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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 24/06/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 63/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da: nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. SANTUCCI SABRINA
RICORRENTE
Nei confronti di nato in [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
GE IA con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale insisteva per l'affidamento super-esclusivo della figlia minore nata a [...] il Persona_1
10/12/2009 dalla relazione intrattenuta con , e chiedeva disporre visite secondo Controparte_1 il calendario che il Tribunale riterrà adeguato, onerare il resistente del versamento a favore della ricorrente di un contributo per il mantenimento della figlia dell'importo di € 350 – Persona_1 con rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come regolate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna ed infine di disporre a favore della ricorrente la percezione integrale dell'assegno unico.
1 Esponeva la ricorrente di aver conosciuto nel 2007, di aver intrattenuto con lui una relazione CP_1 dalla quale era nata ma che con il passare del tempo a causa dell'abuso di alcool da Persona_1 parte del resistente erano sempre più frequenti maltrattamenti e aggressioni anche alla presenza della figlia e pertanto, decideva nel 2022 di interrompere la relazione che solo per un breve periodo si riallacciava ma che poi si interrompeva nuovamente e definitivamente.
La ricorrente lamenta il disinteresse del padre verso la figlia che non ha mai mantenuto né frequentato o tenuto con sé – limitandosi a chiamarla saltuariamente ma al solo fine di informarsi sulla madre ed inveire contro la stessa. Aggiunge inoltre, che si è licenziato ed è tornato a vivere in Romania CP_1 in luogo ignoto.
All'udienza di comparizione delle parti del 15.05.2025, ascoltata la ricorrente la quale insisteva in ricorso chiedendo che la causa venisse trattenuta per la decisione, il giudice rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente e tratteneva la causa in decisione.
Il Collegio valutati gli atti, documenti di causa nonché il contegno processuale delle parti, tenuto conto del rinvio a giudizio del resistente per i danneggiamenti all'auto della resistente - atti ritorsivi per il rifiuto opposto dalla stessa a riprendere la loro relazione- della omessa contribuzione economica e morale alla crescita della figlia che si sostanzia in un generale disinteresse verso la stessa, considerato il pregiudizio causato dal disinteresse del resistente, che da luglio 2024 risulta essersi trasferito in Romania, che non vede né chiede di vedere la figlia, che non partecipa alla sua vita, affida in via super esclusiva alla madre la minore con collocamento della stessa presso la Persona_1 madre nella casa ove attualmente risiedono - con facoltà di prendere decisioni ordinarie e straordinarie e/o di maggiore rilevanza per la figlia minore, ivi compreso il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità validi per l'espatrio.
Quanto alle statuizioni economiche, vista la documentazione reddituale della ricorrente, le entrate (reddito da lavoro part-time, Assegno Unico, mantenimento della figlia nata da precedente matrimonio con lei collocata), gli oneri di cui è gravata (locazione, finanziamento) e stante l'impossibilità di conoscere le capacità economico-reddituali e patrimoniali del resistente – stante la sua contumacia ma rilevando la sua piena capacità lavorativa anche in ragione dell'età (48 anni), risulta equo onerarlo dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Persona_1 versando alla madre la somma mensile di euro 250,00 da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna.
In merito al calendario delle visite, il Collegio, conformemente all'interesse della minore alla bigenitorialità, dispone visite libere tra padre e figlia, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della minore.
In merito alla richiesta della ricorrente di percepire integralmente l'assegno unico per
[...]
stante l'affidamento super esclusivo della minore alla madre, sussistono i presupposti per Per_1 il pagamento interamente a favore del genitore affidatario e collocatario (cfr. Cass. n. 4672 del 22/02/2025; Circolare n. 23/22). CP_2
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, in considerazione di tutti i criteri di cui al D.M. 55/2014 ed in particolare della bassa complessità della lite, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
2 Dispone l'affidamento super esclusivo della minore alla madre , con Persona_1 Parte_1 la quale vivrà, con facoltà di prendere decisioni ordinarie e straordinarie e/o di maggiore rilevanza per la figlia minore, ivi compreso il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità validi per l'espatrio;
Dispone visite libere tra padre e figlia, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della minore;
Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1 [...]
versando alla madre la somma mensile di euro 250,00 da versare anticipatamente entro il Per_1 giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna;
Dispone che l' proceda al versamento integrale dell'Assegno Unico a favore di;
CP_2 Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite da distrarsi a favore dell'erario, Controparte_1 che si liquidano in euro 2.700,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 05.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 63/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da: nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. SANTUCCI SABRINA
RICORRENTE
Nei confronti di nato in [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
GE IA con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale insisteva per l'affidamento super-esclusivo della figlia minore nata a [...] il Persona_1
10/12/2009 dalla relazione intrattenuta con , e chiedeva disporre visite secondo Controparte_1 il calendario che il Tribunale riterrà adeguato, onerare il resistente del versamento a favore della ricorrente di un contributo per il mantenimento della figlia dell'importo di € 350 – Persona_1 con rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come regolate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna ed infine di disporre a favore della ricorrente la percezione integrale dell'assegno unico.
