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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 13/12/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2021/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa NA Fumagalli Presidente dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DALL'OSTO VERA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Varese, via
Morazzone n. 12, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2
patrocinio degli avv. Isabella Maiera e avv. Tecla Veronica Di Gaetano del foro di Busto Arsizio, con domicilio telematico presso i difensori come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data
16.11.2023);
pagina 1 di 11 OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell' esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso);
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente:
“Per tutto quanto sopra espresso il ut supra rappresentato e difeso, riportandosi al Pt_1
ricorso introduttivo, rassegna le seguenti conclusioni:
A) In principalità: Voglia disporre l'affidamento della minore nata a [...] il Persona_1
19.10.2016 congiuntamente ad entrambi i genitori mantenendo il collocamento della minore presso la madre, revocando altresì le visite in ambiente protetto e disponendo che il signor possa vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario: un giorno Pt_1 infrasettimanale dall'uscita da scuola (o comunque dalle 16) fino alle ore 21.00 quando la riaccompagnerà a casa della madre;
a week-end alternati, un giorno tra sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.00 con impegno a riportare la figlia a casa della madre;
festività secondo il calendario che vorrà prevedere il Tribunale;
B) In subordine: in considerazione dell'alta conflittualità dei genitori, e del comportamento tenuto dalla signora Voglia disporre l'affidamento di all'ente, nominando altresì CP_1 Per_1
un curatore speciale per la minore affinchè vigili e regoli circa il diritto di visita del signor
mantenendo il monitoraggio dei servizi sociali ma disponendo modalità di visita libere in Pt_1
favore del padre.
C) In ogni caso: prevedere la liberalizzazione delle telefonate tra padre e figlia, che oggi avvengono, quando vengono effettuate, esclusivamente con l'ausilio degli assistenti sociali.”;
Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta,
1. Rigettare le domande tutte proposte dal ricorrente perché infondate in fatto e in diritto e confermare il decreto di cui parte ricorrente chiede la modifica;
2. Alla luce dei fatti sopra riportati, accertare e pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. sulla figlia , e per l'effetto pronunciare gli idonei e conseguenti Pt_1 Per_1 provvedimenti del caso tra cui la revoca dell'incarico ai Servizi Sociali relativi alla minore, con obbligo a carico del di mantenimento ordinario per la minore alla maggior somma che Pt_1
risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza
pagina 2 di 11 tecnica d'ufficio, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per tutti i motivi meglio dedotti negli scritti difensivi, in subordine confermare il contributo di mantenimento pari attualmente rivalutato a Euro 199,68, così deciso con decreto del 7.12.2021 di cui parte ricorrente chiede la modifica, nonché obbligo della rifusione al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Varese;
3. Qualora accertato che il sig. sia effettivamente detenuto, richiedere nomina di tutore Pt_1
legale del sig. affinché possa corrispondere in nome e per conto dello stesso Pt_1 Pt_1
l'assegno di mantenimento ordinario e assolvere il pagamento delle spese straordinarie per la figlia minore . Per_1
Con vittoria di spese e competenze professionali, nonché la rifusione delle spese sostenute dalla sig.ra a favore della CTU. CP_1
In via istruttoria si chiede: la convocazione in sede di udienza dei servizi sociali competenti e dell'educatore che segue gli incontri protetti tra e il Per_1 Pt_1
Che l'ill.mo Giudice ordini al di presentare la completa documentazione reddituale al Pt_1
fine di verificare l'equo contributo alle spese di mantenimento. “
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
In fatto
con ricorso iscritto a ruolo in data 8.8.2023, ha chiesto la modifica del decreto Parte_1
collegiale emesso da questo Tribunale in data 18.11.2021-7.12.2021 nel procedimento n.
2319/2018 RG VG con cui era disposto: l'affidamento super esclusivo alla madre della figlia minore (19.10.2016) con collocamento presso la stessa;
la conferma della presa in carico e Per_1
del monitoraggio da parte dei Servizi sociali con incarico di curare la calendarizzazione di regolari incontri in spazio neutro del padre con la figlia, con facoltà di una progressiva liberalizzazione in base alle osservazioni compiute e all'esito di un positivo completamento di sostegno alla genitorialità da parte di la conferma del contributo di mantenimento Parte_1
a suo carico nella misura di euro 175,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della minore;
l'apertura di una vigilanza ex art. 337 c.c. da parte del giudice tutelare pagina 3 di 11 con onere per i servizi di relazionare con cadenza semestrale sugli esiti del monitoraggio e sugli interventi svolti.
Il ricorrente ha dedotto che aveva dovuto affrontare numerose difficoltà per vedere la figlia, cui non si era sottratto ma che avevano messo a dura prova la relazione genitoriale;
dal 2018 vi erano stati numerosi cambi di equipe dei servizi sociali, con ripercussioni sulle visite organizzate in spazio neutro;
il rapporto padre-figlia era stato ostacolato sia dai servizi sociali, seppur involontariamente, sia dalla madre, che aveva sempre mantenuto un atteggiamento ostruzionistico, senza condividere le informazioni relative alla salute e alla crescita di Per_1
determinando una compressione del suo diritto alla genitorialità nonché il diritto di di Per_1
crescere in una ambiente sereno alla presenza del padre;
Ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore o, in subordine l'affidamento all' , con revoca delle visite in ambiente protetto e ripristino di un libero Controparte_2
calendario delle freqeuntazioni padre-figlia, nonché la liberalizzazione delle telefonate con la figlia.
Integrato il contraddittorio, si è costituita contestando l'avversa domanda e CP_1
chiedendone il rigetto.
