CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 20/01/2026, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 824/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RICCI ENNIO, Presidente
EN ARMANDO, AT
ELEFANTE REGINA MARINA, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12850/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Arab Foodstuff Co Di Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Obiettivo Resistente_1 Srl - 02116210994
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002031490046880484 C.O.S.A.P. 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002031490046880484 C.O.S.A.P. 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002031490046880484 C.O.S.A.P. 2019 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002031490046880484 C.O.S.A.P. 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002031490046880484 C.O.S.A.P. 2021
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002031490046880484 C.O.S.A.P. 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18215/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbale ed atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “Arab Foodstuff di Ricorrente_1 SAS”, difesa come in atti, impugna:
- la comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo n. 20240002031490046880484;
- emessa da: Resistente_1 Srl;
- Ente impositore: Comune di Napoli;
- data notifica atto: 24.4.2024;
- natura del debito: COSAP;
- anni d'imposta: 2015 – 2018 – 2019 – 2020 - 2021;
- importo complessivo: € 410.858,90;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica accertamenti;
-) difetto di legittimazione attiva di Resistente_1;
-) prescrizione.
Il 16.7.2024, a mezzo avvocato del libero foro, si costituisce Resistente_1 che eccepisce il difetto di giurisdizione poiché la Cosap avrebbe natura patrimoniale e non tributaria, dunque di competenza dell'A.
G.O.; analoga eccezione è avanzata dal Comune, costituitosi il 13.9.2024.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 24.10.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non andava proposto a questa CGT ma davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
La COSAP (Canone occupazione permanente spazi aree pubbliche) non ha natura tributaria ma patrimoniale, pertanto l'Autorità competente a decidere è quella Giudiziaria Ordinaria presso la quale il giudizio potrà essere riassunto nel termine di legge.
La natura della COSAP è ormai stata delineata con giurisprudenza incontrovertibile (Corte Cost. n. 64/2008;
Cass. 36910/2022; Cass. S.U. ord. 32121/2022).
Si dispone la compensazione delle spese di lite poiché non si entra nel merito della controversia.
P.Q.M.
1)Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito per essere la stessa spettante al giudice ordinario
2) Spese compensate
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RICCI ENNIO, Presidente
EN ARMANDO, AT
ELEFANTE REGINA MARINA, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12850/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Arab Foodstuff Co Di Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Obiettivo Resistente_1 Srl - 02116210994
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002031490046880484 C.O.S.A.P. 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002031490046880484 C.O.S.A.P. 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002031490046880484 C.O.S.A.P. 2019 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002031490046880484 C.O.S.A.P. 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002031490046880484 C.O.S.A.P. 2021
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002031490046880484 C.O.S.A.P. 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18215/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbale ed atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “Arab Foodstuff di Ricorrente_1 SAS”, difesa come in atti, impugna:
- la comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo n. 20240002031490046880484;
- emessa da: Resistente_1 Srl;
- Ente impositore: Comune di Napoli;
- data notifica atto: 24.4.2024;
- natura del debito: COSAP;
- anni d'imposta: 2015 – 2018 – 2019 – 2020 - 2021;
- importo complessivo: € 410.858,90;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica accertamenti;
-) difetto di legittimazione attiva di Resistente_1;
-) prescrizione.
Il 16.7.2024, a mezzo avvocato del libero foro, si costituisce Resistente_1 che eccepisce il difetto di giurisdizione poiché la Cosap avrebbe natura patrimoniale e non tributaria, dunque di competenza dell'A.
G.O.; analoga eccezione è avanzata dal Comune, costituitosi il 13.9.2024.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 24.10.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non andava proposto a questa CGT ma davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
La COSAP (Canone occupazione permanente spazi aree pubbliche) non ha natura tributaria ma patrimoniale, pertanto l'Autorità competente a decidere è quella Giudiziaria Ordinaria presso la quale il giudizio potrà essere riassunto nel termine di legge.
La natura della COSAP è ormai stata delineata con giurisprudenza incontrovertibile (Corte Cost. n. 64/2008;
Cass. 36910/2022; Cass. S.U. ord. 32121/2022).
Si dispone la compensazione delle spese di lite poiché non si entra nel merito della controversia.
P.Q.M.
1)Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito per essere la stessa spettante al giudice ordinario
2) Spese compensate