CASS
Sentenza 3 novembre 2021
Sentenza 3 novembre 2021
Massime • 1
La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. è rilevabile in sede di legittimità, nei processi in cui la dichiarazione di apertura del dibattimento sia successiva alla data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, a condizione che la condotta riparatoria sia intervenuta entro il termine massimo rappresentato da detta dichiarazione, e che il giudice di merito abbia sentito le parti e valutato la congruità della somma offerta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/11/2021, n. 39304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39304 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SC LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/11/2019 della CORTE APPELLO di TRENTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 39304 Anno 2021 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 14/10/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Trento, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, escludendo l'aggravante di cui all'art. 625 n.4 cod. pen. ed effettuando il giudizio di equivalenza tra la già concessa attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. e la recidiva, la sentenza con cui il.Tribunale di Trento, in data 6/04/2018 a seguito di rito abbreviato, ha dichiarato PF NC responsabile del reato di tentato furto commesso in Trento il 23 marzo 2018. 2. NC PF ha proposto ricorso per cassazione formulando richiesta di applicazione dell'art. 162 ter cod. pen. per sopravvenuta condotta riparatoria. La difesa deduce che la derubricazione del reato operata con la sentenza di appello consente ora di chiedere al giudice di legittimità l'applicazione del disposto di cui all'art. 162 ter cod. pen.; l'imputata si è, infatti, attivata per ristorare i danni cagionati alla persona offesa effettuando il versamento della somma di euro 100 a ristoro del danno morale, non essendo ravvisabile alcun danno patrimoniale in quanto il portafoglio oggetto del tentato furto è rimasto nella sfera di disponibilità della persona offesa. Già in precedenza l'imputata aveva presentato alla persona offesa le proprie scuse, esprimendo la volontà di offrire un ristoro dei danni, ma la persona offesa aveva dichiarato di non avere interesse al risarcimento del danno essendo addirittura intenzionata a rimettere la querela. La ricorrente ha provveduto spontaneamente al versamento dell'importo di euro 100 a titolo di risarcimento, effettuando un'offerta reale prima dell'udienza fissata per il giudizio di legittimità. 3. In data 27 settembre 2021 il Procuratore generale presso questa Suprema Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'odierna udienza senza discussione orale celebrata ai sensi dell'art. 83, comma 12-ter, decreto- legge n. 18 del 17 marzo 2020, come convertito dalla I. 24 aprile 2020, n. 27 chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. L'art. 162 ter cod. pen. prevede che «Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno 2 cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato». La medesima norma, inoltre, prevede la disposizione secondo la quale il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche se effettuato mediante offerta reale formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, se il giudice ritenga l'offerta congrua, e che, a determinate condizioni, il giudice può fissare un termine per consentire all'imputato di provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento. 2.1. In alcune pronunce della Corte di legittimità è stato affermato che la suindicata disciplina può trovare applicazione nel giudizio che si svolge dinanzi alla Corte di Cassazione (Sez.5, n.7815 del 17/12/2018, dep. 2019, Blini, n.m.; Sez.6, n.26285 del 4/05/2018, Connite, Rv.273489), ma il caso concreto ineriva a processi pendenti dinanzi alla Corte al momento di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n.103 ai quali trovava applicazione la disciplina transitoria dettata dall'art. 1, comma 2, I. n.103 cit. 2.2. Altre decisioni, invece, hanno escluso l'applicabilità del nuovo istituto in sede di legittimità senza evocare incompatibilità strutturali di esso con il giudizio di cassazione, ma ora per ragioni attinenti alla sussistenza in concreto dei necessari presupposti di diritto sostanziale, quali la procedibilità a querela del reato cui riferire la causa estintiva e l'effettività del risarcimento del danno (Sez. 5, n. 1009 del 16/11/2017, dep. 2018, Bianchi, n.m.) ora per i medesimi motivi nonché, contestualmente, per l'inammissibilità di differimenti del processo di legittimità per consentire l'effettuazione del risarcimento (Sez. 2, n. 48389 del 06/10/2017, Bambina, n.m.). 3. Il Collegio ritiene, invece, che per i processi per i quali il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento si collochi in data successiva all'entrata in vigore della legge n.103 cit., come quello in esame, l'applicabilità della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 162 ter cod. pen., sia subordinata alla triplice condizione che la condotta riparatoria sia intervenuta entro quel termine processuale, che siano state sentite le parti e che la congruità della somma sia stata valutata dal giudice di merito. 3.1. A tale conclusione conduce il tenore letterale della disposizione in esame, secondo la quale, prima della pronuncia della sentenza di estinzione del reato, devono essere «sentite le parti e la persona offesa»; tale audizione, che indubbiamente spetta al giudice di merito, deve ritenersi funzionale alla valutazione della congruità delle restituzioni e dei risarcimenti e dell'eliminazione «ove possibile» delle conseguenze dannose o pericolose del reato in relazione ad una condotta riparatoria comunque avvenuta «entro il termine massimo della 3 nsiglier: estensore Il Presidente dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado». I risarcimenti e le riparazioni possono essere ritenuti satisfattivi dal giudice, anche quando non accettati dalla persona offesa, ma tale valutazione di congruità è imprescindibile. 3.2. La ricorrente invoca, in sostanza, un «adattamento» della indicata disciplina in relazione ai giudizi per i quali la procedibilità a querela sia conseguenza di una diversa qualificazione del reato allorchè il processo abbia già superato la fase di merito, analogamente a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con riferimento alla disciplina transitoria. Nel caso concreto, tuttavia, neppure si pone una simile questione, essendo a tanto ostativo il già intervenuto giudizio di merito negativo tanto in ordine alla possibilità di valutare la congruità dell'offerta quanto a proposito della prova circa la tempestività dell'offerta, espresso nella sentenza impugnata in replica al motivo di appello concernente l'applicabilità della circostanza attenuante dettata dall'art.62 n.6 cod. pen. (pag.5). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 ottobre 2021 •
