CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 192/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TAMMARO ALFREDO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16468/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Via Diocleziano 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Campania - Via S.lucia 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259017347110000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259017347110000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22155/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate
Riscossione, la Regione Campania e il Comune di Napoli impugnando l'intimazione di pagamento,in epigrafe indicata,limitatamente alle cartelle di pagamento 07120220022397168000, 07120220107204070000 e
07120240016137426000 relative rispettivamente al mancato pagamento del bollo auto anno e alla tassa sui rigfiuti anni per gli anni 2017 e 2018.
A fondamento del ricorso deduceva.1)l'omessa notifica degli atti prodromici;
2)la prescrizione della pretesa azionata e 3)la violazione dell'art.7 comma 1 l.212/2000, per omessa allegazione degli atti a fondamento della gravata intimazione di pagamento.
Si costituivano in giudizio il Comune di Napoli e l'Agenzia delle Entrate Riscossione resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito all'eccezione concernente l'omessa notifica delle cartelle deve evidenziarsi che la medesima è infondata risultando in atti la rituale notifica a mezzo posta,delle suindicate cartelle di pagamento, rispettivament in data 24/01/2023, 29/11/2022 e 07/03/2024 e mai impugnate entro i termini di legge.Ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione è infondata risultando la gravata intimazione notificata il
27.05.2025,ovvero entro i termini di prescrizione.
alla luce della notifica delle suddette cartelle devi ritenersi destituita di fondamento anche la doglianza concernente l'omessa allegazione, alla gravata intimazione delle sopraindicate cartelel di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
250,00 a favore del Comune di Napoli e di euro 250,00 a favore del difensore di ADER dichiaratosi antistatario.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TAMMARO ALFREDO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16468/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Via Diocleziano 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Campania - Via S.lucia 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259017347110000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259017347110000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22155/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate
Riscossione, la Regione Campania e il Comune di Napoli impugnando l'intimazione di pagamento,in epigrafe indicata,limitatamente alle cartelle di pagamento 07120220022397168000, 07120220107204070000 e
07120240016137426000 relative rispettivamente al mancato pagamento del bollo auto anno e alla tassa sui rigfiuti anni per gli anni 2017 e 2018.
A fondamento del ricorso deduceva.1)l'omessa notifica degli atti prodromici;
2)la prescrizione della pretesa azionata e 3)la violazione dell'art.7 comma 1 l.212/2000, per omessa allegazione degli atti a fondamento della gravata intimazione di pagamento.
Si costituivano in giudizio il Comune di Napoli e l'Agenzia delle Entrate Riscossione resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito all'eccezione concernente l'omessa notifica delle cartelle deve evidenziarsi che la medesima è infondata risultando in atti la rituale notifica a mezzo posta,delle suindicate cartelle di pagamento, rispettivament in data 24/01/2023, 29/11/2022 e 07/03/2024 e mai impugnate entro i termini di legge.Ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione è infondata risultando la gravata intimazione notificata il
27.05.2025,ovvero entro i termini di prescrizione.
alla luce della notifica delle suddette cartelle devi ritenersi destituita di fondamento anche la doglianza concernente l'omessa allegazione, alla gravata intimazione delle sopraindicate cartelel di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
250,00 a favore del Comune di Napoli e di euro 250,00 a favore del difensore di ADER dichiaratosi antistatario.