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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del giudice, dott.ssa Flora Vollero, pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 33682 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'Anno
2019, riservata in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c in data 28 ottobre 2024, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta sostitutive ex art 127 ter c.p.c. dell'udienza già fissata in pari data
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall' avv.to Parte_1 CodiceFiscale_1
Raffaele Rajola, presso il cui studio in Napoli alla via Piave n. 32 elettivamente domicilia , come da procura in atti
ATTORI
CONTRO
(C.F. / P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp. e dif. CP_1 P.IVA_1 dall'Avv Luigi Aldo Cucinella e dall' Avv. Annalisa Antonelli, con studio in Napoli alla via Verdi n. 18, come da procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: contratto di prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate da ambo le parti in sostituzione dell'udienza del 28.10.2024
parte attrice: reiterava la domanda come modifica nella prima memoria ex art 183 comma 6 I termine:
1) voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertato e dichiarato il compimento dell'opera professionale prestata dal Geom. Parte_1 in conformità dell'incarico conferitogli dalla condannare per l'effetto la in persona del
[...] CP_1 CP_1 legale rapp.te pro tempore, con sede in Napoli alla Piazza Dante n.89, al pagamento in favore del Geom. Parte_1 della somma complessiva di €.19.027,26 (€. 21.527,26 - 2.500,00), oltre IVA ed oneri previdenziali, quali
[...] competenze maturate e non pagate per l'opera professionale svolta, come risultante da parcella vidimata dall'Ordine di
1 appartenenza e detratto l'acconto ricevuto, oltre interessi, nonché della somma di €.814,33 per spese e diritti all'Ordine versati per la vidimazione, ovvero, in subordine, condannarla al pagamento della complessiva somma di €.13.771,45 oltre
IVA ed oneri previdenziali, quali competenze maturate e non pagate per l'opera professionale svolta, come risultante da preavviso di fattura del Geom. del 14/06/2019; in via ancor più subordinata condannarla al pagamento della Pt_1 somma di €.19.027,26, oltre IVA ed oneri previdenziali ovvero di €.13.771,45 oltre IVA ed oneri previdenziali, per
l'indebito arricchimento derivante dalla attività prestata;
2. Rigettare la domanda riconvenzionale spiegata in quanto nulla e/o improcedibile per i motivi di cui in atti.
3. Subordinatamente, in caso di mancato accoglimento della richiesta che precede, rigettare la domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto ed in diritto.
4. condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa
Parte convenuta:
Nel merito rigettare la domanda attorea improcedibile, inammissibile ed infondata in fatto e diritto.
In accoglimento della domanda riconvenzionale:
- dichiarare in via riconvenzionale l'insussistenza del credito e, per l'effetto, che nulla è dovuto a Parte_1
- Condannare esso alla restituzione della somma ricevuta in acconto compenso di € 2.500,00. Pt_1
- Ancora in via riconvenzionale dichiarare la responsabilità contrattuale di stante le inadempienze e i Parte_1 vizi indicati in atti, nonché accertate dal CT, sebbene solo parzialmente;
- accertare e dichiarare che è creditrice di per i danni patiti a titolo di lucro cessante e danno CP_1 Parte_1 emergente, come quantificati e descritti in atti;
- condannare il convenuto al pagamento della somma di € 273.470,51, come da sintesi delle domande che precede, ovvero quella maggiore o minore somma determinata dal Giudicante.
- Il tutto, oltre agli ulteriori danni, dedotti in comparsa da quantificarsi in sede di rinnovazione della CT, attualmente quantificati dal CT in € 2.000,00, per effettuare i fori di areazione nel vespaio.
- condannare il convenuto al pagamento della somma di € 4.270,00 mensili, pari ai canoni di locazione a carico della
a partire da agosto 2020 (dalla domanda) sino all'eliminazione dei vizi avvenuta il 13-03-2021 (8 mesi) pari ad CP_1
€ 34.160,00;
- Il tutto oltre interessi di mora, al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dalla maturazione sino al soddisfo.
