Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 1235
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Legittimità della pretesa impositiva per mancata agevolazione prima casa

    La Corte ha ritenuto che la contribuente avesse diritto all'agevolazione in quanto dimostrava la residenza anagrafica e la dimora abituale nell'immobile, non essendo più ostativa la diversa residenza del coniuge a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022.

  • Rigettato
    Infedeltà della dichiarazione IMU originaria

    La Corte ha ritenuto infondato questo motivo di appello, in quanto, escluso il presupposto impositivo, viene meno anche l'applicazione della sanzione per omesso versamento.

  • Rigettato
    Legittimità delle sanzioni irrogate

    La Corte ha ritenuto che, venendo meno il presupposto impositivo, venga meno anche l'applicazione della sanzione per l'omesso versamento.

  • Rigettato
    Vizio della sottoscrizione degli atti opposti

    La Corte ha ritenuto questa eccezione pretestuosa e smentita dalla documentazione, in quanto la firma autografa poteva essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, come previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza.

  • Accolto
    Illegittimità ed infondatezza della pretesa per carenza del presupposto

    La Corte ha ritenuto che la contribuente avesse diritto all'agevolazione in quanto dimostrava la residenza anagrafica e la dimora abituale nell'immobile, non essendo più ostativa la diversa residenza del coniuge a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022.

  • Accolto
    Inapplicabilità delle sanzioni applicate

    La Corte ha ritenuto che, venendo meno il presupposto impositivo, venga meno anche l'applicazione della sanzione per l'omesso versamento.

  • Accolto
    Carenza di motivazione in tema di colpevolezza delle sanzioni e determinazione della sanzione

    La Corte ha ritenuto che, venendo meno il presupposto impositivo, venga meno anche l'applicazione della sanzione per l'omesso versamento.

  • Altro
    Illegittimità della pretesa IMU anno 2015 per decadenza

    La Corte ha ritenuto che, venendo meno il presupposto impositivo per l'anno 2016, le doglianze relative ad altri anni di imposta, non esaminate in primo grado, restano assorbite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 1235
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1235
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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