CASS
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/03/2025, n. 10960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10960 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: ZI RO NA CC - Presidente - ZI AS IA ER BE EGLE PILLA PIERANGELO CIRILLO - Relatore - Sent. n. sez. 6/2025 UP - 08/01/2025 R.G.N. 35474/2024 ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: DE PP RG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE RICCARDI, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
udite le conclusioni dell’avv. Stefania Zulema Carnesella e dell’avv. Franco AN RO, per l’imputato, che hanno chiesto di accogliere il ricorso. 1. Con sentenza del 15 dicembre 2022, il Tribunale di Milano aveva condannato De CU IO alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta per operazioni dolose, in relazione alla società “Altec s.r.l.”, fallita il 20 dicembre 2012. Penale Sent. Sez. 5 Num. 10960 Anno 2025 Presidente: CC ZI RO NA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 08/01/2025 2 Con sentenza del 10 giugno 2023, la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, escludendo la recidiva, riducendo ad anni tre la durata della pena principale e sostituendo la pena detentiva con la detenzione domiciliare. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato – nella qualità, prima, di amministratore unico, poi, di presidente del consiglio di amministrazione e, infine, di liquidatore – avrebbe cagionato, per effetto di operazioni dolose, il dissesto della società, facendola partecipare a una frode fiscale diretta ad evadere le imposte sul valore aggiunto e sul reddito, per gli anni 2008, 2009 e 2010, alla quale conseguiva una successiva pretesa erariale per 4,8 milioni di euro. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 223 legge fall. Rappresenta che la difesa, con l’atto di appello, aveva sostenuto che la causa del dissesto sarebbe stata la mancata nomina di un amministratore giudiziario, nell’ambito di un diverso procedimento penale a carico dell’imputato, avente a oggetto una grossa frode fiscale finalizzata a perpetrare una sistematica evasione dell’imposta sul valore aggiunto. In particolare, nell’ambito di quel procedimento, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, contravvenendo all’art. 104 disp. att. cod. proc. pen., nel disporre il sequestro dei saldi attivi dei conti correnti e degli automezzi della “Altec s.r.l.”, aveva omesso di nominare un amministratore giudiziario. Tale omissione, unitamente all'applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti del presidente del consiglio di amministrazione (e socio di maggioranza della società), avrebbe impedito alla “Altec s.r.l.” di continuare l'attività di commercio e di manutenzione di prodotti e sistemi informatici, portandola al dissesto. Il ricorrente evidenzia che la tesi difensiva si basava sulla consulenza tecnica di parte, che aveva posto in rilievo che: l'effettivo debito erariale conseguente alla partecipazione alla frode carosello era quantificabile nella misura di euro 1.600.00,00 (inferiore al complessivo debito erariale); la società era leader nel settore del commercio e della manutenzione dei prodotti e dei sistemi informatici ed aveva un fatturato che sfiorava i 50 milioni di euro. Il consulente tecnico di parte aveva sostenuto che un amministratore giudiziario avrebbe potuto convincere i rappresentanti delle banche a rinnovare gli affidamenti alla società, avrebbe potuto impugnare gli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle entrate e 3 si sarebbe potuto avvalere di una serie di istituti di natura deflattiva che avrebbero potuto far risparmiare rilevanti risorse alla fallita. La Corte di appello avrebbe omesso di motivare sulla questione posta dalla difesa e non avrebbe considerato che l'imputato non avrebbe potuto prevedere che il Giudice per le indagini preliminari violasse l’art. 104 disp. att. cod. proc. pen., non nominando un amministratore giudiziario. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione. Contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe valutato tutti gli elementi rilevanti al fine del riconoscimento del beneficio. In particolare, non avrebbe considerato che l'importo del debito erariale correlato alla frode carosello era inferiore a quello riportato nell'imputazione e risultava in ogni caso compensato da quanto confiscato. Non avrebbe tenuto conto, inoltre, del fatto che l'imputato avrebbe cercato di salvare l'azienda, segnalando alla competente Procura della Repubblica gli errori realizzati dall'autorità giudiziaria procedente. 2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 20-bis cod. pen. e 56-bis e 58 legge n. 689 del 1981. Lamenta il fatto che la Corte di appello ha sostituito la pena della reclusione con la detenzione domiciliare, anziché con la meno afflittiva sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Sostiene che la Corte territoriale, ponendosi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, avrebbe ancorato tale decisione unicamente ai precedenti penali e alla gravità dei reati commessi, omettendo di considerare la risalenza nel tempo delle precedenti condanne e la condotta successiva alla commissione del reato oggetto del presente procedimento. In particolare, non avrebbe tenuto conto della positiva evoluzione della personalità dell'imputato, riconosciuta dal Tribunale di sorveglianza di Milano, che l’aveva ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali e che, all'esito positivo della prova, aveva dichiarato estinta la pena. 