- In via gradata oltre interessi legali di mora ex art. 1284, co. 4, c.c. novellato dalla domanda fino al soddisfo, trattandosi peraltro di rapporto commerciale.
- In via gradata nella non creduta ipotesi dell'accertamento di un credito in favore di – compensare Parte_1 qualsivoglia credito di che fosse accertato, con i danni ed i crediti che dovessero risultare dovuti a favore Parte_1 di a seguito dell'istruttoria. CP_1
- Condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi di lite, con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, con maggiorazione del 30% ex art. 4, comma I bis, del D.M. 55/2014
2 Venivano inoltre reiterate le istanze istruttorie già formulate in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il Geometra conveniva in giudizio la società Parte_1 CP_1 al fine di ottenere il pagamento dei compensi professionali per le prestazioni svolte su incarico
[...] della convenuta in relazione ai lavori da eseguirsi presso i locali industriali, siti nel Comune di MO
VA in C.so Garibaldi n. 335 nel periodo dal 11.06.2018 al 6.06.2019. Deduceva che tali attività erano consistite: in una prima valutazione, in via preventiva, dei preventivi e computi dei lavori, redatti da altro professionista, geom. per l'impresa Work Sistem Costruzioni Generali, con Controparte_2 rilievi metrici dell'intera struttura e successiva preparazione di nuovi computi metrici estimativi per la valutazione dei lavori richiesti dalla committente;
nel controllo delle concessioni edilizie e preparazione delle pratiche urbanistiche per l'esecuzione dei lavori;
nella direzione dei lavori per l'attuazione dell'opera progettata;
nelle attività di progettazione di massima per l'esecuzione dei lavori ( adeguamento delle strutture dei due depositi, in uso alla committente, alla normativa antincendio). Il tutto come più precisamente descritto in citazione. Esponeva, dunque, che, nonostante la puntuale esecuzione dell'incarico a lui conferito, la committente aveva ordinato alla ditta appaltatrice la sospensione dei lavori, che rimanevano pertanto incompleti, e a lui comunicato con pec del 6.06. 2019 il recesso dal mandato professionale in precedenza conferitogli, cui seguiva sua pec del 13.06.2019, con cui Egli comunicava le proprie dimissioni. Lamentava che con pec del 14.06.2019, stante la cessazione dell'incarico, aveva domandato alla convenuta il pagamento del saldo dovutogli ( pari ad euro 13771,45, detratto l'acconto già incassato di euro 2500,00), ma che tale richiesta era rimasta del tutto infruttuosa.
Agiva, pertanto, in giudizio deducendo di avere diritto al pagamento dei compensi professionali pari al superiore importo di euro 21527,26 ( esclusi accessori) come quantificati nella parcella professionale, vidimata con parere del Consiglio dell'Ordine di appartenenza emesso in data 11.10.2019.
Costituita in giudizio, contestava l'avversa domanda ed esponeva: CP_1
di aver conferito all'attore esclusivamente, rispettivamente in data 10.10.2018 e 31.10.2018, gli incarichi di progettazione e presentazione delle pratiche amministrative e direzione dei lavori relativi al magazzino di MO VA;
che tali lavori, iniziati in data 8.11.2018 e proseguiti senza interruzioni sino all'8.05.2020, avevano ad oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile sito in MO VA,
Corso Garibaldi n. 335, ex 345, e miravano a rendere gli ambienti fruibili all'attività di deposito e stoccaggio libri;
che prima del conferimento di tali incarichi il aveva informalmente, senza alcun incarico Pt_1
e di propria iniziativa, solo rimaneggiato elaborati redatti da altro professionista, Geometra Per_1
il cui progetto era stato scartato;
[...]