Ha dedotto che il sig. si era reso responsabile di atti persecutori nei suoi confronti e nei Pt_1
confronti della sua famiglia che avevano costituito oggetto di accertamento nella competente sede penale, taluni dei quali accaduti anche alla presenza della figlia minore;
il sig. aveva più Pt_1
volte strumentalizzato gli incontri con la figlia per conoscere le sue abitudini più che focalizzarsi sulla figlia minore;
aveva più volte disatteso le indicazioni dei Servizi sociali non affidandosi alla progettualità delineata nell'interesse della bambina e non consentendo una progressione nella relazione con la figlia prodromica alla liberalizzazione della frequentazione con la stessa, palesando una difficoltà a superare la conflittualità con l'ex compagna ed a relazionarsi con i servizi sociali ed anche con la figlia in considerazione della sua età; non sussistevano i presupposti per riconsiderare il disposto affidamento super esclusivo di alla madre e per Per_1
procedere alla liberalizzazione delle freqeuntazioni con la stessa, che appariva prematura e potenzialmente nociva per la minore.
pagina 4 di 11 Disposta l'acquisizione delle relazioni e dei provvedimenti del giudice tutelare nell'ambito della procedura n. 3510/2021 RG VG e acquisita la relazione dei Servizi territoriali depositata in data
26.3.2024, con ordinanza ex art. 473 bis . 22 c.p.c. del 3.6.024 erano confermate in via provvisoria le statuizioni di cui al decreto collegiale emesso dal Tribunale di Varese del
18.11.2021, pubbl. il 7.12.2021 a definizione del procedimento rubricato al n. 2319/2018 V.G. e, in via istruttoria, era dato ingresso a CTU psicodiagnostica.
In data 6.2.2025 la Ctu nominata, dott.ssa ha depositato l'elaborato peritale. Persona_2
Alla successiva udienza del 19.2.2025, esaminata la CTU e la relazione dei Servizi sociali in atti, era fissata udienza ex art. 473 bis . 28 c.p.c. per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Depositate le memorie di precisazione delle conclusioni e gli scritti conclusivi ex art. 473 bis . 28
c.p.c. come in atti, acquisite a settembre 2025 le relazioni conclusive richieste ai Servizi sociali, con ordinanza in data 15.10.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Le risultanze istruttorie
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo della vigilanza ex art. 337 c.c. n.
3510/2021 e delle relazioni periodicamente dimesse in atti dai Servizi sociali territorialmente competenti, nonché attraverso l'espletamento di una CTU psicodiagnostica (CTU dott.ssa deposito in data 6.2.2025), che si appalesa condivisibile in quanto resa all'esito di una Per_2
approfondita analisi delle parti e della loro storia personale e familiare, previo confronto con i
Servizi territoriali che da tempo seguono il nucleo familiare, con la psicologa della minore e previa restituzione ai difensori delle parti (che non hanno nominato Ctp).
Con riferimento a la CTU, ai cui più ampi contenuti si rimanda, ha ravvisato un vissuto di Per_1
tristezza per la situazione familiare, unita ad uno stato emotivo di ansia ed a reazioni di mortificazione, espressione di un insoddisfatto bisogno di riconoscimento e di appartenenza, anche nelle dinamiche familiari.
Da un lato, la bambina ha esternato tristezza per il rapporto con papà ed affermato il Pt_1 bisogno di non vederlo per evitare altre situazioni difficili: “mi fa male parlare di da Per_3
piccola avevo tanta voglia di vederlo ma poi lui mi ha riattaccato al telefono e mi ha fatto
pagina 5 di 11 male…l'ultima volta mi sono sentita una tartaruga senza il guscio…ora non sono pronta ad incontrarlo!”.
Contemporaneamente, la bambina ha espresso la sensazione di non identificarsi pienamente nell'appartenenza al ricostituito nucleo familiare della mamma: “…voglio cambiare cognome
(n.d.r. la bambina ha più volte esternato – a scuola, ai servizi e in corso di ctu- l'intenzione di usare il cognome del marito della signora padre dei figli avuti dalla relazione con CP_1 quest'ultima), perché così non faccio parte della famiglia, sono esclusa e vado in un orfanatrofio…voglio far capire a tutti che anche io ho una famiglia”, rappresentando con le sue esternazioni – verbali e grafiche – un bisogno di identificazione e di creazione di legami emotivi stabili con il nucleo familiare, ove anela ad essere pienamente riconosciuta, cercando rassicurazione e conforto anche attraverso l'impiego di modalità comunicative talora più compiacenti che espressione della sua personale identità.
Anche nei rimandi dei Servizi sociali, trasferiti nella relazione peritale, è apparsa delusa Per_1
dalla relazione con il papà, da cui si sente abbandonata, “perché pensa che non la voglia più nella sua vita”, e spaventata “per gli atteggiamenti del papà nello spaio neutro”.
Sono stati univocamente riscontrate, dagli operatori che si sono succeduti nella presa in carico del nucleo familiare, significative difficoltà nella relazione con il sig. a causa del Pt_1
comportamento incostante e mutevole dallo stesso assunto, a tratti persecutorio e a tratti denigratorio e minaccioso, con andamenti altalenanti che hanno impedito la strutturazione di una concreta progettualità e che, a lungo termine, hanno evidenziato importanti ricadute sulla funzione genitoriale e sulla disponibilità di ad accedere al genitore. Per_1
La CTU ha ravvisato come deficitaria nel sig. la capacità di comprendere e cirticizzare Pt_1
opportunamente e con lucidità le dinamiche relazionali e familiari, offuscata da aspetti disfunzionali caratterizzati da una enorme ed ingiustificata sospettosità e sfiducia.