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Esso, invero, è privo di specificità estrinseca, in quanto le censure nelle quali si articola non tengono conto delle argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata. 4 La Corte di appello, invero, a fronte di un motivo di gravame con il quale si sosteneva che la causa del fallimento sarebbe stata la mancata nomina di un amministratore giudiziario, ha rilevato che l’imputato non solo aveva coinvolto la società nella vicenda penale della “frode carosello”, ma aveva sistematicamente evaso il pagamento delle imposte, determinando un ingentissimo debito verso l’erario, per milioni di euro. In tale contesto, il procedimento penale e le vicende relative al sequestro non costituivano certo eventi imprevedibili e indipendenti dalla volontà dell’imputato, ma le conseguenze della sua condotta illecita. In diritto, la Corte territoriale ha poi correttamente rilevato che è sufficiente che l’operazione dolosa si ponga come concausa del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen. Si tratta di una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto. La Corte territoriale, invero, ha fatto buon governo del principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, De Mattia, Rv. 273337). Quanto poi all’incidenza della condotta dell’imputato nella verificazione dell’evento, ha correttamente tenuto conto del principio secondo il quale, «in tema di fallimento determinato da operazioni dolose, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento fallimentare né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente verso il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto». Ebbene, nel caso in esame, non può certo considerarsi illogica la valutazione dei giudici di merito che hanno ritenuto che la sistematica evasione del pagamento delle imposte, con conseguente debito erariale per milioni di euro, si sia posta, in ogni caso, come concausa che abbia contribuito al dissesto della società. Sotto altro profilo, deve essere rilevato che il sequestro del saldo attivo del conto corrente e dei beni mobili registrati non imponeva necessariamente la nomina di un amministratore giudiziario. Al riguardo, va rilevato che questa Corte, pronunciandosi sull’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., nel testo vigente all’epoca dei fatti, ha affermato che «in tema di sequestro preventivo, la decisione di nominare un amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. per consentire la gestione e l'esercizio del complesso dei beni aziendali non è obbligatoria ma è rimessa alla sfera discrezionale del giudice» (Sez. 3, n. 13041 del 28/02/2013, Iaconisi, Rv. 255115). 5 1.2. Il secondo motivo è infondato. Per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagine 14 e 15 della sentenza impugnata). In particolare, la Corte di appello ha posto in rilievo che: il debito erariale legato alla frode carosello era comunque di rilevante importo, atteso che era pari a 1,6 milioni di euro;
la condotta dell'imputato si inseriva in un contesto di frode fiscale di ampia portata, che ne accresceva il disvalore;
l'imputato era gravato da precedenti penali per reati di analoga indole. 1.3. Il terzo motivo è infondato. Va premesso che l’art. 20-bis cod. pen. rimette l’applicazione delle pene sostitutive e la scelta della sanzione alla valutazione discrezionale del giudice. Quanto all'esercizio di tale potere discrezionale, fondamentale è l’art. 58 della legge n. 681 del 1989, significativamente intitolato: “Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive”. La norma richiama i parametri dettati dall'art. 133 cod. pen., stabilendo che il giudice può applicare le pene sostitutive quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati. Lo stesso articolo aggiunge poi che la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Questa Corte ha già evidenziato che il controllo di legittimità, rispetto alla decisione del giudice di merito, non può che fermarsi, secondo i principi generali che regolano il giudizio di legittimità e quelli specificamente affermati in tema di trattamento sanzionatorio, alla verifica della sussistenza di una congrua motivazione che dia conto delle ragioni della decisione e della scelta della misura (cfr. Sez. 5, n. 43622 dell’11/07/2023, Lullo, n.m.). Ebbene, nel caso in esame, la Corte di appello ha reso una motivazione ampia e coerente in ordine all’esercizio del suo potere discrezionale, basata proprio sui parametri dettati dall'art. 133 cod. pen. In particolare, ha posto in rilievo: la gravità del fatto;
l'intensità del dolo;
la capacità a delinquere dell'imputato, emersa non solo dai suoi precedenti penali, ma anche dalle articolate modalità esecutive del fatto – significative di un’accurata e non banale pianificazione – e dal disinteresse rispetto all’entità del danno arrecato all'erario al ceto creditorio. 6 In considerazione, di tali elementi ha ritenuto che la sanzione sostitutiva che potesse determinare il minor sacrificio possibile per la libertà personale dell'imputato, senza pregiudicare l'esigenza di prevenire il pericolo della commissione di altri reati, fosse la detenzione domiciliare. Si tratta di una motivazione conforme ai criteri posti dalla legge, priva di vizi logici e non un ulteriormente sindacabile in sede di legittimità. 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, l’8 gennaio 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente LO IR IA SA NN IC