3 che i lavori erano stati sospesi, attesa l'emersione di gravi irregolarità nella relativa esecuzione e che per le stesse ragioni in data 6.6.2019 era stato revocato l'incarico conferito all'attore;
che più precisamente come emergente dal primo Sal, emesso solo in data 3.06.2019, erano state contabilizzate a favore dell'impresa appaltatrice opere mai commissionate e preventivate, nonché mai eseguite e comunque non eseguite a regola d'arte;
che inoltre l'attore aveva commesso gravi errori progettuali facendo perdere l'agibilità all'intero capannone, oggetto dei lavori ed aveva errato nel presentare la;
Pt_2
che ad ogni modo l'attore non aveva diritto al pagamento di alcun compenso poiché nell'esecuzione degli incarichi era incorso in gravi inadempimenti, come progettista, come direttore dei lavori e come tecnico incaricato di presentare le pratiche amministrative, tutti come meglio descritti in comparsa di costituzione ed in sintesi: i) progettazione della riduzione delle volumetrie interne, dovute alla costruzione del vespaio areato e chiusura di alcune finestre, senza idoneo titolo abilitativo, risultando peraltro la CILA incompleta, in quanto riportante opere per la cui realizzazione andava presentato un diverso titolo abilitativo;
ii) errata progettazione delle altezze del pavimento e del vespaio;
mancata realizzazione dei fori di areazione del vespaio;
iii) mancata realizzazione del sottofondo in calcestruzzo nel vespaio areato per adagiare i granchi o igloo;
iv) chiusura di tre finestre del capannone
B, mai pattuita e non indicata nella CILA;
v) dislivello innanzi alle porte di ingresso del capannone B1 tale da non consentire l'ingresso dei mezzi meccanici;
vi) erronea redazione e controllo dei SAL, ove venivano, peraltro, certificati pagamenti relativi a lavori in parte mai eseguiti, in parte male eseguiti ed in parte mai pattuiti;
vii) erronea direzione dei lavori e mancata vigilanza sulla esatta esecuzione del contratto di appalto da parte dell'impresa appaltatrice, la quale aveva peraltro proceduto all'esecuzione di opere mai autorizzate.
Deduceva pertanto di aver diritto ad essere risarcita dei danni subiti in conseguenza della cattiva esecuzione dell'attività demandata al professionista, che individuava: nel costo della locazione del locale inutilizzabile, nel costo di container per lo stoccaggio e l'acquisto di servizi di imballaggio e spedizione dei libri;
ai costi per l'esecuzione di un nuovo progetto;
nei costi di ripristino;
nei danni da lucro cessante per l'impossibilità di acquisire ordini straordinari quali quelli derivanti dalla pubblicazione dei bandi di concorso.
Tentato infruttuosamente il bonario componimento della controversia, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c., disposta ed espletata CT al fine della verifica delle prestazioni e dei danni denunciati, all'esito la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.09.2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. Con ordinanza del
10.01.2024 ( in atti), la causa veniva rimessa sul ruolo per l'udienza dell'8 luglio 2024, al fine di ottenere
4 chiarimenti dal CT in ordine all'elaborato svolto. A seguito di ritardo nel deposito della relazione integrativa acquisita solo in data 17.09.2024, la causa veniva quindi differita all'udienza del 28.10.2024, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, cui seguiva nuova assegnazione della causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Il Tribunale osserva.
La materia del contendere concerne il rapporto d'opera professionale.
E' pacifico, infatti, essendo tale circostanza oggetto di deduzione da parte della stessa convenuta, che al geometra sia stato conferito l'incarico di progettazione degli Parte_1 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del locale industriale ubicato nel Comune di
MO VA ( C.so Garibaldi n. 335), condotto in locazione della ( v. contratto di CP_1 appalto del 31 ottobre 2018 intercorso tra la e l'appaltatrice e verbale di CP_1 Controparte_3 consegna dei lavori, doc. n. 13 e 14 prod. parte attrice). E' altresì pacifico che in relazione a tali opere l'ing ricoprisse, su incarico della convenuta, anche il ruolo di Direttore dei lavori. Testimone_1
Deve poi ritenersi che l'incarico, conferito dalla convenuta, ricomprendesse anche le attività preliminari volte alla verifica del computo metrico estimativo generale firmato dalla Worksistem
Costruzioni Generali e presentato dal geometra nonché le ulteriori attività, indicate in parcella, Per_1 come “ Fase preventiva”.
