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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PALMA AMERIGO, Presidente e Relatore
SAVINO GAETANO, Giudice
MURANO ANTONIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 401/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Rappresentante_1 Service Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220250004057609000 REC.CREDITO.IMP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente, con sede in Lauria, il 9.10.25 proponeva tempestivo ricorso avverso il provvedimento di iscrizione nel ruolo n 2025/000106, esecutivo il 17/2/2025, trasfuso nella cartella di pagamento n.
09220250004057609000, notificata il 10.4.2025, con cui l'Ufficio ADE di Potenza procedeva al recupero di un credito di imposta già utilizzato in compensazione dalla ricorrente nell'anno di imposta 2022 ex art 38 bis dpr 600/73.
Con il ricorso avverso tale atto, la contribuente , premesso che con modello 24 in data 19 dicembre 2024 aveva proceduto ex art. 17 comma 2 dlgs 472/97 a pagare la somma di euro 8.477,81 irrogatale a titolo di sanzioni, invocava il proprio diritto al pagamento in misura ridotta di 1/3 delle sanzioni, possibilità disconosciuta invece dall'ADE che , appunto, con l'atto in contestazione, aveva avanzato la richiesta di pagamento per complessivi euro 25.433,44 anziché limitare la pretesa ad euro 16.955,63 in ragione di quanto già versato dalla ricorrente prima dello scadere dei termini per la proposizione del ricorso.
Si costituiva in giudizio l'AF adducendo la correttezza del proprio operato in quanto la società contribuente non aveva provveduto al pagamento per intero delle somme dovute come da normativa, non potendo ottenere legittimamente la agevolazione invocata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
Preliminarmente, occorre precisare che la società ricorrente non ha inteso impugnare nel merito l'atto impositivo, riconoscendone la legittimità della pretesa (cfr quanto espressamente riportato a pag. 4 del ricorso), dolendosi, invece, limitatamente alla richiesta di pagamento per intero delle somme a titolo di sanzione anziché nella misura agevolata con riduzione ad 1/3 in considerazione del pagamento (cd acquiescenza parziale) intervenuto ex comma 2 art 17 dlg 472/97 in data 19.12.204, ovvero prima dello spirare del termine per proporre ricorso che cadeva in data 20.12.24.
Pacifica e non contestata tra le parti, infatti, è la circostanza per la quale la società contribuente con modello
24 (cfr all. n. 3) provvedeva il 19.12.24 al pagamento della somma di euro 8.477,81 a titolo di sanzioni (cfr pag. 2 delle controdeduzioni).
Orbene, l'art. 38 bis del dpr n. 600/73 , introdotto dall'art. 1, comma 2, lett. B, dlgs 13/24, su cui si fonda l'atto di accertamento impugnato, richiama espressamente alla lett. B l'applicazione dell'art. 17 comma 2 del dlgs 472/97.
La precitata norma consente al contribuente di definire le sole sanzioni in misura agevolata (1/4 e non 1/3 come erroneamente indicato in ricorso laddove evidentemente ci si riferisce alla previsione di cui all'art. 2 comma 2 dlgs 462/97), ferma restando la possibilità di impugnare o meno l'atto impositivo.
Infatti, “in materia di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, l'adesione all'applicazione delle sanzioni in misura ridotta ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 definisce irrevocabilmente ogni questione inerente l'aspetto sanzionatorio del rapporto tributario in contestazione, precludendo all'amministrazione finanziaria di irrogare maggiori sanzioni ed al contribuente di ripetere le somme versate bonariamente, mentre non incide sul profilo meramente tributario del rapporto che, avendo una vicenda del tutto autonoma, può essere contestato, sicché va escluso che al pagamento della pena edittale in misura ridotta possa essere attribuito valore di acquiescenza al provvedimento impositivo. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che con la presentazione del ricorso, contestualmente al pagamento delle imposte e delle sanzioni ridotte, i contribuenti avessero posto in essere un comportamento concludente nel senso di voler insistere nella contestazione del tributo, pur avendo scelto di aderire precauzionalmente al profilo sanzionatorio, permanendo così intatto l'interesse ad agire indispensabile ex art. 100 c.p.c. ai fini dell'impugnazione dell'atto)” (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 6126 del
05/03/2021).
La SC di Cassazione con Ordin. N. 30884/21 ha precisato che la ratio di tale istituto (definizione delle sole sanzioni ex art 17 comma 2 dlgs 472/97) consiste nel consentire all'Erario di incassare in tempi rapidi, seppur in misura ridotta, le sanzioni irrogate al contribuente ed a questi di valutare, nello stesso termine, se proporre o meno ricorso sul merito della pretesa.
