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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 07/11/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1040/2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 1040/2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 7 novembre 2025 ore 9:20, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (collegata in videoconferenza mediante l'applicativo “Teams” di con le credenziali fornite dal della Giustizia) CP_2 CP_1 sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Domenico Rechichi;
- per parte convenuta nessuno compare né in presenza né mediante collegamento da remoto.
Il giudice procede alla ricostruzione del verbale della scorsa udienza che risulta recuperabile dalla consolle del magistrato e che viene di seguito riproposto
Oggi, 26 settembre 2025, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (collegata in videoconferenza mediante l'applicativo
“Teams” di con le credenziali fornite dal della Giustizia) sono comparsi: CP_2 CP_1
- per parte ricorrente l'avv. Domenico Rechichi;
- per parte convenuta nessuno compare né in presenza né mediante collegamento da remoto.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a discutere.
L'avv. Rechichi aderisce all'eccezione di prescrizione formulata dal con riferimento alle annualità 2015/2016, CP_1
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 e chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere per
l'annualità 2024\2025, essendo stato erogato l'emolumento alla docente in data 24.06.2025. Per il resto, discute riportandosi al contenuto del ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento.
L'avv. Rechichi conferma la congruità del verbale così ricostruito alle proprie dichiarazioni e, invitato dal giudice a concludere, si riporta a quanto sopra insistendo nelle proprie deduzioni. Il giudice, autorizzato il difensore a sconnettersi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Pag. 2 di 8 Depositata il 7.11.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1040/ 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Domenico Rechichi;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del pro tempore, con il Controparte_1 CP_3 patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. ; Controparte_4
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus della carta docenti.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: IN VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt.
14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente ad
Pag. 3 di 8 usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ad assegnare alla ricorrente la Controparte_1 CP_3 suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 4.500,00= in favore della docente
(ossia €. 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), oltre interessi o rivalutazione, dalla data Parte_1 del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della ricorrente. IN VIA SUBORDINATA, qualora la ricorrente al momento della pronuncia giudiziale, non si trovi più in servizio presso alcuna istituzione scolastica in quanto fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del , in persona del legale Controparte_1 CP_3 rappresentante pro-tempore, dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del
D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, condannarsi il , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a titolo di risarcimento Controparte_1 CP_3 danni della somma di €. 4.500,00 da liquidarsi in via equitativa (€. 500,00 per ogni anno si servizio a tempo determinato) in favore della docente . Con vittoria di spese ed onorari da distrarre ex art 93 c.p.c. in favore del Parte_1 sottoscritto procuratore, il quale si dichiara antistatario.
Resistente: voglia l'Illustrissimo sig. Giudice del lavoro adito, accogliere le eccezioni avanzate e per l'effetto, rigettarle. con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. Att. Cpc;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del Ricorso ex adverso proposto, si chiede l'integrale compensazione delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ricorrente promuove la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023 e 2024/2025 (per un totale di €. 4.500,00). Deduce, mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il si è costituito in giudizio attraverso il proprio funzionario, eccependo in via CP_1 preliminare la prescrizione del diritto alla corresponsione del bonus della carta docenti con riferimento alle annualità 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.
Pag. 4 di 8 3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite. All'odierna udienza, la difesa di parte ricorrente ha aderito all'eccezione di prescrizione sollevata ed ha rappresentato la
(seppur tardiva) corresponsione del bonus con riferimento all'ultima annualità considerata.
4. La domanda, così circoscritta, è suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni della ricorrente.
5. L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_5 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, che nell'identificare i beneficiari della carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e prova inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” esclude i docenti a tempo determinato.
6. Tale impianto regolamentare risulta essere stato eroso per effetto di autorevoli pronunce del
Consiglio di Stato1, della Corte di giustizia dell'Unione europea2, nonché con l'intervento nomofilattico della Corte di Cassazione3. Recentemente, la Corte di giustizia è tornata nuovamente a pronunciarsi in materia, con precipuo riferimento alle supplenze brevi, affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale che esclude i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata dal beneficio di un'indennità annuale, concessa sotto forma di carta elettronica, destinata alla formazione continua e alla valorizzazione delle competenze professionali, qualora tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive”4.
7. Ebbene, la ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e non emergono in alcun modo dalla lettura degli atti, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni della docente a quelle svolte dai dipendenti a tempo indeterminato.
8. Le supplenze effettuate dalla ricorrente attengono all'espletamento di servizi su organico di diritto
(ossia fino al 31 agosto dell'anno successivo) con orario di lavoro completo di 18 ore settimanali presso il medesimo istituto scolastico “G. Rodari”.
Non possono, quindi, che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di supplenza annuale che si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta alla ricorrente.