A tale riguardo, giova ricordare che il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità "(Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 3016 del 10/02/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1244 del 04/02/2000; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 2345 del 01/03/1995).
Ai sensi dell'art 2233 c.c. il compenso, se non è convenuto tra le parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.
Orbene, nel caso di specie deve osservarsi che appare alquanto improbabile quanto sostenuto dalla convenuta, ossia che il geom. abbia di propria iniziativa esaminato e vagliato i preventivi Pt_1
5 predisposti da altro professionista, interloquendo direttamente con quest'ultimo, come pur appare del tutto improbabile che abbia di propria esclusiva iniziativa eseguito sopralluoghi e riferito in ordine alle modifiche da apportare ai computi metrici già predisposti.
D'altronde il tenore della corrispondenza, intercorsa tra le parti, smentisce gli assunti della convenuta e comprova come anche tale attività sia stata espletata su incaico della CP_1
Può, a tal proposito, richiamarsi la mail dell'11 giugno 2018 dove legale CP_4 rappresentante della convenuta, chiedeva espressamente all'attore assistenza sul campo con riguardo ai predetti preventivi ( v. doc. n. 2 prod parte attrice); poi ancora la mail del 2 luglio 2018, con la quale l'attore informava il predetto circa la redazione di un promemoria sui lavori all'esito degli CP_4 incontri intrattenuti con il geom. ( v. doc. n. 4 prod. parte attrice); infine, la mail del 27 luglio Per_1
2018 e la mail del 1 agosto 201, indicative della collaborazione resa dall'attore per lo studio dei preventivi su richiesta ancora del ( v. doc. nn. 8 e 10 prod. parte attrice). CP_4
E' poi pacifico che il rapporto d'opera professionale sia cessato, stante il recesso della CP_1 del 6.6.2019, cui seguivano le dimissioni anche dell'attore con missiva del 13.06.2019.
L'attore, ai sensi dell'art 2237 c.c., può quindi vantare il diritto al compenso per la sola opera volta sino al recesso del cliente. Per vero la facoltà di recesso in favore del cliente è disciplinata da tale norma: tale atto costituisce una causa estintiva ordinaria del rapporto d'opera professionale con effetto ex nunc, rimanendo, pertanto, in piedi il vincolo obbligatorio per la parte di attività eseguita, come chiaramente espresso dal suddetto art 2237 c.c.
Parte convenuta nega il diritto al pagamento del compenso da parte del professionista, deducendo la sussistenza degli errori di progettazione e direzione dei lavori denunciati in comparsa. Per tale motivo chiede anche la restituzione dell'acconto sul compenso versato pari ad euro 2500,00.
Senonché, laddove la convenuta avesse inteso liberarsi dell'obbligo di pagamento del corrispettivo, avrebbe dovuto proporre una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, che, invece, non risulta proposta, né appare desumersi in via implicita, come sostenuto da tale parte nelle note conclusionali.
La domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 cod. civ., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto, con la conseguenza che non può ritenersi implicita nella proposizione della domanda risarcitoria quella, autonoma, di risoluzione del contratto.
Nella specie, avuto riguardo al recesso già operato dal committente e alla prospettazione difensiva per come articolata in punto di causa petendi, non si desume una implicita richiesta di
6 risoluzione del contratto, che peraltro sarebbe da rigettarsi nell'ottica di una valutazione dell'opera complessivamente svolta dal professionista, in parte non contestata, che non ne giustificherebbe il riconoscimento.
La conseguenza è che il contratto concluso tra le parti continua, pertanto, a costituire la fonte delle obbligazioni che da esso discendono, fino alla data del recesso e nella misura in cui le attività del professionista risultano avere avuto esecuzione.
Ciò posto, è stato conferito incarico al CT, ing. , al fine di verificare la Persona_2 quantificazione dei compensi reclamati dall'attore per l'opera svolta, valutandone l'entità sulla base della documentazione prodotta.
