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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: LUBERTO VINCENZO, Presidente
LA ALESSANDRO, Relatore
GENISE ANGELO ANTONIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3627/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ricorrente 1 CF Ricorrente 1
-
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trebisacce - Ufficio Tributi 87075 Trebisacce CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore 2 CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2023 484 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.4.2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione ad adempiere di Sogert s.p.a. n. 2023/484 del 13.11.2023, notificata il 5.12.2023 e con la quale era stato intimato il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di IMU per l'anno 2015, chiedendone l'annullamento
Lamentava, in particolare: 1) il difetto di legittimazione attiva di Sogert s.p.a.; 2) la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione;
3) l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la prescrizione del credito.
Il Comune di Trebisacce, benché citato, non si costituiva in giudizio.
Sogert s.p.a. si costituiva in giudizio con memoria depositata il 15.11.2025 eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività e, nel merito, chiedendone il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata da
Sogert s.p.a.
L'agente della riscossione formula l'eccezione deducendo “[..] il ricorso è stato notificato in data 09.01.2024
e, quindi, quando l'istituto del reclamo - mediazione era stato abrogato e, pertanto, lo stesso doveva essere iscritto al ruolo entro il termine di 30 giorni, termine che non è stato minimamente rispettato. [..] Come anticipato, il ricorrente provvedeva alla notifica del ricorso in data 09.01.2024. Il termine per il deposito del ricorso spirava in data 08.02.2024; mentre il ricorrente provvedeva all'iscrizione a ruolo del ricorso solo in data 12.04.2024 [..]” (così alla pag. 2 della memoria).
Sennonché, osserva la Corte, che il ricorso è stato notificato il 18.12.2023 e non già il 9.2.2024 (cfr. ricevuta
PEC) sicchè non opera nella specie la modifica normativa dell'abrogazione dell'istituto del reclamo disposta dall'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 e pertanto il deposito del ricorso avvenuto il 12.4.2024 è stato eseguito nel rispetto del termine di cui all'art. 22 D. Lgs. n. 546/1992.
Tanto precisato, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto. Non coglie nel segno la doglianza sul ritenuto difetto di legittimazione attiva di Sogert s.p.a.
Contesta, nello specifico, parte ricorrente che "[..] l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, giusta comunicazione prot. N° 20859 del 16.11.2020, riguarda il periodo 2020/2024. Nel caso di specie viene richiesto il pagamento IMU per gli anni 2015 e quindi antecedenti,non compresi nell'incarico per la riscossione coattiva, per cui l'intimazione deve ritenersi priva nulla e priva di efficacia per mancanza di affidamento e che determina il difetto di legittimazione attiva [..]" (cfr. pag. 2 del ricorso).
Il proposito deve, tuttavia, rilevarsi che è documentato (cfr. contratto dell'1.9.2021) l'affidamento a Sogert s.
p.a. soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1 D. Lgs. 446/1997 - da parte del Comune di
-
Trebisacce del servizio relativo all'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, sicchè ciò che conta è che l'atto della riscossione sia stato posto in essere successivamente al conferimento (e in forza di questo), irrilevante essendo invece la annualità del tributo in relazione al quale è stato emesso l'atto.
Neppure è meritevole di accoglimento la censura sul difetto di motivazione.
L'atto impugnato contiene, invero, il riferimento all'Ente creditore, alla natura del tributo, all'annualità, al presupposto avviso di accertamento ed agli importi da pagare sicchè sono adeguatamente esposte le ragioni della pretesa creditoria in modo da consentire al contribuente una compiuta difesa, come è avvenuto nella specie.
Da respingere, infine, anche la doglianza sulla omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto e sulla prescrizione del tributo.
Ed invero, Sogerts.p.a. ha provato che l'avviso di accertamento esecutivo n. 4125- esplicitamente richiamato nell'intimazione ad adempiere opposta - è stato notificato il 23.12.2020 (cfr. avviso di ricevimento) e da tale notifica e sino a quella dell'atto qui opposto (avvenuta il 5.12.2023) non è decorso il termine quinquennale, applicabile ai tributo locali.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e Sogert s.p.a. seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre nulla deve essere deciso per quelle relative ai rapporti con il Comune di
Trebisacce stante la contumacia della parte.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di Sogert s.p.a. che liquida in complessive € 2.905,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta;
nulla per le spese di lite relative ai rapporti con il Comune di Trebisacce.