La signora durante il percorso peritale ha dimostrato di svolgere in modo sufficientemente CP_1
adeguato la sua responsabilità genitoriale, nel quotidiano e nelle funzioni di accudimento e cura della bambina in relazione agli aspetti educativi, di salute e scolastici. E' stata tuttavia affermata la difficoltà della stessa di mentalizzare e fattivamente sostenere il forte bisogno di riconoscimento affettivo e identitario palesato da , anche nel nuovo contesto familiare in Per_1
cui la stessa è stata repentinamente inserita (costituito dall'attuale marito della signora e CP_1 dai due figli minori), da cui l'opportunità di avviare un percorso psicoterapeutico duraturo e pagina 6 di 11 supportivo alle competenze genitoriali per meglio rispondere alle esigenze evolutive e di una crescita serena di Per_1
I successivi rimandi dei Servizi hanno confermato il quadro familiare già delineatosi in corso di
CTU ed hanno altresì dato atto della condizione di detenzione del sig. presso la casa Pt_1
circondariale di Varese. La difesa della parte ricorrente, in sede di comparsa conclusionale, ha effettivamente confermato che nello scorso mese di giugno 2025 il signor è stato associato Pt_1
alla Casa Circondariale di Varese in forza di un ordine di esecuzione per un cumulo di pene
(documentazione non in atti).
La responsabilità genitoriale
Alla luce delle univoche risultanze del monitoraggio da parte dei Servizi sociali e della CTU, conformemente alle conclusioni rassegnate anche dal consulente tecnico, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per la conferma dell'affido super esclusivo della figlia minore alla Per_1
madre, come già disposto con il decreto collegiale emesso dal Tribunale di Varese del
18.11.2021, pubbl. il 7.12.2021 a definizione del procedimento rubricato al n. 2319/2018 V.G.
La madre, pur palesando le fragilità ben esplicitate in sede di elaborato peritale, per il quale si rende necessario un percorso psicoterapeutico di supporto individuale e alla genitorialità, costituisce ormai da lungo tempo la principale e stabile figura genitoriale di riferimento per ed è descritta dalla CTU come adeguata nello svolgimento della funzione genitoriale e Per_1 come quotidiano punto di riferimento nella cura e nella gestione della bambina. Quest'ultima, sia in sede di CTU sia ai Servizi sociali, ha chiaramente palesato un forte affetto per la mamma e contemporaneamente un atteggiamento di rifiuto, allo stato attuale, rispetto alla ripresa della relazione con il padre, che costituisce fonte per la stessa di riattivazione di sentimenti ed emozioni abbandonici, di tristezza e di spavento;
da ultimo, ogni concreto percorso di ristrutturazione del rapporto genitoriale risulta allo stato attuale ostacolato dalla condizione di detenzione del sig. rispetto alla quale non vi è alcuna indicazione in atti della presumibile Pt_1
durata.
In tale contesto, e alla luce delle problematicità riscontrate in sede di CTU in relazione alla situazione di soprattutto in relazione al rischio che i vissuti legati alle esperienze familiari Per_1
pagina 7 di 11 possano influenzare il suo percorso di crescita e di formazione identitaria, si appalesa tuttora necessario il supporto della presa in carico e del monitoraggio da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di Casciago, con incarico di: - supportare l'avvio e la prosecuzione di un percorso regolare e duraturo di supporto psicoterapeutico e di sostegno alla genitorialità in favore di entrambe le figure genitoriali con facoltà di acquisirne gli esiti anche in periodici incontri di rete;
- curare la prosecuzione del supporto psicologico per per il Per_1 tempo ritenuto necessario nonché valutare l'attivazione di eventuali interventi socio-educativi nell'interesse della bambina con facoltà di acquisirne gli esiti anche in periodici incontri di rete;
- riferire senza indugio alla competente a.g. ogni situazione di potenziale pregiudizio per Per_1
che dovesse essere riscontrata.
La ripresa della relazione padre-figlia, una volta venuta meno l'attuale condizione di detenzione del sig. dovrà essere curata dai Servizi sociali territorialmente competenti per la residenza Pt_1
del padre ai quali, verificata la disponibilità di e attuati gli interventi prodromici ritenuti Per_1
necessari, deve essere demandata la calendarizzazione di incontri in spazio neutro o di eventuali contatti in videochiamata, con facoltà di prevedere una progressiva intensificazione ed una graduale liberalizzazione ove non pregiudizievole e rispondente all'interesse della minore anche in considerazione dell'adesione ai percorsi intrapresi dalla figura genitoriale paterna.
La domanda di decadenza ex art. 330 c.c.
La domanda di decadenza del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale, articolata dalla parte resistente per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, non è allo stato fondata e deve essere respinta.
A tal proposito, si rileva che i provvedimenti modificativi e ablativi della responsabilità dei genitori sono preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli (Cass. n.
18562/2016). La chiave di lettura degli istituti che prevedono la decadenza ovvero la limitazione della responsabilità genitoriale non deve, dunque, essere quella punitiva: con le previsioni di cui agli artt. 330 e ss. c.c. il legislatore non ha inteso infliggere una sorta di pena nei confronti degli esercenti la responsabilità a causa delle loro condotte, ma prevedere un pregnante sistema di tutela, di protezione e di prevenzione nei confronti dei minori da condotte pregiudizievoli del genitore o dei genitori (cfr. Cass. n. 14145/2017, ove in proposito si legge: “Tali provvedimenti non costituiscono una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma piuttosto sono
pagina 8 di 11 fondati sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che hanno prodotto o possono ulteriormente produrre in danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale”).
I provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale sono, dunque, una extrema ratio a cui si ricorre nel caso in cui altre misure ed altri interventi non siano in grado di assorbire e neutralizzare la condizione di pregiudizio dei minori. Nello specifico, in seno all'art. 333 c.c. si parla di “condotta comune pregiudizievole” nel caso di provvedimenti limitativi, mentre in seno all'art. 330 c.c. si fa riferimento a comportamenti del genitore che comportino un “grave pregiudizio del figlio”. In particolare, va tenuto presente che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale va assunto sulla scorta della complessiva condotta negligente di un genitore e non già della parcellizzata disamina di singoli episodi.
Esaurita tale premessa, ritiene il Collegio che non sussistano - allo stato- sufficienti elementi per una pronuncia di decadenza a carico del padre.
Da un lato, lungi dal mostrare disinteresse per la figlia, -pur con le fragilità e le Parte_1
criticità sopra descritte che hanno portato ad incrinarsi il legame genitoriale- ha esternato a più riprese un importante attaccamento alla figlia, con un significativo investimento nella ripresa - difficoltosa- della relazione con la stessa, anche peritandosi di promuovere, proprio in tale ottica, il presente giudizio;
d'altro canto, l'istante non ha fornito prova di comportamenti del genitore che integrino, ancora oggi, un pregiudizio per la figlia minore di gravità tale da non essere efficacemente contrastati, se non del tutto neutralizzati, con il riconoscimento dell'affido super- esclusivo in favore della madre e con le ulteriori disposizioni relative alla presa in carico da parte dei Servizi sociali, anche in vista di una eventuale ripresa della relazione genitoriale.
Sicché la domanda di decadenza formulata deve essere in questa sede rigettata. CP_1
Le ulteriori domande
La domanda di rivisitazione delle questioni economiche afferenti il mantenimento di Per_1 anch'essa articolata dalla resistente solo in sede di precisazione delle conclusioni, deve essere parimenti disattesa, non risultando dedotte agli atti, prima che compiutamente documentate, concrete sopravvenienze in relazione alla situazione delle parti e, in particolare, di Parte_1
attualmente detenuto, che giustifichino una rivisitazione delle determinazioni assunte nel decreto collegiale del dicembre 2021 che, per l'effetto devono essere sul punto confermate.
pagina 9 di 11 Da ultimo, esula dalla competenza e dalla cognizione del giudice della famiglia la richiesta di nomina di un tutore legale in favore del ricorrente come articolata dalla difesa della parte resistente in sede di precisazione delle conclusioni che, per l'effetto, deve essere in questa sede dichiarata inammissibile.
Le spese di lite
Vista la prevalente soccombenza della parte ricorrente (che, nella sostanza, ha determinato il rigetto del ricorso proposto, mentre la resistente ha visto reietta la sola domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata in sede di precisazione delle conclusioni), Pt_1
deve essere condannato alla refusione di 2/3 delle spese di lite del presente contenzioso,
[...]
che si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i. tenuto conto del valore indeterminato della controversia;
compensato il restante 1/3.
Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Conferma la presa in carico e il monitoraggio da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di Casciago (luogo di residenza della minore), con incarico di: - supportare l'avvio e la prosecuzione di un percorso regolare e duraturo di supporto psicoterapeutico e di sostegno alla genitorialità in favore di entrambe le figure genitoriali con facoltà di acquisirne gli esiti anche in periodici incontri di rete;
- curare la prosecuzione del supporto psicologico per per il tempo ritenuto necessario nonché valutare l'attivazione di Per_1
eventuali interventi socio-educativi nell'interesse della bambina con facoltà di acquisirne gli esiti anche in periodici incontri di rete;
- riferire senza indugio alla competente a.g. ogni situazione di potenziale pregiudizio per che dovesse essere riscontrata;
Per_1
2. Dispone che la ripresa della relazione padre-figlia, una volta venuta meno l'attuale condizione di detenzione del sig. dovrà essere curata dai Servizi sociali territorialmente Pt_1
competenti per la residenza del padre ai quali, verificata la disponibilità di e attuati gli Per_1
pagina 10 di 11 interventi prodromici ritenuti necessari, deve essere demandata la calendarizzazione di incontri in spazio neutro o di eventuali contatti in videochiamata, con facoltà di prevedere una progressiva intensificazione ed una graduale liberalizzazione ove non pregiudizievole e rispondente all'interesse della minore anche in considerazione dell'adesione ai percorsi intrapresi dalla figura genitoriale paterna;
3. Conferma per il resto le statuizioni di cui al decreto collegiale emesso dal Tribunale di
Varese il del 7.11.2021, pubbl. il 7.12.2021 a definizione del procedimento rubricato al n.
2319/2018 V.G.;
4. Respinge la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. di articolata in sede di precisazione delle conclusioni da Parte_1 CP_1
5. Dichiara inammissibile la domanda di nomina di un tutore legale in favore di Pt_1
richiesta da in sede di precisazione delle conclusioni;
[...] CP_1
6. Condanna alla refusione in favore di dei 2/3 delle spese di Parte_1 CP_1
lite del presente giudizio che si liquidano in euro 3.500,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre a Iva e CPA come per legge;
7. Compensa il restante 1/3 delle spese di lite;
8. Pone definitivamente a carico di le spese di CTU come già liquidate con Parte_1
separato decreto del 19.2.2025;
9. Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti e ai servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di Casciago.