Il Ctu all'esito dell'esame della parcella professionale, prodotta dall'attore ed oggetto di vidimazione da parte del competente ordine professionale, ha risposto al quesito posto dal Tribunale evidenziando come all'attore possa riconoscersi, sulla base dell'attività espletata per come documentata in atti ( ivi compresa quella indicata in parcella quale attività “ preventiva”), un compenso di euro
7815,72, quantificazione che tiene conto, come richiesto dal Tribunale, delle decurtazioni da applicare in ragione degli errori di progettazione ed esecutivi riscontrati dal CT ( v. elaborato peritale integrativo, depositato in data 17.10.2024 pag. 11-12).
In particolare il CT ha tenuto conto della bassa complessità dell'opera e del valore della stessa, nonché della attività eseguita, come emergente dall'esame della documentazione in atti e dall'esame dei luoghi di causa. Peraltro, vi è da rilevare che parte attrice in sede di memorie conclusionali non ha espresso contestazioni specifiche in ordine alla correttezza del computo dei compensi, operato nell'elaborato peritale, riportandosi sostanzialmente alle sole note del CTP di parte, alla cui osservazioni il CT ha fornito adeguato riscontro ( v. pag. 23-25 elab. peritale depositato in data 17.10.2024)
Il Giudice in parte de qua può quindi senz'altro riportarsi alle risultanze della consulenza tecnica in atti.
Ciò posto occorre, dunque, vagliare la domanda di risarcimento del danno formulata dalla convenuta.
Tale domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
Parte convenuta domanda il pagamento delle seguenti somme:
a.) € 74.731,66, quali maggiori costi per lavori non commissionati o con prezzi difformi.
Del pagamento da parte di di tali maggiori costi all'impresa appaltatrice non è stata CP_1 fornita prova, essendo stata prodotta la sola fattura n. 3 n. 3 del 2.04.2019 ( v. doc. n. 8 allegato alla
7 seconda memoria ex art 183 comma 6 parte convenuta), ma non documentazione attestante il pagamento della stessa: il riepilogo contabile ( v. doc. n. 7), redatto dal lascia emergere il Pt_1 pagamento di diverse fatture, ma non di quest'ultima. A prescindere dagli effettivi errori commessi dal
Direttore dei Lavori, in ogni caso a tal proposito riscontrati dal CT ( v. elaborato peritale in atti), deve poi tenersi conto i pagamenti contestati risulterebbero avvenuti, ad ogni buon conto, sulla base dell'emissione del solo SAL e, quindi, senza autorizzazione del Direttore di Lavori, come prevista da contratto, da rapportarsi all'emissione del doveroso certificato di pagamento da parte di quest'ultimo.
Invero, è stato prodotto un solo certificato di pagamento ( v. doc. 62) che non comprova l'autorizzazione formale al pagamento dei maggiori importi contabilizzati nei Sal e contestati.
A tale riguardo va infatti evidenziato che parte attrice ha espressamente eccepito tale circostanza
( v. memoria ex art 183 comma 6 n.1 pag 9) e la stessa trova riscontro nel contratto di appalto ( v. art
11 ult. capoverso contratto appalto( doc. n. 13 fasc. parte attrice.: i pagamenti saranno effettuati a seguito di emissione del certificato di pagamento emissione di regolare fattura).
Pertanto, per quanto gli errori lamentati dalla convenuta nel computo dei lavori riportato nei Sal abbiano trovato riscontro nei limiti di quanto rilavato dal CT ( v. elaborato peritale, cui si rinvia), non essendo stato emesso alcun certificato di pagamento da parte del Direttore di lavori né essendo stato comprovato il pagamento di detti maggiori importi, non può dalla essere reclamato alcun CP_1 danno.
b.) € 19.000,00 quali costi tecnici e progettuali per l'esecuzione dei lavori volti ad ottenere l'agibilità dei locali.
Tali costi non costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento imputato al professionista ( art 1223 c.c.). Il cliente ha di certo diritto al ristoro dei costi per l'eliminazione delle opere inutilizzabili e mal eseguite, ma non quelle per l'esecuzione di un nuovo progetto, la cui realizzazione allo stato, da un lato non è provata, e dall'altra parte costituisce una scelta discrezionale dell'impresa.
c.) Costi per le opere di ripristino
Tali costi vanno riconosciuti nei limiti di quanto necessario per eliminare le opere mal eseguite.