Così deciso in Cosenza, 15 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Alessandro LA Dott. Vincenzo LUBERTO
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: LUBERTO VINCENZO, Presidente
LA ALESSANDRO, Relatore
GENISE ANGELO ANTONIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3627/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ricorrente 1 CF Ricorrente 1
-
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trebisacce - Ufficio Tributi 87075 Trebisacce CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore 2 CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2023 484 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.4.2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione ad adempiere di Sogert s.p.a. n. 2023/484 del 13.11.2023, notificata il 5.12.2023 e con la quale era stato intimato il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di IMU per l'anno 2015, chiedendone l'annullamento
Lamentava, in particolare: 1) il difetto di legittimazione attiva di Sogert s.p.a.; 2) la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione;
3) l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la prescrizione del credito.
Il Comune di Trebisacce, benché citato, non si costituiva in giudizio.
Sogert s.p.a. si costituiva in giudizio con memoria depositata il 15.11.2025 eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività e, nel merito, chiedendone il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata da
Sogert s.p.a.
L'agente della riscossione formula l'eccezione deducendo “[..] il ricorso è stato notificato in data 09.01.2024
e, quindi, quando l'istituto del reclamo - mediazione era stato abrogato e, pertanto, lo stesso doveva essere iscritto al ruolo entro il termine di 30 giorni, termine che non è stato minimamente rispettato. [..] Come anticipato, il ricorrente provvedeva alla notifica del ricorso in data 09.01.2024. Il termine per il deposito del ricorso spirava in data 08.02.2024; mentre il ricorrente provvedeva all'iscrizione a ruolo del ricorso solo in data 12.04.2024 [..]” (così alla pag. 2 della memoria).
Sennonché, osserva la Corte, che il ricorso è stato notificato il 18.12.2023 e non già il 9.2.2024 (cfr. ricevuta
PEC) sicchè non opera nella specie la modifica normativa dell'abrogazione dell'istituto del reclamo disposta dall'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 e pertanto il deposito del ricorso avvenuto il 12.4.2024 è stato eseguito nel rispetto del termine di cui all'art. 22 D. Lgs. n. 546/1992.
Tanto precisato, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto. Non coglie nel segno la doglianza sul ritenuto difetto di legittimazione attiva di Sogert s.p.a.
Contesta, nello specifico, parte ricorrente che "[..] l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, giusta comunicazione prot. N° 20859 del 16.11.2020, riguarda il periodo 2020/2024. Nel caso di specie viene richiesto il pagamento IMU per gli anni 2015 e quindi antecedenti,non compresi nell'incarico per la riscossione coattiva, per cui l'intimazione deve ritenersi priva nulla e priva di efficacia per mancanza di affidamento e che determina il difetto di legittimazione attiva [..]" (cfr. pag. 2 del ricorso).
Il proposito deve, tuttavia, rilevarsi che è documentato (cfr. contratto dell'1.9.2021) l'affidamento a Sogert s.
p.a. soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1 D. Lgs. 446/1997 - da parte del Comune di
-
Trebisacce del servizio relativo all'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, sicchè ciò che conta è che l'atto della riscossione sia stato posto in essere successivamente al conferimento (e in forza di questo), irrilevante essendo invece la annualità del tributo in relazione al quale è stato emesso l'atto.
Neppure è meritevole di accoglimento la censura sul difetto di motivazione.
L'atto impugnato contiene, invero, il riferimento all'Ente creditore, alla natura del tributo, all'annualità, al presupposto avviso di accertamento ed agli importi da pagare sicchè sono adeguatamente esposte le ragioni della pretesa creditoria in modo da consentire al contribuente una compiuta difesa, come è avvenuto nella specie.
Da respingere, infine, anche la doglianza sulla omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto e sulla prescrizione del tributo.
Ed invero, Sogerts.p.a. ha provato che l'avviso di accertamento esecutivo n. 4125- esplicitamente richiamato nell'intimazione ad adempiere opposta - è stato notificato il 23.12.2020 (cfr. avviso di ricevimento) e da tale notifica e sino a quella dell'atto qui opposto (avvenuta il 5.12.2023) non è decorso il termine quinquennale, applicabile ai tributo locali.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e Sogert s.p.a. seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre nulla deve essere deciso per quelle relative ai rapporti con il Comune di
Trebisacce stante la contumacia della parte.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di Sogert s.p.a. che liquida in complessive € 2.905,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta;
nulla per le spese di lite relative ai rapporti con il Comune di Trebisacce.
Così deciso in Cosenza, 15 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Alessandro LA Dott. Vincenzo LUBERTO