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 39304 Anno 2021 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 14/10/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Trento, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, escludendo l'aggravante di cui all'art. 625 n.4 cod. pen. ed effettuando il giudizio di equivalenza tra la già concessa attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. e la recidiva, la sentenza con cui il.Tribunale di Trento, in data 6/04/2018 a seguito di rito abbreviato, ha dichiarato PF NC responsabile del reato di tentato furto commesso in Trento il 23 marzo 2018. 2. NC PF ha proposto ricorso per cassazione formulando richiesta di applicazione dell'art. 162 ter cod. pen. per sopravvenuta condotta riparatoria. La difesa deduce che la derubricazione del reato operata con la sentenza di appello consente ora di chiedere al giudice di legittimità l'applicazione del disposto di cui all'art. 162 ter cod. pen.; l'imputata si è, infatti, attivata per ristorare i danni cagionati alla persona offesa effettuando il versamento della somma di euro 100 a ristoro del danno morale, non essendo ravvisabile alcun danno patrimoniale in quanto il portafoglio oggetto del tentato furto è rimasto nella sfera di disponibilità della persona offesa. Già in precedenza l'imputata aveva presentato alla persona offesa le proprie scuse, esprimendo la volontà di offrire un ristoro dei danni, ma la persona offesa aveva dichiarato di non avere interesse al risarcimento del danno essendo addirittura intenzionata a rimettere la querela. La ricorrente ha provveduto spontaneamente al versamento dell'importo di euro 100 a titolo di risarcimento, effettuando un'offerta reale prima dell'udienza fissata per il giudizio di legittimità. 3. In data 27 settembre 2021 il Procuratore generale presso questa Suprema Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'odierna udienza senza discussione orale celebrata ai sensi dell'art. 83, comma 12-ter, decreto- legge n. 18 del 17 marzo 2020, come convertito dalla I. 24 aprile 2020, n. 27 chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. L'art. 162 ter cod. pen. prevede che «Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno 2 cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato». La medesima norma, inoltre, prevede la disposizione secondo la quale il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche se effettuato mediante offerta reale formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, se il giudice ritenga l'offerta congrua, e che, a determinate condizioni, il giudice può fissare un termine per consentire all'imputato di provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento. 2.1. In alcune pronunce della Corte di legittimità è stato affermato che la suindicata disciplina può trovare applicazione nel giudizio che si svolge dinanzi alla Corte di Cassazione (Sez.5, n.7815 del 17/12/2018, dep. 2019, Blini, n.m.; Sez.6, n.26285 del 4/05/2018, Connite, Rv.273489), ma il caso concreto ineriva a processi pendenti dinanzi alla Corte al momento di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n.103 ai quali trovava applicazione la disciplina transitoria dettata dall'art. 1, comma 2, I. n.103 cit. 2.2. Altre decisioni, invece, hanno escluso l'applicabilità del nuovo istituto in sede di legittimità senza evocare incompatibilità strutturali di esso con il giudizio di cassazione, ma ora per ragioni attinenti alla sussistenza in concreto dei necessari presupposti di diritto sostanziale, quali la procedibilità a querela del reato cui riferire la causa estintiva e l'effettività del risarcimento del danno (Sez. 5, n. 1009 del 16/11/2017, dep. 2018, Bianchi, n.m.) ora per i medesimi motivi nonché, contestualmente, per l'inammissibilità di differimenti del processo di legittimità per consentire l'effettuazione del risarcimento (Sez. 2, n. 48389 del 06/10/2017, Bambina, n.m.). 3. Il Collegio ritiene, invece, che per i processi per i quali il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento si collochi in data successiva all'entrata in vigore della legge n.103 cit., come quello in esame, l'applicabilità della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 162 ter cod. pen., sia subordinata alla triplice condizione che la condotta riparatoria sia intervenuta entro quel termine processuale, che siano state sentite le parti e che la congruità della somma sia stata valutata dal giudice di merito. 3.1. A tale conclusione conduce il tenore letterale della disposizione in esame, secondo la quale, prima della pronuncia della sentenza di estinzione del reato, devono essere «sentite le parti e la persona offesa»; tale audizione, che indubbiamente spetta al giudice di merito, deve ritenersi funzionale alla valutazione della congruità delle restituzioni e dei risarcimenti e dell'eliminazione «ove possibile» delle conseguenze dannose o pericolose del reato in relazione ad una condotta riparatoria comunque avvenuta «entro il termine massimo della 3 nsiglier: estensore Il Presidente dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado». I risarcimenti e le riparazioni possono essere ritenuti satisfattivi dal giudice, anche quando non accettati dalla persona offesa, ma tale valutazione di congruità è imprescindibile. 3.2. La ricorrente invoca, in sostanza, un «adattamento» della indicata disciplina in relazione ai giudizi per i quali la procedibilità a querela sia conseguenza di una diversa qualificazione del reato allorchè il processo abbia già superato la fase di merito, analogamente a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con riferimento alla disciplina transitoria. Nel caso concreto, tuttavia, neppure si pone una simile questione, essendo a tanto ostativo il già intervenuto giudizio di merito negativo tanto in ordine alla possibilità di valutare la congruità dell'offerta quanto a proposito della prova circa la tempestività dell'offerta, espresso nella sentenza impugnata in replica al motivo di appello concernente l'applicabilità della circostanza attenuante dettata dall'art.62 n.6 cod. pen. (pag.5). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 ottobre 2021 •