A tal proposito, la convenuta ha lamentato
1. Errori nella progettazione del magazzino ( diminuzione dell'altezza tale da far perdere l'agibilità del locale per mancato rispetto dell'altezza minima di 3 m, prevista dalla legge, per i locali commerciali).
2. Errori nella realizzazione del vespaio areato del magazzino b (assenza dei fori e condotti di areazione;
assenza di un adeguato piano di posa ).
8 3. Eliminazione di tre finestre, in assenza di autorizzazione, del capannone B2.
4. Dislivello della porta di ingresso del capannone B1 rispetto al piazzale, per errore di progettazione, tale da non consentire l'accesso con i mezzi meccanici (cd. muletti), indispensabili all'utilizzo di un magazzino industriale.
5. Esecuzione di opere, mai commissionate, sul terrazzo di proprietà di terzi e sistemazione dell'impianto delle acque bianche e nere, realizzato dalla in assenza di un CP_3 progetto esecutivo.
A fronte dell'imperizia e negligenza contestate all'attore nella progettazione e direzione di tali opere, l'attore non ha dimostrato di aver adoperato la diligenza professionale esigibile, non avendo comprovato che i vizi lamentati, e riscontrati dal CT ( v. elaborato peritale in atti), siano da imputare a diversi eventi o ad esclusiva colpa di terzi.
Invero, il CT incaricato dal Tribunale ha rilevato che:
- il vespaio areato è stato realizzato senza i fori per la posa dei condotti di areazione ( nonostante la relativa previsione nei progetti). Tale vizio è da imputare, a parere del giudicante, in ogni caso a negligenza del direttore dei lavori, che avrebbe dovuto vigilare sull'operato dell'impresa esecutrice dei lavori. Il CT ha anche rilevato l'errore nella mancata realizzazione di un sottofondo in calcestruzzo per la successiva posa dei “ granchi” e/o degli “igloo”: anche tale omissione è da imputare a negligenza dell'attore, nella qualità di progettista.
- Il progetto delle opere a farsi non prevedeva la chiusura delle tre finestre: chiusura che è stata invece a riscontrata dal CT. Il CT ha anche rilevato tuttavia che dalla documentazione allegata alla integrazione della CILA del 15.03.2021, firmata dal nuovo tecnico incaricato e dalla
Committente ing.re , non emerge la richiesta di riapertura di tali finestroni. CP_1 Per_3
Ciò lascia ritenere una acquiescenza della committente rispetto all' esecuzione di tale opere, che quindi non possono giustificare alcuna richiesta di risarcimento per la relativa rimozione.
- Il dislivello della porta di ingresso del capannone discende da un errore di progettazione , ove non si è tenuto conto dei livelli del piazzale esterno che avrebbero richiesto eventualmente la realizzazione di rampe di accesso ( le quali risultano successivamente eseguite, come evidenziato dal CT).
- Venivano eseguite, in assenza di autorizzazione della committenza, opere extra contratto sul terrazzo di proprietà di terzi consistenti: nella rimozione della pavimentazione dal terrazzo di proprietà , che insiste su porzione del magazzino, e nella rimozione della guaina dal Parte_3 detto terrazzo. Il CT ha anche riscontrato la sistemazione dell'impianto delle acque banche e nere, opera anche questa non autorizzata in contratto.
9 Tuttavia il costo di tali opere risulta computato dal geometra nel consuntivo dei lavori e Pt_1 non risulta il pagamento di dette opere all'impresa: in riferimento a tali corrispettivi, in assenza di prova del pagamento all'impresa, nulla deve essere riconosciuto alla convenuta.