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE RICCARDI, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
udite le conclusioni dell’avv. Stefania Zulema Carnesella e dell’avv. Franco AN RO, per l’imputato, che hanno chiesto di accogliere il ricorso. 1. Con sentenza del 15 dicembre 2022, il Tribunale di Milano aveva condannato De CU IO alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta per operazioni dolose, in relazione alla società “Altec s.r.l.”, fallita il 20 dicembre 2012. Penale Sent. Sez. 5 Num. 10960 Anno 2025 Presidente: CC ZI RO NA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 08/01/2025 2 Con sentenza del 10 giugno 2023, la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, escludendo la recidiva, riducendo ad anni tre la durata della pena principale e sostituendo la pena detentiva con la detenzione domiciliare. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato – nella qualità, prima, di amministratore unico, poi, di presidente del consiglio di amministrazione e, infine, di liquidatore – avrebbe cagionato, per effetto di operazioni dolose, il dissesto della società, facendola partecipare a una frode fiscale diretta ad evadere le imposte sul valore aggiunto e sul reddito, per gli anni 2008, 2009 e 2010, alla quale conseguiva una successiva pretesa erariale per 4,8 milioni di euro. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 223 legge fall. Rappresenta che la difesa, con l’atto di appello, aveva sostenuto che la causa del dissesto sarebbe stata la mancata nomina di un amministratore giudiziario, nell’ambito di un diverso procedimento penale a carico dell’imputato, avente a oggetto una grossa frode fiscale finalizzata a perpetrare una sistematica evasione dell’imposta sul valore aggiunto. In particolare, nell’ambito di quel procedimento, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, contravvenendo all’art. 104 disp. att. cod. proc. pen., nel disporre il sequestro dei saldi attivi dei conti correnti e degli automezzi della “Altec s.r.l.”, aveva omesso di nominare un amministratore giudiziario. Tale omissione, unitamente all'applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti del presidente del consiglio di amministrazione (e socio di maggioranza della società), avrebbe impedito alla “Altec s.r.l.” di continuare l'attività di commercio e di manutenzione di prodotti e sistemi informatici, portandola al dissesto. Il ricorrente evidenzia che la tesi difensiva si basava sulla consulenza tecnica di parte, che aveva posto in rilievo che: l'effettivo debito erariale conseguente alla partecipazione alla frode carosello era quantificabile nella misura di euro 1.600.00,00 (inferiore al complessivo debito erariale); la società era leader nel settore del commercio e della manutenzione dei prodotti e dei sistemi informatici ed aveva un fatturato che sfiorava i 50 milioni di euro. Il consulente tecnico di parte aveva sostenuto che un amministratore giudiziario avrebbe potuto convincere i rappresentanti delle banche a rinnovare gli affidamenti alla società, avrebbe potuto impugnare gli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle entrate e 3 si sarebbe potuto avvalere di una serie di istituti di natura deflattiva che avrebbero potuto far risparmiare rilevanti risorse alla fallita. La Corte di appello avrebbe omesso di motivare sulla questione posta dalla difesa e non avrebbe considerato che l'imputato non avrebbe potuto prevedere che il Giudice per le indagini preliminari violasse l’art. 104 disp. att. cod. proc. pen., non nominando un amministratore giudiziario. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione. Contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe valutato tutti gli elementi rilevanti al fine del riconoscimento del beneficio. In particolare, non avrebbe considerato che l'importo del debito erariale correlato alla frode carosello era inferiore a quello riportato nell'imputazione e risultava in ogni caso compensato da quanto confiscato. Non avrebbe tenuto conto, inoltre, del fatto che l'imputato avrebbe cercato di salvare l'azienda, segnalando alla competente Procura della Repubblica gli errori realizzati dall'autorità giudiziaria procedente. 2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 20-bis cod. pen. e 56-bis e 58 legge n. 689 del 1981. Lamenta il fatto che la Corte di appello ha sostituito la pena della reclusione con la detenzione domiciliare, anziché con la meno afflittiva sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Sostiene che la Corte territoriale, ponendosi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, avrebbe ancorato tale decisione unicamente ai precedenti penali e alla gravità dei reati commessi, omettendo di considerare la risalenza nel tempo delle precedenti condanne e la condotta successiva alla commissione del reato oggetto del presente procedimento. In particolare, non avrebbe tenuto conto della positiva evoluzione della personalità dell'imputato, riconosciuta dal Tribunale di sorveglianza di Milano, che l’aveva ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali e che, all'esito positivo della prova, aveva dichiarato estinta la pena. 