9. Alla luce dell'adesione all'eccezione di prescrizione formulata dal da parte di parte CP_1 ricorrente con riferimento alle annualità 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, il
Tribunale si limita a prendere atto della rinuncia, essendo notoriamente espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, sicché, distinguendosi dalla rinunzia agli atti del giudizio, non richiede, come invece quest'ultima, l'osservanza di forme rigorose ovvero l'accettazione della controparte (cfr. Cass., n. 21848 del 2013 e successive conformi, tra cui, da ultimo, Cass., n. 1217 del 2022). 10. Quanto all'A.S. 2024/2025, occorre dare atto che la ricorrente ha rappresentato (ed il CP_1 non ha contrastato la circostanza) di aver ottenuto il bonus unicamente il 24.6.2025. Tenuto conto della giurisprudenza e del riconoscimento a livello normativo, la ricorrente sarebbe sicuramente risultata vittoriosa, per cui, limitatamente a tale annualità, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere (essendo venuto meno il motivo di controversia tra le parti), con condanna, in virtù del principio di soccombenza virtuale, del al pagamento delle spese. CP_1
11. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, attesa, al momento della domanda,
l'attualità del rapporto di lavoro in essere con il convenuto presso cui la ricorrente risulta CP_1 immessa in ruolo in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1.9.2025 (cfr. contratto di lavoro prodotto in vista dell'odierna udienza di discussione).
12. In conclusione, la domanda risulta suscettibile di accoglimento con accertamento del diritto della Sig.ra ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, Pt_1
2022/2023 e 2024/2025 per l'importo di euro 500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con la somma già oggetto di maturazione, in modo da consentire alla ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
13. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione
(cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
14. Le spese, che seguono la soccombenza in ragione delle domande svolte, vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della serialità della controversia e dell'istruttoria sulla scorta delle allegazioni iniziali (elementi che rendono non autonomamente liquidabile la fase di trattazione e che impongono di calibrare l'importo sul parametro minimo). Le spese vanno liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pag. 7 di 8
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni Parte_1 scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta CP_1 docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando alla ricorrente l'importo di €.
1.500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) accerta e dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'annualità 2024/2025;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1 ricorrente, da liquidarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario, che liquida per l'intero in
€. 1.030,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 7.11.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto il sistema contrastante con il principio di discriminazione e con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell' “esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”). 2 La C.g.u.e. (sentenza n. n. 450/2022) ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E.). La Corte, in particolare, ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Dunque, ad avviso della Corte, va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Pag. 5 di 8 3 La giurisprudenza di legittimità, con la sentenza sopra richiamata, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di CP_1 cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”). 4 Si veda altresì il seguente passaggio: “il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone che una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato sia giustificata da ragioni oggettive, che devono essere indipendenti dalla durata del contratto e dalla natura temporanea del rapporto di lavoro. Una prassi amministrativa che neghi sistematicamente ai supplenti brevi l'accesso a strumenti di formazione continua viola tale principio”.
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TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 1040/2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 7 novembre 2025 ore 9:20, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (collegata in videoconferenza mediante l'applicativo “Teams” di con le credenziali fornite dal della Giustizia) CP_2 CP_1 sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Domenico Rechichi;
- per parte convenuta nessuno compare né in presenza né mediante collegamento da remoto.
Il giudice procede alla ricostruzione del verbale della scorsa udienza che risulta recuperabile dalla consolle del magistrato e che viene di seguito riproposto
Oggi, 26 settembre 2025, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (collegata in videoconferenza mediante l'applicativo
“Teams” di con le credenziali fornite dal della Giustizia) sono comparsi: CP_2 CP_1
- per parte ricorrente l'avv. Domenico Rechichi;
- per parte convenuta nessuno compare né in presenza né mediante collegamento da remoto.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a discutere.
L'avv. Rechichi aderisce all'eccezione di prescrizione formulata dal con riferimento alle annualità 2015/2016, CP_1
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 e chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere per
l'annualità 2024\2025, essendo stato erogato l'emolumento alla docente in data 24.06.2025. Per il resto, discute riportandosi al contenuto del ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento.
L'avv. Rechichi conferma la congruità del verbale così ricostruito alle proprie dichiarazioni e, invitato dal giudice a concludere, si riporta a quanto sopra insistendo nelle proprie deduzioni. Il giudice, autorizzato il difensore a sconnettersi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Pag. 2 di 8 Depositata il 7.11.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1040/ 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Domenico Rechichi;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del pro tempore, con il Controparte_1 CP_3 patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. ; Controparte_4
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus della carta docenti.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: IN VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt.
14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente ad
Pag. 3 di 8 usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ad assegnare alla ricorrente la Controparte_1 CP_3 suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 4.500,00= in favore della docente
(ossia €. 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), oltre interessi o rivalutazione, dalla data Parte_1 del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della ricorrente. IN VIA SUBORDINATA, qualora la ricorrente al momento della pronuncia giudiziale, non si trovi più in servizio presso alcuna istituzione scolastica in quanto fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del , in persona del legale Controparte_1 CP_3 rappresentante pro-tempore, dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del
D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, condannarsi il , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a titolo di risarcimento Controparte_1 CP_3 danni della somma di €. 4.500,00 da liquidarsi in via equitativa (€. 500,00 per ogni anno si servizio a tempo determinato) in favore della docente . Con vittoria di spese ed onorari da distrarre ex art 93 c.p.c. in favore del Parte_1 sottoscritto procuratore, il quale si dichiara antistatario.