Né appaiono riconoscibili i costi per il ripristino dello stato dei luoghi in parte de qua: invero è pacifico che le opere siano state eseguite sul terrazzo di proprietà di terzi ( tale sig. ), Parte_3 pertanto è a questi spetterà, ove di suo interesse, chiedere la rimozione di tali opere o eventuali costi di ripristino. Invece, l'odierna convenuta, che nemmeno ha allegato e comprovato di aver soddisfatto richieste di manleva da parti di terzi, in riferimento a tali opere, non ha alcun titolo per agire per tale causale nei confronti né del direttore dei lavori.
- Con riguardo alle altezze interne del magazzino il CT ha rilevato che le stesse risultano avallate dalla stessa che ne avrebbe espressamente approvato la loro modifica ( v. invio CP_1
CILA n. 1079). Tuttavia tale circostanza non esime da responsabilità il direttore dei lavori, che non risulta aver agito, dunque, quale nudus minister del committente, non essendo emersa prova ( ed invero nemmeno offerta) che l'attore abbia informato il committente delle conseguenze discendenti da tale modifica in punto di agibilità dei locali. Il verificato errore di progettazione delle altezze, che rende necessario un intervento di ripristino per assicurare l'agibilità dei locali è imputabile a responsabilità del progettista e direttore dei lavori.
Ciò posto, quindi, verificate nei termini testé le negligenze imputabili all'attore ,i costi di ripristino riconoscibili alla convenuta possono essere quantificati rimettendosi alle valutazioni operate dal CT, che ha quantificato le spese per la demolizione del vespaio areato in complessivi euro € 14.022,13 ( v. elaborato peritale depositato in data 17.10.2024). Non sono dovuti i costi per il rifacimento dell'opera, posto che il danno, conseguenza dell'inadempimento contestato, è riparato dall'eliminazione dell'opera viziata e il ripristino dello stato dei luoghi ( o il risarcimento del costo equivalente) , mentre la nuova realizzazione dell'opera e i relativi costi devono restare a carico del committente.
Il Ctu ha inoltre riconosciuto per il ripristino delle rampe di accesso al capannone al fine di consentire l'agevole passaggio e manovra dei muletti per la movimentazione delle pedane ivi compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte AR , si stima un costo a corpo di: € 1.500,00 ( v. elaborato peritale integrazione del
17.10.2024, pag. 13).
Il totale dei costi di ripristino da riconoscersi alla convenuta ammonta quindi ad euro 15522,13.
Sono poi dovuti i costi relativi alle necessaria pratiche amministrative per la sanatoria delle opere realizzate in assenza dei delle dovute autorizzazioni che il CT stima in euro 11500,00 ( v. pag 16, integrazione peritale del 17.10.2024).
10 richiede inoltre a titolo di risarcimento il rimborso dei canoni di locazione dell'immobile CP_1 in misura proporzionale alla mancata utilizzazione dei locali oggetto dei lavori. In sostanza, il danno in questione veniva quantificato in comparsa di costituzione per il periodo dal 12.04.2019 ( data in cui i lavori dovevano terminare da contratto) alla data della domanda. In sede conclusionale viene poi richiesta la corresponsione dei canoni di locazione a partire da agosto 2020 (data della domanda) sino all'eliminazione dei vizi avvenuta il 13-03-2021 (8 mesi) per un importo pari ad € 34.160,00
Come proposta la domanda non è accoglibile. I tempi che la convenuta ha impiegato per il ripristino dell'utilizzabilità dei locali non sono imputabile all'attore. Per gli stessi motivi non va riconosciuto il danno per il fitto dei container e per l'imballaggio dei libri.
Ad ogni modo tutti tali danni non risultano nemmeno provati, essendo state prodotte delle mere fatture che non dimostrano l'effettivo esborso dei costi lamentati.
Nemmeno deve essere riconosciuto il lucro cessante che viene allegato da in relazione al CP_1 mancato guadagno per gli ordini che non ha potuto evadere.
Invero, il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito ( v.
Cass. n. 29486/2024) In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, affermata la responsabilità professionale per negligente svolgimento dell'incarico di progettista e direttore dei lavori in relazione alla costruzione di 11 autorimesse, delle quali era stata ordinata la demolizione in quanto non conformi alla normativa edilizia e non sanabili, aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da mancata vendita delle autorimesse in carenza di una specifica allegazione degli elementi e circostanze di cui si componeva detto danno.