Varese, così deciso nella camera di consiglio dell'11.12.2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Arianna Carimati Il Presidente
Dott.ssa NA Fumagalli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa NA Fumagalli Presidente dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DALL'OSTO VERA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Varese, via
Morazzone n. 12, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2
patrocinio degli avv. Isabella Maiera e avv. Tecla Veronica Di Gaetano del foro di Busto Arsizio, con domicilio telematico presso i difensori come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data
16.11.2023);
pagina 1 di 11 OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell' esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso);
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente:
“Per tutto quanto sopra espresso il ut supra rappresentato e difeso, riportandosi al Pt_1
ricorso introduttivo, rassegna le seguenti conclusioni:
A) In principalità: Voglia disporre l'affidamento della minore nata a [...] il Persona_1
19.10.2016 congiuntamente ad entrambi i genitori mantenendo il collocamento della minore presso la madre, revocando altresì le visite in ambiente protetto e disponendo che il signor possa vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario: un giorno Pt_1 infrasettimanale dall'uscita da scuola (o comunque dalle 16) fino alle ore 21.00 quando la riaccompagnerà a casa della madre;
a week-end alternati, un giorno tra sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.00 con impegno a riportare la figlia a casa della madre;
festività secondo il calendario che vorrà prevedere il Tribunale;
B) In subordine: in considerazione dell'alta conflittualità dei genitori, e del comportamento tenuto dalla signora Voglia disporre l'affidamento di all'ente, nominando altresì CP_1 Per_1
un curatore speciale per la minore affinchè vigili e regoli circa il diritto di visita del signor
mantenendo il monitoraggio dei servizi sociali ma disponendo modalità di visita libere in Pt_1
favore del padre.
C) In ogni caso: prevedere la liberalizzazione delle telefonate tra padre e figlia, che oggi avvengono, quando vengono effettuate, esclusivamente con l'ausilio degli assistenti sociali.”;
Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta,
1. Rigettare le domande tutte proposte dal ricorrente perché infondate in fatto e in diritto e confermare il decreto di cui parte ricorrente chiede la modifica;
2. Alla luce dei fatti sopra riportati, accertare e pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. sulla figlia , e per l'effetto pronunciare gli idonei e conseguenti Pt_1 Per_1 provvedimenti del caso tra cui la revoca dell'incarico ai Servizi Sociali relativi alla minore, con obbligo a carico del di mantenimento ordinario per la minore alla maggior somma che Pt_1
risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza
pagina 2 di 11 tecnica d'ufficio, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per tutti i motivi meglio dedotti negli scritti difensivi, in subordine confermare il contributo di mantenimento pari attualmente rivalutato a Euro 199,68, così deciso con decreto del 7.12.2021 di cui parte ricorrente chiede la modifica, nonché obbligo della rifusione al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Varese;
3. Qualora accertato che il sig. sia effettivamente detenuto, richiedere nomina di tutore Pt_1
legale del sig. affinché possa corrispondere in nome e per conto dello stesso Pt_1 Pt_1
l'assegno di mantenimento ordinario e assolvere il pagamento delle spese straordinarie per la figlia minore . Per_1
Con vittoria di spese e competenze professionali, nonché la rifusione delle spese sostenute dalla sig.ra a favore della CTU. CP_1
In via istruttoria si chiede: la convocazione in sede di udienza dei servizi sociali competenti e dell'educatore che segue gli incontri protetti tra e il Per_1 Pt_1
Che l'ill.mo Giudice ordini al di presentare la completa documentazione reddituale al Pt_1
fine di verificare l'equo contributo alle spese di mantenimento. “
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
In fatto
con ricorso iscritto a ruolo in data 8.8.2023, ha chiesto la modifica del decreto Parte_1
collegiale emesso da questo Tribunale in data 18.11.2021-7.12.2021 nel procedimento n.
2319/2018 RG VG con cui era disposto: l'affidamento super esclusivo alla madre della figlia minore (19.10.2016) con collocamento presso la stessa;
la conferma della presa in carico e Per_1
del monitoraggio da parte dei Servizi sociali con incarico di curare la calendarizzazione di regolari incontri in spazio neutro del padre con la figlia, con facoltà di una progressiva liberalizzazione in base alle osservazioni compiute e all'esito di un positivo completamento di sostegno alla genitorialità da parte di la conferma del contributo di mantenimento Parte_1
a suo carico nella misura di euro 175,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della minore;
l'apertura di una vigilanza ex art. 337 c.c. da parte del giudice tutelare pagina 3 di 11 con onere per i servizi di relazionare con cadenza semestrale sugli esiti del monitoraggio e sugli interventi svolti.
Il ricorrente ha dedotto che aveva dovuto affrontare numerose difficoltà per vedere la figlia, cui non si era sottratto ma che avevano messo a dura prova la relazione genitoriale;
dal 2018 vi erano stati numerosi cambi di equipe dei servizi sociali, con ripercussioni sulle visite organizzate in spazio neutro;
il rapporto padre-figlia era stato ostacolato sia dai servizi sociali, seppur involontariamente, sia dalla madre, che aveva sempre mantenuto un atteggiamento ostruzionistico, senza condividere le informazioni relative alla salute e alla crescita di Per_1
determinando una compressione del suo diritto alla genitorialità nonché il diritto di di Per_1
crescere in una ambiente sereno alla presenza del padre;
Ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore o, in subordine l'affidamento all' , con revoca delle visite in ambiente protetto e ripristino di un libero Controparte_2
calendario delle freqeuntazioni padre-figlia, nonché la liberalizzazione delle telefonate con la figlia.
Integrato il contraddittorio, si è costituita contestando l'avversa domanda e CP_1
chiedendone il rigetto.