Resistente: voglia l'Illustrissimo sig. Giudice del lavoro adito, accogliere le eccezioni avanzate e per l'effetto, rigettarle. con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. Att. Cpc;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del Ricorso ex adverso proposto, si chiede l'integrale compensazione delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ricorrente promuove la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023 e 2024/2025 (per un totale di €. 4.500,00). Deduce, mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il si è costituito in giudizio attraverso il proprio funzionario, eccependo in via CP_1 preliminare la prescrizione del diritto alla corresponsione del bonus della carta docenti con riferimento alle annualità 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.
Pag. 4 di 8 3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite. All'odierna udienza, la difesa di parte ricorrente ha aderito all'eccezione di prescrizione sollevata ed ha rappresentato la
(seppur tardiva) corresponsione del bonus con riferimento all'ultima annualità considerata.
4. La domanda, così circoscritta, è suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni della ricorrente.
5. L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_5 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, che nell'identificare i beneficiari della carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e prova inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” esclude i docenti a tempo determinato.
6. Tale impianto regolamentare risulta essere stato eroso per effetto di autorevoli pronunce del
Consiglio di Stato1, della Corte di giustizia dell'Unione europea2, nonché con l'intervento nomofilattico della Corte di Cassazione3. Recentemente, la Corte di giustizia è tornata nuovamente a pronunciarsi in materia, con precipuo riferimento alle supplenze brevi, affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale che esclude i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata dal beneficio di un'indennità annuale, concessa sotto forma di carta elettronica, destinata alla formazione continua e alla valorizzazione delle competenze professionali, qualora tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive”4.
7. Ebbene, la ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e non emergono in alcun modo dalla lettura degli atti, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni della docente a quelle svolte dai dipendenti a tempo indeterminato.
8. Le supplenze effettuate dalla ricorrente attengono all'espletamento di servizi su organico di diritto
(ossia fino al 31 agosto dell'anno successivo) con orario di lavoro completo di 18 ore settimanali presso il medesimo istituto scolastico “G. Rodari”.
Non possono, quindi, che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di supplenza annuale che si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta alla ricorrente.
9. Alla luce dell'adesione all'eccezione di prescrizione formulata dal da parte di parte CP_1 ricorrente con riferimento alle annualità 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, il
Tribunale si limita a prendere atto della rinuncia, essendo notoriamente espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, sicché, distinguendosi dalla rinunzia agli atti del giudizio, non richiede, come invece quest'ultima, l'osservanza di forme rigorose ovvero l'accettazione della controparte (cfr. Cass., n. 21848 del 2013 e successive conformi, tra cui, da ultimo, Cass., n. 1217 del 2022). 10. Quanto all'A.S. 2024/2025, occorre dare atto che la ricorrente ha rappresentato (ed il CP_1 non ha contrastato la circostanza) di aver ottenuto il bonus unicamente il 24.6.2025. Tenuto conto della giurisprudenza e del riconoscimento a livello normativo, la ricorrente sarebbe sicuramente risultata vittoriosa, per cui, limitatamente a tale annualità, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere (essendo venuto meno il motivo di controversia tra le parti), con condanna, in virtù del principio di soccombenza virtuale, del al pagamento delle spese. CP_1
11. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, attesa, al momento della domanda,
l'attualità del rapporto di lavoro in essere con il convenuto presso cui la ricorrente risulta CP_1 immessa in ruolo in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1.9.2025 (cfr. contratto di lavoro prodotto in vista dell'odierna udienza di discussione).
12. In conclusione, la domanda risulta suscettibile di accoglimento con accertamento del diritto della Sig.ra ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, Pt_1
2022/2023 e 2024/2025 per l'importo di euro 500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con la somma già oggetto di maturazione, in modo da consentire alla ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
13. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione
(cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
14. Le spese, che seguono la soccombenza in ragione delle domande svolte, vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della serialità della controversia e dell'istruttoria sulla scorta delle allegazioni iniziali (elementi che rendono non autonomamente liquidabile la fase di trattazione e che impongono di calibrare l'importo sul parametro minimo). Le spese vanno liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni Parte_1 scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta CP_1 docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando alla ricorrente l'importo di €.
1.500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) accerta e dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'annualità 2024/2025;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1 ricorrente, da liquidarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario, che liquida per l'intero in
€. 1.030,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 7.11.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto il sistema contrastante con il principio di discriminazione e con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell' “esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”). 2 La C.g.u.e. (sentenza n. n. 450/2022) ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E.). La Corte, in particolare, ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Dunque, ad avviso della Corte, va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Pag. 5 di 8 3 La giurisprudenza di legittimità, con la sentenza sopra richiamata, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di CP_1 cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”). 4 Si veda altresì il seguente passaggio: “il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone che una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato sia giustificata da ragioni oggettive, che devono essere indipendenti dalla durata del contratto e dalla natura temporanea del rapporto di lavoro. Una prassi amministrativa che neghi sistematicamente ai supplenti brevi l'accesso a strumenti di formazione continua viola tale principio”.
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