Nel caso di specie, la non ha allegato quali effettivi ordini non ha potuto acquisire ed il CP_5 relativo importo, laddove la prova testimoniale sul punto formulata dalla convenuta riferiva circostanze del tutto generiche al riguardo e tali da non poter fondare, nemmeno in astratto, alcun valido convincimento nei termini indicati dalla Suprema Corte.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, riconosciuti i compensi liquidabili all'attore in euro 7815,72, come da conteggi del CT ( da intendersi in questa sede interamente richiamati, v. pag.
11 elaborato peritale depositato il 17.10.2024), e detratto da questi l'acconto pacificamente incassato dall'attore, ne deriva la condanna di al pagamento in suo favore dell'importo di euro CP_1
5315,72.
11 Su tale somma, costituente debito di valuta, sono dovuti interessi al tasso legale dalla data della messa in mora del 24 luglio 2019 ( di cui non è contestata la ricezione) e sino al soddisfo.
Deve invece essere riconosciuta alla convenuta a titolo risarcitorio la somma di euro 27022,13.
Sulla predetta somma, devalutata al momento del danno, costituente debito di valore e non di valuta, devono riconoscersi, anche d'ufficio, interessi e rivalutazione monetaria, da determinarsi in applicazione dei noti principi ribaditi dal Cass. S.U n. 1712/1995, con decorrenza dalla data del recesso, cui riportare la chiusura del rapporto e il consolidarsi del danno.
Ciò assorbe il rilievo circa la richiesta di applicazione degli interessi di cui al d.lgs n. 231/2002, formulata dalla convenuta peraltro solo in comparsa conclusionale, in ogni caso da rigettarsi esulando la causale risarcitoria dall'ambito applicativo del predetto d.lgs n. 231/2002.
Posta la misura degli interessi al tasso legale, da ritenersi equa, parte convenuta va quindi condannata al pagamento in favore dell'attrice del complessivo importo di euro 29.485,15 ( di cui euro
2463,02 a titolo di interessi ed euro 3.926,29 per rivalutazione monetaria, indice ISTAT utilizzato, FOI generale, sul capitale devalutato alla medesima data: euro 23095,84).
Dalla data della presente pronuncia sull' importo oggetto di condanna, divenuto debito di valuta, saranno dovuti interessi, al tasso legale ex art 1284 comma 4 c.c., secondo quanto oggetto di domanda, sino al soddisfo.
Venendo, quindi, alla operazione della richiesta compensazione ( in ogni caso ammissibile anche quale compensazione atecnica o impropria discendendo i crediti dal medesimo rapporto obbligatoria), posta la relativa coesistenza alla data della presente pronuncia giudiziale ( risultando il debito risarcitorio solo ad oggi liquido) e considerati gli interessi da riconoscersi all'attore ( che calcolati al tasso legale ammontano, con la decorrenza innanzi indicata, ad euro 495,50, per un credito complessivo capitale compreso di euro 5811,22 ), residua quindi un credito in favore della convenuta di euro 23.673,93 ( pari alla differenza di euro 29484,15 – 5811,22)
Alla luce di tutte le osservazioni che precedono si giustifica quindi la condanna di cui al dispositivo.
Restano assorbite le restanti questioni.
Le spese di lite, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, ai sensi dell'art 92 comma 2
c.p.c. vengono integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CT, come liquidate con separati decreti in atti, considerato l'esito della lite, definitivamente a carico di ambo le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
12 Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia, promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione le domande formulate, in via principale e riconvenzionale, da ambo le parti e, per l'effetto, operata la compensazione tra i rispettivi crediti, nella misura oggetto di riconoscimento in parte motiva, condanna al pagamento in Parte_1 favore di dell'importo di euro 23.673,93, oltre interessi in premessa indicati;
CP_1
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
3) Spese di CT definitivamente a carico di ambo le parti in solido tra loro.
Così deciso, in Napoli, in data 29 gennaio 2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
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