CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 218/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 372/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320249009301590 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 740/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria parte ricorrente impugna intimazione di pagamento nr.
04320249009301590000 limitatamente alla presupposta cartella nr. 04320200005129414000, deducendone la intervenuta prescrizione stante anche la omessa notifica dei titoli presupposti, con conseguente estinzione della pretesa tributaria.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate ed Agenzia E/R che chiedevano rigettarsi il ricorso producendo copia della notifica delle cartelle presupposte richiamate nella impugnata intimazione mediante .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice fa rilevare, rispetto alla eccezione del ricorrente, come parte convenuta abbia documentalmente
(cfr. relate a mezzo pec in atti depositate dall'ufficio resistente tempestivamente intervenuto in giudizio) fornito la prova delle compiute notifiche della cartella di pagamento posta a base dell'intimazione impugnata dall'odierna parte ricorrente.
Ne consegue, in assenza di tempestiva impugnazione ex artt. 19 e 21 D. Lgs. 546/92, sotto questo punto di vista la definitività della pretesa tributaria che non può quindi, nei suoi aspetti sostanziali, essere surrettiziamente reintrodotta in questa sede (vendendo meno anche il rilievo di intervenuta prescrizione in ragione di tempestivo e valido atto interruttivo), potendosi dedurre solo profili procedimentali connessi alla ulteriore fase della procedura;
trattandosi quindi di imposte che non maturano in via periodica, e che, non risulta interamente decorso, proprio in virtù dell'atto interruttivo sopra allegato da parte resistente, il termine di prescrizione decennale previsto in ragione della natura del tributo richiesto (vedasi sul punto anche Sent. Cass. nr. 4283/2010), l'intimazione impugnata in questa sede costituisce ulteriore atto efficace e con ulteriori effetti interruttivi in grado di impedire il successivo decorso del predetto termine di prescrizione, e che peraltro di contenuto meramente ripetitivo rispetto ad imposte maturate e richieste in via specifica con i precedenti atti esattoriali portati a conoscenza del contribuente.
Alla luce di tali considerazioni l'intimazione di pagamento impugnata è regolare sia nel riferimento agli atti propedeutici che agli importi nel complesso richiesti che rimandano correttamente a questi ultimi, essendo stata notificata entro i termini di validità ed efficacia dei titoli impositivi sottostanti e precedentemente al decorso della prescrizione, pertanto il presente ricorso deve essere respinto. Per quanto sopra esposto, il Giudice, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Tanto premesso
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ad € 150,00 per spese di lite.
Foggia, 15/10/2025
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 372/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320249009301590 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 740/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria parte ricorrente impugna intimazione di pagamento nr.
04320249009301590000 limitatamente alla presupposta cartella nr. 04320200005129414000, deducendone la intervenuta prescrizione stante anche la omessa notifica dei titoli presupposti, con conseguente estinzione della pretesa tributaria.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate ed Agenzia E/R che chiedevano rigettarsi il ricorso producendo copia della notifica delle cartelle presupposte richiamate nella impugnata intimazione mediante .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice fa rilevare, rispetto alla eccezione del ricorrente, come parte convenuta abbia documentalmente
(cfr. relate a mezzo pec in atti depositate dall'ufficio resistente tempestivamente intervenuto in giudizio) fornito la prova delle compiute notifiche della cartella di pagamento posta a base dell'intimazione impugnata dall'odierna parte ricorrente.
Ne consegue, in assenza di tempestiva impugnazione ex artt. 19 e 21 D. Lgs. 546/92, sotto questo punto di vista la definitività della pretesa tributaria che non può quindi, nei suoi aspetti sostanziali, essere surrettiziamente reintrodotta in questa sede (vendendo meno anche il rilievo di intervenuta prescrizione in ragione di tempestivo e valido atto interruttivo), potendosi dedurre solo profili procedimentali connessi alla ulteriore fase della procedura;
trattandosi quindi di imposte che non maturano in via periodica, e che, non risulta interamente decorso, proprio in virtù dell'atto interruttivo sopra allegato da parte resistente, il termine di prescrizione decennale previsto in ragione della natura del tributo richiesto (vedasi sul punto anche Sent. Cass. nr. 4283/2010), l'intimazione impugnata in questa sede costituisce ulteriore atto efficace e con ulteriori effetti interruttivi in grado di impedire il successivo decorso del predetto termine di prescrizione, e che peraltro di contenuto meramente ripetitivo rispetto ad imposte maturate e richieste in via specifica con i precedenti atti esattoriali portati a conoscenza del contribuente.
Alla luce di tali considerazioni l'intimazione di pagamento impugnata è regolare sia nel riferimento agli atti propedeutici che agli importi nel complesso richiesti che rimandano correttamente a questi ultimi, essendo stata notificata entro i termini di validità ed efficacia dei titoli impositivi sottostanti e precedentemente al decorso della prescrizione, pertanto il presente ricorso deve essere respinto. Per quanto sopra esposto, il Giudice, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Tanto premesso
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ad € 150,00 per spese di lite.
Foggia, 15/10/2025