Ha dedotto che il sig. si era reso responsabile di atti persecutori nei suoi confronti e nei Pt_1
confronti della sua famiglia che avevano costituito oggetto di accertamento nella competente sede penale, taluni dei quali accaduti anche alla presenza della figlia minore;
il sig. aveva più Pt_1
volte strumentalizzato gli incontri con la figlia per conoscere le sue abitudini più che focalizzarsi sulla figlia minore;
aveva più volte disatteso le indicazioni dei Servizi sociali non affidandosi alla progettualità delineata nell'interesse della bambina e non consentendo una progressione nella relazione con la figlia prodromica alla liberalizzazione della frequentazione con la stessa, palesando una difficoltà a superare la conflittualità con l'ex compagna ed a relazionarsi con i servizi sociali ed anche con la figlia in considerazione della sua età; non sussistevano i presupposti per riconsiderare il disposto affidamento super esclusivo di alla madre e per Per_1
procedere alla liberalizzazione delle freqeuntazioni con la stessa, che appariva prematura e potenzialmente nociva per la minore.
pagina 4 di 11 Disposta l'acquisizione delle relazioni e dei provvedimenti del giudice tutelare nell'ambito della procedura n. 3510/2021 RG VG e acquisita la relazione dei Servizi territoriali depositata in data
26.3.2024, con ordinanza ex art. 473 bis . 22 c.p.c. del 3.6.024 erano confermate in via provvisoria le statuizioni di cui al decreto collegiale emesso dal Tribunale di Varese del
18.11.2021, pubbl. il 7.12.2021 a definizione del procedimento rubricato al n. 2319/2018 V.G. e, in via istruttoria, era dato ingresso a CTU psicodiagnostica.
In data 6.2.2025 la Ctu nominata, dott.ssa ha depositato l'elaborato peritale. Persona_2
Alla successiva udienza del 19.2.2025, esaminata la CTU e la relazione dei Servizi sociali in atti, era fissata udienza ex art. 473 bis . 28 c.p.c. per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Depositate le memorie di precisazione delle conclusioni e gli scritti conclusivi ex art. 473 bis . 28
c.p.c. come in atti, acquisite a settembre 2025 le relazioni conclusive richieste ai Servizi sociali, con ordinanza in data 15.10.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Le risultanze istruttorie
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo della vigilanza ex art. 337 c.c. n.
3510/2021 e delle relazioni periodicamente dimesse in atti dai Servizi sociali territorialmente competenti, nonché attraverso l'espletamento di una CTU psicodiagnostica (CTU dott.ssa deposito in data 6.2.2025), che si appalesa condivisibile in quanto resa all'esito di una Per_2
approfondita analisi delle parti e della loro storia personale e familiare, previo confronto con i
Servizi territoriali che da tempo seguono il nucleo familiare, con la psicologa della minore e previa restituzione ai difensori delle parti (che non hanno nominato Ctp).
Con riferimento a la CTU, ai cui più ampi contenuti si rimanda, ha ravvisato un vissuto di Per_1
tristezza per la situazione familiare, unita ad uno stato emotivo di ansia ed a reazioni di mortificazione, espressione di un insoddisfatto bisogno di riconoscimento e di appartenenza, anche nelle dinamiche familiari.
Da un lato, la bambina ha esternato tristezza per il rapporto con papà ed affermato il Pt_1 bisogno di non vederlo per evitare altre situazioni difficili: “mi fa male parlare di da Per_3
piccola avevo tanta voglia di vederlo ma poi lui mi ha riattaccato al telefono e mi ha fatto
pagina 5 di 11 male…l'ultima volta mi sono sentita una tartaruga senza il guscio…ora non sono pronta ad incontrarlo!”.
Contemporaneamente, la bambina ha espresso la sensazione di non identificarsi pienamente nell'appartenenza al ricostituito nucleo familiare della mamma: “…voglio cambiare cognome
(n.d.r. la bambina ha più volte esternato – a scuola, ai servizi e in corso di ctu- l'intenzione di usare il cognome del marito della signora padre dei figli avuti dalla relazione con CP_1 quest'ultima), perché così non faccio parte della famiglia, sono esclusa e vado in un orfanatrofio…voglio far capire a tutti che anche io ho una famiglia”, rappresentando con le sue esternazioni – verbali e grafiche – un bisogno di identificazione e di creazione di legami emotivi stabili con il nucleo familiare, ove anela ad essere pienamente riconosciuta, cercando rassicurazione e conforto anche attraverso l'impiego di modalità comunicative talora più compiacenti che espressione della sua personale identità.
Anche nei rimandi dei Servizi sociali, trasferiti nella relazione peritale, è apparsa delusa Per_1
dalla relazione con il papà, da cui si sente abbandonata, “perché pensa che non la voglia più nella sua vita”, e spaventata “per gli atteggiamenti del papà nello spaio neutro”.
Sono stati univocamente riscontrate, dagli operatori che si sono succeduti nella presa in carico del nucleo familiare, significative difficoltà nella relazione con il sig. a causa del Pt_1
comportamento incostante e mutevole dallo stesso assunto, a tratti persecutorio e a tratti denigratorio e minaccioso, con andamenti altalenanti che hanno impedito la strutturazione di una concreta progettualità e che, a lungo termine, hanno evidenziato importanti ricadute sulla funzione genitoriale e sulla disponibilità di ad accedere al genitore. Per_1
La CTU ha ravvisato come deficitaria nel sig. la capacità di comprendere e cirticizzare Pt_1
opportunamente e con lucidità le dinamiche relazionali e familiari, offuscata da aspetti disfunzionali caratterizzati da una enorme ed ingiustificata sospettosità e sfiducia.