1 Esponeva la ricorrente di aver conosciuto nel 2007, di aver intrattenuto con lui una relazione CP_1 dalla quale era nata ma che con il passare del tempo a causa dell'abuso di alcool da Persona_1 parte del resistente erano sempre più frequenti maltrattamenti e aggressioni anche alla presenza della figlia e pertanto, decideva nel 2022 di interrompere la relazione che solo per un breve periodo si riallacciava ma che poi si interrompeva nuovamente e definitivamente.
La ricorrente lamenta il disinteresse del padre verso la figlia che non ha mai mantenuto né frequentato o tenuto con sé – limitandosi a chiamarla saltuariamente ma al solo fine di informarsi sulla madre ed inveire contro la stessa. Aggiunge inoltre, che si è licenziato ed è tornato a vivere in Romania CP_1 in luogo ignoto.
All'udienza di comparizione delle parti del 15.05.2025, ascoltata la ricorrente la quale insisteva in ricorso chiedendo che la causa venisse trattenuta per la decisione, il giudice rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente e tratteneva la causa in decisione.
Il Collegio valutati gli atti, documenti di causa nonché il contegno processuale delle parti, tenuto conto del rinvio a giudizio del resistente per i danneggiamenti all'auto della resistente - atti ritorsivi per il rifiuto opposto dalla stessa a riprendere la loro relazione- della omessa contribuzione economica e morale alla crescita della figlia che si sostanzia in un generale disinteresse verso la stessa, considerato il pregiudizio causato dal disinteresse del resistente, che da luglio 2024 risulta essersi trasferito in Romania, che non vede né chiede di vedere la figlia, che non partecipa alla sua vita, affida in via super esclusiva alla madre la minore con collocamento della stessa presso la Persona_1 madre nella casa ove attualmente risiedono - con facoltà di prendere decisioni ordinarie e straordinarie e/o di maggiore rilevanza per la figlia minore, ivi compreso il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità validi per l'espatrio.
Quanto alle statuizioni economiche, vista la documentazione reddituale della ricorrente, le entrate (reddito da lavoro part-time, Assegno Unico, mantenimento della figlia nata da precedente matrimonio con lei collocata), gli oneri di cui è gravata (locazione, finanziamento) e stante l'impossibilità di conoscere le capacità economico-reddituali e patrimoniali del resistente – stante la sua contumacia ma rilevando la sua piena capacità lavorativa anche in ragione dell'età (48 anni), risulta equo onerarlo dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Persona_1 versando alla madre la somma mensile di euro 250,00 da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna.
In merito al calendario delle visite, il Collegio, conformemente all'interesse della minore alla bigenitorialità, dispone visite libere tra padre e figlia, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della minore.
In merito alla richiesta della ricorrente di percepire integralmente l'assegno unico per
[...]
stante l'affidamento super esclusivo della minore alla madre, sussistono i presupposti per Per_1 il pagamento interamente a favore del genitore affidatario e collocatario (cfr. Cass. n. 4672 del 22/02/2025; Circolare n. 23/22). CP_2
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, in considerazione di tutti i criteri di cui al D.M. 55/2014 ed in particolare della bassa complessità della lite, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
2 Dispone l'affidamento super esclusivo della minore alla madre , con Persona_1 Parte_1 la quale vivrà, con facoltà di prendere decisioni ordinarie e straordinarie e/o di maggiore rilevanza per la figlia minore, ivi compreso il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità validi per l'espatrio;
Dispone visite libere tra padre e figlia, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della minore;
Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1 [...]
versando alla madre la somma mensile di euro 250,00 da versare anticipatamente entro il Per_1 giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna;
Dispone che l' proceda al versamento integrale dell'Assegno Unico a favore di;
CP_2 Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite da distrarsi a favore dell'erario, Controparte_1 che si liquidano in euro 2.700,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 05.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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