione volontaria, richiama, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli artt. 2423 ss. c.c.:
- l'art. 2423 detta la regola per cui il bilancio di esercizio deve essere costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa;
- l'art. 2427, avente ad oggetto il contenuto della nota integrativa, deve considerarsi richiamato dal cit. art. 2490; 10 / 13
- lo stesso art. 2490 richiama la nota integrativa quale documento in cui “i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati”.
Quindi, in considerazione della violazione del modello ordinamentale previsto per la redazione del bilancio di liquidazione, stante la mancanza della nota integrativa, si deve dichiarare l'invalidità del bilancio impugnato, a prescindere dal pregiudizio che di tale mancanza possa aver subito il socio o la società, trattandosi non di una causa di responsabilità per mala gestio nei confronti del liquidatore, ma di un giudizio di accertamento della corrispondenza della delibera di approvazione del bilancio rispetto al modello legale di riferimento. In altri termini, il pregiudizio in concreto derivante dalla totale assenza della nota è in re ipsa, dal momento che certe informazioni si trovano solo sulla nota e che il non averla a disposizione preclude quindi tout court al lettore di ottenere determinate informazioni non ottenibili dalla lettura dello stato patrimoniale e del conto economico: se è un elemento indefettibile per legge, la sua mancanza va sanzionata a prescindere dall'allegazione di un pregiudizio concreto perché è lo stesso legislatore che ha, a priori, ritenuto pregiudizievole la sua mancanza.
In ordine agli altri vizi formali lamentati dall'attore circa l'erronea redazione del bilancio, si deve osservare come debbano essere rigettati non solo perché sono genericamente indicati e non sufficientemente provati, ma anche perché le lagnanze indicate non sono pertinenti rispetto ai vizi che sarebbero causa di invalidità del bilancio, configurandosi piuttosto come addebiti di mala gestio nei confronti del liquidatore e, quindi, esulanti dall'oggetto del presente giudizio.
Irrilevanti sono infatti le circostanze che:
- i bilanci annuali durante il periodo della liquidazione della società non siano mai stati approvati né depositati, giacché non rientrano nel thema decidendum i bilanci annuali di liquidazione precedenti, né si tratta di un'azione di responsabilità; peraltro, per inciso, è appena il caso di osservare che dai verbali delle assemblee a tal fine convocate è emerso che non è stato possibile giungere ad una C deliberazione a causa dell'assenza dello stesso attore, socio al 50% della , il quale quindi non ha partecipato alle assemblee senza che però lo stesso abbia mai lamentato l'omessa convocazione o abbia per tale motivo impugnato le delibere;
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- il bilancio finale di liquidazione sia stato approvato dall'assemblea dei soci, stante la ricordata procedura semplificata dell'art. 2492 c.c. che sostituisce la delibera assembleare con il deposito del documento presso il registro delle imprese.
In ordine, poi, alle censure indicate da come di natura sostanziale, occorre Pt_1 precisare come solo quella inerente alle spese di sponsorizzazione risulti essere pertinente rispetto al thema decidendum, configurando le altre non solo condotte temporalmente collocate prima della messa in liquidazione della società e, quindi, irrilevanti ma, soprattutto, ed in via assorbente, attinenti non alla verità o alla falsità o alla correttezza del bilancio, ma alla correttezza della gestione, appunto tema esulante dall'oggetto del decidere.
In particolare, l'erronea contabilizzazione delle spese di sponsorizzazione fatturate alla ritenute sproporzionate, sebbene attengano a poste contabilizzate, come Controparte_1 dichiarato dallo stesso attore, negli anni 2012/2014, ossia quando anche era Pt_1
C amministratore della e di cui, quindi, non può dolersi ex post, si riverbera inevitabilmente anche sulla loro indicazione nel bilancio di liquidazione, con conseguente incidenza sulla veridicità dello stesso.
Discorso diverso va invece svolto per la cessione dei contratti di leasing, trattandosi di negozi stipulati quando la società era in bonis e di attività di cessione realizzate prima della liquidazione della società (settembre 2014, come confermato anche nella perizia di parte attrice) e, comunque, irrilevanti ai fini che qui interessano in quanto le conseguenze non si riverberano sul bilancio.
Inconferente è altresì l'assunto che il liquidatore avrebbe realizzato una cessione d'azienda occulta in favore della avendo agevolato una commistione tra le due Controparte_1
C società, poiché avrebbe fornito preventivi su carta intestata della mentre poi le attività C sarebbero state realizzate dalla ed a fronte di tale cessione la non avrebbe Controparte_1 avuto alcun corrispettivo. Tale prospettazione, oltre che non pertinente in una causa di impugnazione di bilancio, in quanto attinente ad asserite scorrettezze nella gestione della società in liquidazione, è rimasta generica e priva di sufficiente allegazione: parte attrice ha infatti addotto di aver ricevuto reclami e comunicazioni da parte di clienti per ordini C eseguiti nel periodo in cui la era già in liquidazione, lavori che in realtà sarebbero stati 12 / 13
eseguiti dalla Tuttavia, ha prodotto solo una mail del marzo 2019 Controparte_1 Pt_1 in cui si richiedono due preventivi e non ha formulato ulteriori istanze istruttorie finalizzate a comprovare quanto asserito.
Si deve conclusivamente osservare come, in generale, l'apparato assertivo predisposto da parte attrice, così come, per vero, anche quello dei convenuti, abbia prevalentemente avuto ad oggetto la reciproca imputazione di condotte di mala gestio nell'amministrazione della società quando questa era in bonis, questione che, però, esula completamente dall'oggetto del presente giudizio.
Ad ogni modo, come detto, a fronte delle lamentele fondate in ordine alla mancanza della nota integrativa ed alla non corretta contabilizzazione delle spese di sponsorizzazione, la domanda deve essere accolta.
*
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Pertanto, e devono essere Controparte_1 Controparte_2 condannati in solido a rimborsare a le spese di lite da questi Parte_1 sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminabile – complessità media) e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri prossimi ai medi per ogni fase del giudizio, ad eccezione di quella istruttoria a cui si ritiene opportuno applicare il valore minimo, essendo stata solo documentale, di cui al D.M. Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificato al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale delle Imprese di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la nullità del bilancio finale di liquidazione della società Solaris Firenze S.r.l in liquidazione;
ordina al liquidatore della di redigere il bilancio finale di Controparte_4 liquidazione tenendo conto delle criticità di cui al presente giudizio, nonché in ossequio alle disposizioni normative ed ai principi contabili che regolano la materia;
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condanna e in solido a rimborsare Controparte_1 Controparte_2
a le spese di lite, che liquida in € 7.000,00 per compenso Parte_1 professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio del 22 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Grasselli Dott.ssa Linda Pattonelli