Decreto cautelare 22 marzo 2023
Ordinanza cautelare 6 aprile 2023
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 17/04/2026, n. 6999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6999 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06999/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05001/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5001 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Grazia Mazzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
“del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-2022, Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica, nel pronunciarsi sull’istanza di trasferimento avanzata dal ricorrente, ha confermato l’impossibilità di movimentare l’Ufficiale presso gli Enti/Reparti ubicati nella città/provincia di Foggia per insussistenza di vacanze organiche compatibili con ruolo/grado e profilo professionale dello stesso e, altresì, per mancanza di vacanze organiche presso gli Enti ubicati nella provincia di Bari, presso i quali Enti, in considerazione delle esigenze di assistenza rappresentate, il -OMISSIS- inserito in “lista d’attesa” alla movimentazione esclusivamente per il proprio grado, ruolo e profilo professionale, secondo le modalità previste dalla vigente direttiva d’impiego, allorquando emergeranno utili vacanze organiche in linea con il suo grado, ruolo e profilo professionale;
- del prodromico provvedimento prot. n. -OMISSIS-2022, notificato in data 17.11.2022, con il quale l’Amministrazione ha comunicato, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 24/1990 ss.mm.ii., il preavviso di rigetto in relazione all’istanza di trasferimento a domanda presentata dal ricorrente ai sensi della legge n. 104/92, con foglio prot. n.-OMISSIS-2022 per gli Enti/Reparti ubicati nella provincia di Foggia; - di ogni altro atto precedente e successivo, connesso, presupposto e/o necessario, ancorché non conosciuto, comunque lesivo per il ricorrente e, in particolare, nei limiti dell’interesse “.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 27 marzo 2026 la dott.ssa LV IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe, relativi al diniego di trasferimento disposto nei suoi confronti dalla Direzione per l’impiego del personale militare dell’Aeronautica.
2. Il Ministero della difesa si è costituito per resistere al ricorso chiedendone il rigetto.
3. Con atto depositato il 20 marzo 2026 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso non nutrendo più interesse alla definizione dello stesso e chiesto l’estinzione del giudizio istaurato.
4. Il ricorso è passato in decisione all’udienza straordinaria del 27 marzo 2026.
5. L’atto di rinunzia non presenta le formalità di cui al comma 3 dell’art. 84 del codice del processo amministrativo, pertanto il Collegio, nel prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse formulata dal ricorrente, ritiene ai sensi del comma 4 dell’art. 84 del detto codice l’improcedibilità del ricorso.
6. Le spese, anche per tali ragioni, possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima- bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE AM, Presidente
LV IE, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Grauso, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV IE | SE AM |
IL SEGRETARIO