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Esso, invero, è privo di specificità estrinseca, in quanto le censure nelle quali si articola non tengono conto delle argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata. 4 La Corte di appello, invero, a fronte di un motivo di gravame con il quale si sosteneva che la causa del fallimento sarebbe stata la mancata nomina di un amministratore giudiziario, ha rilevato che l’imputato non solo aveva coinvolto la società nella vicenda penale della “frode carosello”, ma aveva sistematicamente evaso il pagamento delle imposte, determinando un ingentissimo debito verso l’erario, per milioni di euro. In tale contesto, il procedimento penale e le vicende relative al sequestro non costituivano certo eventi imprevedibili e indipendenti dalla volontà dell’imputato, ma le conseguenze della sua condotta illecita. In diritto, la Corte territoriale ha poi correttamente rilevato che è sufficiente che l’operazione dolosa si ponga come concausa del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen. Si tratta di una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto. La Corte territoriale, invero, ha fatto buon governo del principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, De Mattia, Rv. 273337). Quanto poi all’incidenza della condotta dell’imputato nella verificazione dell’evento, ha correttamente tenuto conto del principio secondo il quale, «in tema di fallimento determinato da operazioni dolose, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento fallimentare né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente verso il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto». Ebbene, nel caso in esame, non può certo considerarsi illogica la valutazione dei giudici di merito che hanno ritenuto che la sistematica evasione del pagamento delle imposte, con conseguente debito erariale per milioni di euro, si sia posta, in ogni caso, come concausa che abbia contribuito al dissesto della società. Sotto altro profilo, deve essere rilevato che il sequestro del saldo attivo del conto corrente e dei beni mobili registrati non imponeva necessariamente la nomina di un amministratore giudiziario. Al riguardo, va rilevato che questa Corte, pronunciandosi sull’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., nel testo vigente all’epoca dei fatti, ha affermato che «in tema di sequestro preventivo, la decisione di nominare un amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. per consentire la gestione e l'esercizio del complesso dei beni aziendali non è obbligatoria ma è rimessa alla sfera discrezionale del giudice» (Sez. 3, n. 13041 del 28/02/2013, Iaconisi, Rv. 255115). 5 1.2. Il secondo motivo è infondato. Per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagine 14 e 15 della sentenza impugnata). In particolare, la Corte di appello ha posto in rilievo che: il debito erariale legato alla frode carosello era comunque di rilevante importo, atteso che era pari a 1,6 milioni di euro;
la condotta dell'imputato si inseriva in un contesto di frode fiscale di ampia portata, che ne accresceva il disvalore;
l'imputato era gravato da precedenti penali per reati di analoga indole. 1.3. Il terzo motivo è infondato. Va premesso che l’art. 20-bis cod. pen. rimette l’applicazione delle pene sostitutive e la scelta della sanzione alla valutazione discrezionale del giudice. Quanto all'esercizio di tale potere discrezionale, fondamentale è l’art. 58 della legge n. 681 del 1989, significativamente intitolato: “Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive”. La norma richiama i parametri dettati dall'art. 133 cod. pen., stabilendo che il giudice può applicare le pene sostitutive quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati. Lo stesso articolo aggiunge poi che la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Questa Corte ha già evidenziato che il controllo di legittimità, rispetto alla decisione del giudice di merito, non può che fermarsi, secondo i principi generali che regolano il giudizio di legittimità e quelli specificamente affermati in tema di trattamento sanzionatorio, alla verifica della sussistenza di una congrua motivazione che dia conto delle ragioni della decisione e della scelta della misura (cfr. Sez. 5, n. 43622 dell’11/07/2023, Lullo, n.m.). Ebbene, nel caso in esame, la Corte di appello ha reso una motivazione ampia e coerente in ordine all’esercizio del suo potere discrezionale, basata proprio sui parametri dettati dall'art. 133 cod. pen. In particolare, ha posto in rilievo: la gravità del fatto;
l'intensità del dolo;
la capacità a delinquere dell'imputato, emersa non solo dai suoi precedenti penali, ma anche dalle articolate modalità esecutive del fatto – significative di un’accurata e non banale pianificazione – e dal disinteresse rispetto all’entità del danno arrecato all'erario al ceto creditorio. 6 In considerazione, di tali elementi ha ritenuto che la sanzione sostitutiva che potesse determinare il minor sacrificio possibile per la libertà personale dell'imputato, senza pregiudicare l'esigenza di prevenire il pericolo della commissione di altri reati, fosse la detenzione domiciliare. Si tratta di una motivazione conforme ai criteri posti dalla legge, priva di vizi logici e non un ulteriormente sindacabile in sede di legittimità. 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, l’8 gennaio 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente LO IR IA SA NN IC