La signora durante il percorso peritale ha dimostrato di svolgere in modo sufficientemente CP_1
adeguato la sua responsabilità genitoriale, nel quotidiano e nelle funzioni di accudimento e cura della bambina in relazione agli aspetti educativi, di salute e scolastici. E' stata tuttavia affermata la difficoltà della stessa di mentalizzare e fattivamente sostenere il forte bisogno di riconoscimento affettivo e identitario palesato da , anche nel nuovo contesto familiare in Per_1
cui la stessa è stata repentinamente inserita (costituito dall'attuale marito della signora e CP_1 dai due figli minori), da cui l'opportunità di avviare un percorso psicoterapeutico duraturo e pagina 6 di 11 supportivo alle competenze genitoriali per meglio rispondere alle esigenze evolutive e di una crescita serena di Per_1
I successivi rimandi dei Servizi hanno confermato il quadro familiare già delineatosi in corso di
CTU ed hanno altresì dato atto della condizione di detenzione del sig. presso la casa Pt_1
circondariale di Varese. La difesa della parte ricorrente, in sede di comparsa conclusionale, ha effettivamente confermato che nello scorso mese di giugno 2025 il signor è stato associato Pt_1
alla Casa Circondariale di Varese in forza di un ordine di esecuzione per un cumulo di pene
(documentazione non in atti).
La responsabilità genitoriale
Alla luce delle univoche risultanze del monitoraggio da parte dei Servizi sociali e della CTU, conformemente alle conclusioni rassegnate anche dal consulente tecnico, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per la conferma dell'affido super esclusivo della figlia minore alla Per_1
madre, come già disposto con il decreto collegiale emesso dal Tribunale di Varese del
18.11.2021, pubbl. il 7.12.2021 a definizione del procedimento rubricato al n. 2319/2018 V.G.
La madre, pur palesando le fragilità ben esplicitate in sede di elaborato peritale, per il quale si rende necessario un percorso psicoterapeutico di supporto individuale e alla genitorialità, costituisce ormai da lungo tempo la principale e stabile figura genitoriale di riferimento per ed è descritta dalla CTU come adeguata nello svolgimento della funzione genitoriale e Per_1 come quotidiano punto di riferimento nella cura e nella gestione della bambina. Quest'ultima, sia in sede di CTU sia ai Servizi sociali, ha chiaramente palesato un forte affetto per la mamma e contemporaneamente un atteggiamento di rifiuto, allo stato attuale, rispetto alla ripresa della relazione con il padre, che costituisce fonte per la stessa di riattivazione di sentimenti ed emozioni abbandonici, di tristezza e di spavento;
da ultimo, ogni concreto percorso di ristrutturazione del rapporto genitoriale risulta allo stato attuale ostacolato dalla condizione di detenzione del sig. rispetto alla quale non vi è alcuna indicazione in atti della presumibile Pt_1
durata.
In tale contesto, e alla luce delle problematicità riscontrate in sede di CTU in relazione alla situazione di soprattutto in relazione al rischio che i vissuti legati alle esperienze familiari Per_1
pagina 7 di 11 possano influenzare il suo percorso di crescita e di formazione identitaria, si appalesa tuttora necessario il supporto della presa in carico e del monitoraggio da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di Casciago, con incarico di: - supportare l'avvio e la prosecuzione di un percorso regolare e duraturo di supporto psicoterapeutico e di sostegno alla genitorialità in favore di entrambe le figure genitoriali con facoltà di acquisirne gli esiti anche in periodici incontri di rete;
- curare la prosecuzione del supporto psicologico per per il Per_1 tempo ritenuto necessario nonché valutare l'attivazione di eventuali interventi socio-educativi nell'interesse della bambina con facoltà di acquisirne gli esiti anche in periodici incontri di rete;
- riferire senza indugio alla competente a.g. ogni situazione di potenziale pregiudizio per Per_1
che dovesse essere riscontrata.
La ripresa della relazione padre-figlia, una volta venuta meno l'attuale condizione di detenzione del sig. dovrà essere curata dai Servizi sociali territorialmente competenti per la residenza Pt_1
del padre ai quali, verificata la disponibilità di e attuati gli interventi prodromici ritenuti Per_1
necessari, deve essere demandata la calendarizzazione di incontri in spazio neutro o di eventuali contatti in videochiamata, con facoltà di prevedere una progressiva intensificazione ed una graduale liberalizzazione ove non pregiudizievole e rispondente all'interesse della minore anche in considerazione dell'adesione ai percorsi intrapresi dalla figura genitoriale paterna.
La domanda di decadenza ex art. 330 c.c.
La domanda di decadenza del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale, articolata dalla parte resistente per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, non è allo stato fondata e deve essere respinta.
A tal proposito, si rileva che i provvedimenti modificativi e ablativi della responsabilità dei genitori sono preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli (Cass. n.
18562/2016). La chiave di lettura degli istituti che prevedono la decadenza ovvero la limitazione della responsabilità genitoriale non deve, dunque, essere quella punitiva: con le previsioni di cui agli artt. 330 e ss. c.c. il legislatore non ha inteso infliggere una sorta di pena nei confronti degli esercenti la responsabilità a causa delle loro condotte, ma prevedere un pregnante sistema di tutela, di protezione e di prevenzione nei confronti dei minori da condotte pregiudizievoli del genitore o dei genitori (cfr. Cass. n. 14145/2017, ove in proposito si legge: “Tali provvedimenti non costituiscono una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma piuttosto sono
pagina 8 di 11 fondati sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che hanno prodotto o possono ulteriormente produrre in danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale”).
I provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale sono, dunque, una extrema ratio a cui si ricorre nel caso in cui altre misure ed altri interventi non siano in grado di assorbire e neutralizzare la condizione di pregiudizio dei minori. Nello specifico, in seno all'art. 333 c.c. si parla di “condotta comune pregiudizievole” nel caso di provvedimenti limitativi, mentre in seno all'art. 330 c.c. si fa riferimento a comportamenti del genitore che comportino un “grave pregiudizio del figlio”. In particolare, va tenuto presente che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale va assunto sulla scorta della complessiva condotta negligente di un genitore e non già della parcellizzata disamina di singoli episodi.
Esaurita tale premessa, ritiene il Collegio che non sussistano - allo stato- sufficienti elementi per una pronuncia di decadenza a carico del padre.
Da un lato, lungi dal mostrare disinteresse per la figlia, -pur con le fragilità e le Parte_1
criticità sopra descritte che hanno portato ad incrinarsi il legame genitoriale- ha esternato a più riprese un importante attaccamento alla figlia, con un significativo investimento nella ripresa - difficoltosa- della relazione con la stessa, anche peritandosi di promuovere, proprio in tale ottica, il presente giudizio;
d'altro canto, l'istante non ha fornito prova di comportamenti del genitore che integrino, ancora oggi, un pregiudizio per la figlia minore di gravità tale da non essere efficacemente contrastati, se non del tutto neutralizzati, con il riconoscimento dell'affido super- esclusivo in favore della madre e con le ulteriori disposizioni relative alla presa in carico da parte dei Servizi sociali, anche in vista di una eventuale ripresa della relazione genitoriale.
Sicché la domanda di decadenza formulata deve essere in questa sede rigettata. CP_1
Le ulteriori domande
La domanda di rivisitazione delle questioni economiche afferenti il mantenimento di Per_1 anch'essa articolata dalla resistente solo in sede di precisazione delle conclusioni, deve essere parimenti disattesa, non risultando dedotte agli atti, prima che compiutamente documentate, concrete sopravvenienze in relazione alla situazione delle parti e, in particolare, di Parte_1
attualmente detenuto, che giustifichino una rivisitazione delle determinazioni assunte nel decreto collegiale del dicembre 2021 che, per l'effetto devono essere sul punto confermate.
pagina 9 di 11 Da ultimo, esula dalla competenza e dalla cognizione del giudice della famiglia la richiesta di nomina di un tutore legale in favore del ricorrente come articolata dalla difesa della parte resistente in sede di precisazione delle conclusioni che, per l'effetto, deve essere in questa sede dichiarata inammissibile.
Le spese di lite
Vista la prevalente soccombenza della parte ricorrente (che, nella sostanza, ha determinato il rigetto del ricorso proposto, mentre la resistente ha visto reietta la sola domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata in sede di precisazione delle conclusioni), Pt_1
deve essere condannato alla refusione di 2/3 delle spese di lite del presente contenzioso,
[...]
che si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i. tenuto conto del valore indeterminato della controversia;
compensato il restante 1/3.
Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Conferma la presa in carico e il monitoraggio da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di Casciago (luogo di residenza della minore), con incarico di: - supportare l'avvio e la prosecuzione di un percorso regolare e duraturo di supporto psicoterapeutico e di sostegno alla genitorialità in favore di entrambe le figure genitoriali con facoltà di acquisirne gli esiti anche in periodici incontri di rete;
- curare la prosecuzione del supporto psicologico per per il tempo ritenuto necessario nonché valutare l'attivazione di Per_1
eventuali interventi socio-educativi nell'interesse della bambina con facoltà di acquisirne gli esiti anche in periodici incontri di rete;
- riferire senza indugio alla competente a.g. ogni situazione di potenziale pregiudizio per che dovesse essere riscontrata;
Per_1
2. Dispone che la ripresa della relazione padre-figlia, una volta venuta meno l'attuale condizione di detenzione del sig. dovrà essere curata dai Servizi sociali territorialmente Pt_1
competenti per la residenza del padre ai quali, verificata la disponibilità di e attuati gli Per_1
pagina 10 di 11 interventi prodromici ritenuti necessari, deve essere demandata la calendarizzazione di incontri in spazio neutro o di eventuali contatti in videochiamata, con facoltà di prevedere una progressiva intensificazione ed una graduale liberalizzazione ove non pregiudizievole e rispondente all'interesse della minore anche in considerazione dell'adesione ai percorsi intrapresi dalla figura genitoriale paterna;
3. Conferma per il resto le statuizioni di cui al decreto collegiale emesso dal Tribunale di
Varese il del 7.11.2021, pubbl. il 7.12.2021 a definizione del procedimento rubricato al n.
2319/2018 V.G.;
4. Respinge la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. di articolata in sede di precisazione delle conclusioni da Parte_1 CP_1
5. Dichiara inammissibile la domanda di nomina di un tutore legale in favore di Pt_1
richiesta da in sede di precisazione delle conclusioni;
[...] CP_1
6. Condanna alla refusione in favore di dei 2/3 delle spese di Parte_1 CP_1
lite del presente giudizio che si liquidano in euro 3.500,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre a Iva e CPA come per legge;
7. Compensa il restante 1/3 delle spese di lite;
8. Pone definitivamente a carico di le spese di CTU come già liquidate con Parte_1
separato decreto del 19.2.2025;
9. Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti e ai servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di Casciago.
Varese, così deciso nella camera di consiglio dell'11.12.2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Arianna Carimati Il Presidente
Dott.ssa NA Fumagalli
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