Quindi, non può trovare accoglimento la tesi difensiva dell'Ufficio secondo cui il contribuente avrebbe dovuto provvedere al pagamento dell'intera somma riportata nell'avviso impugnato, comprensiva anche del tributo evaso, al fine di beneficiare della definizione agevolata della sanzioni nella misura di ¼ perché in contrasto con il principio di diritto elaborato dalla SC di Cassazione nella richiamata Ordinanza, laddove, appunto, si riconosce il diritto del contribuente di corrispondere le sole sanzioni e presentare ricorso riguardo al merito della debenza del tributo ovvero ancora di pagare tributo e sanzioni ed impugnare con ricorso la pretesa del solo tributo senza che ciò equivalga, in assenza di apposita dichiarazione in tal senso, ad acquiescenza con cessazione della materia del contendere (cfr il caso specifico oggetto della pronunzia del giudice della nomofiliachia).
Tuttavia, va precisato che l'atto di recupero impugnato, a pag. 6, nel richiamare la possibilità di definire in via agevolata la pretesa con pagamento in misura ridotta delle sanzioni, espressamente prevede quale presupposto per ottener il beneficio la necessità di versare complessivamente le somme dovute non solo per le sanzioni ma anche gli interessi entro il termine per presentare ricorso, come lascia chiaramente intendere la congiunzione “e” interposta tra le sanzioni e interessi.
Nel caso di specie la società contribuente ha pacificamente versato in 19.12.24 sì la somma di euro 8.477,81 richiesta a titolo di sanzioni, ma non anche l'importo di ulteriori euro 1.704, 33 a titolo di interessi maturati nel relativo prospetto allegato, né ha dedotto della illegittimità di tale ulteriore previsione contenuta espressamente nell'atto di recupero in contrasto con la previsione di legge ex comma 2 art. 17 dlgs 472/97
e disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo.
Sulla base degli elementi appena esposti, si deve concludere nel senso della compiutezza delle informazioni fornite dall'Ufficio alla contribuente nel proprio atto di recupero ai fini dei presupposti necessari per ottenere correttamente l'invocata riduzione e la mancata contestazione in questa sede di tale espressa previsione.
Le spese del grado di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione del comportamento della contribuente che ha pagato le sanzioni irrogate seppur in misura non conforme all'atto impugnato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PALMA AMERIGO, Presidente e Relatore
SAVINO GAETANO, Giudice
MURANO ANTONIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 401/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Rappresentante_1 Service Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220250004057609000 REC.CREDITO.IMP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente, con sede in Lauria, il 9.10.25 proponeva tempestivo ricorso avverso il provvedimento di iscrizione nel ruolo n 2025/000106, esecutivo il 17/2/2025, trasfuso nella cartella di pagamento n.
09220250004057609000, notificata il 10.4.2025, con cui l'Ufficio ADE di Potenza procedeva al recupero di un credito di imposta già utilizzato in compensazione dalla ricorrente nell'anno di imposta 2022 ex art 38 bis dpr 600/73.
Con il ricorso avverso tale atto, la contribuente , premesso che con modello 24 in data 19 dicembre 2024 aveva proceduto ex art. 17 comma 2 dlgs 472/97 a pagare la somma di euro 8.477,81 irrogatale a titolo di sanzioni, invocava il proprio diritto al pagamento in misura ridotta di 1/3 delle sanzioni, possibilità disconosciuta invece dall'ADE che , appunto, con l'atto in contestazione, aveva avanzato la richiesta di pagamento per complessivi euro 25.433,44 anziché limitare la pretesa ad euro 16.955,63 in ragione di quanto già versato dalla ricorrente prima dello scadere dei termini per la proposizione del ricorso.
Si costituiva in giudizio l'AF adducendo la correttezza del proprio operato in quanto la società contribuente non aveva provveduto al pagamento per intero delle somme dovute come da normativa, non potendo ottenere legittimamente la agevolazione invocata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
Preliminarmente, occorre precisare che la società ricorrente non ha inteso impugnare nel merito l'atto impositivo, riconoscendone la legittimità della pretesa (cfr quanto espressamente riportato a pag. 4 del ricorso), dolendosi, invece, limitatamente alla richiesta di pagamento per intero delle somme a titolo di sanzione anziché nella misura agevolata con riduzione ad 1/3 in considerazione del pagamento (cd acquiescenza parziale) intervenuto ex comma 2 art 17 dlg 472/97 in data 19.12.204, ovvero prima dello spirare del termine per proporre ricorso che cadeva in data 20.12.24.
Pacifica e non contestata tra le parti, infatti, è la circostanza per la quale la società contribuente con modello
24 (cfr all. n. 3) provvedeva il 19.12.24 al pagamento della somma di euro 8.477,81 a titolo di sanzioni (cfr pag. 2 delle controdeduzioni).
Orbene, l'art. 38 bis del dpr n. 600/73 , introdotto dall'art. 1, comma 2, lett. B, dlgs 13/24, su cui si fonda l'atto di accertamento impugnato, richiama espressamente alla lett. B l'applicazione dell'art. 17 comma 2 del dlgs 472/97.
La precitata norma consente al contribuente di definire le sole sanzioni in misura agevolata (1/4 e non 1/3 come erroneamente indicato in ricorso laddove evidentemente ci si riferisce alla previsione di cui all'art. 2 comma 2 dlgs 462/97), ferma restando la possibilità di impugnare o meno l'atto impositivo.
Infatti, “in materia di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, l'adesione all'applicazione delle sanzioni in misura ridotta ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 definisce irrevocabilmente ogni questione inerente l'aspetto sanzionatorio del rapporto tributario in contestazione, precludendo all'amministrazione finanziaria di irrogare maggiori sanzioni ed al contribuente di ripetere le somme versate bonariamente, mentre non incide sul profilo meramente tributario del rapporto che, avendo una vicenda del tutto autonoma, può essere contestato, sicché va escluso che al pagamento della pena edittale in misura ridotta possa essere attribuito valore di acquiescenza al provvedimento impositivo. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che con la presentazione del ricorso, contestualmente al pagamento delle imposte e delle sanzioni ridotte, i contribuenti avessero posto in essere un comportamento concludente nel senso di voler insistere nella contestazione del tributo, pur avendo scelto di aderire precauzionalmente al profilo sanzionatorio, permanendo così intatto l'interesse ad agire indispensabile ex art. 100 c.p.c. ai fini dell'impugnazione dell'atto)” (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 6126 del
05/03/2021).
La SC di Cassazione con Ordin. N. 30884/21 ha precisato che la ratio di tale istituto (definizione delle sole sanzioni ex art 17 comma 2 dlgs 472/97) consiste nel consentire all'Erario di incassare in tempi rapidi, seppur in misura ridotta, le sanzioni irrogate al contribuente ed a questi di valutare, nello stesso termine, se proporre o meno ricorso sul merito della pretesa.
Quindi, non può trovare accoglimento la tesi difensiva dell'Ufficio secondo cui il contribuente avrebbe dovuto provvedere al pagamento dell'intera somma riportata nell'avviso impugnato, comprensiva anche del tributo evaso, al fine di beneficiare della definizione agevolata della sanzioni nella misura di ¼ perché in contrasto con il principio di diritto elaborato dalla SC di Cassazione nella richiamata Ordinanza, laddove, appunto, si riconosce il diritto del contribuente di corrispondere le sole sanzioni e presentare ricorso riguardo al merito della debenza del tributo ovvero ancora di pagare tributo e sanzioni ed impugnare con ricorso la pretesa del solo tributo senza che ciò equivalga, in assenza di apposita dichiarazione in tal senso, ad acquiescenza con cessazione della materia del contendere (cfr il caso specifico oggetto della pronunzia del giudice della nomofiliachia).
Tuttavia, va precisato che l'atto di recupero impugnato, a pag. 6, nel richiamare la possibilità di definire in via agevolata la pretesa con pagamento in misura ridotta delle sanzioni, espressamente prevede quale presupposto per ottener il beneficio la necessità di versare complessivamente le somme dovute non solo per le sanzioni ma anche gli interessi entro il termine per presentare ricorso, come lascia chiaramente intendere la congiunzione “e” interposta tra le sanzioni e interessi.
Nel caso di specie la società contribuente ha pacificamente versato in 19.12.24 sì la somma di euro 8.477,81 richiesta a titolo di sanzioni, ma non anche l'importo di ulteriori euro 1.704, 33 a titolo di interessi maturati nel relativo prospetto allegato, né ha dedotto della illegittimità di tale ulteriore previsione contenuta espressamente nell'atto di recupero in contrasto con la previsione di legge ex comma 2 art. 17 dlgs 472/97
e disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo.
Sulla base degli elementi appena esposti, si deve concludere nel senso della compiutezza delle informazioni fornite dall'Ufficio alla contribuente nel proprio atto di recupero ai fini dei presupposti necessari per ottenere correttamente l'invocata riduzione e la mancata contestazione in questa sede di tale espressa previsione.
Le spese del grado di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione del comportamento della contribuente che ha pagato le sanzioni irrogate seppur in misura non conforme all'atto impugnato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.