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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/06/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai Magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice relatore/estensore dott. Salvatore Regasto Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 550/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza del
20.5.2025, ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c. e promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Castel San Giorgio Parte_1 C.F._1
(SA), via Rescigno n. 19, presso lo studio dell'avv. Vincenzo D'Auria, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Bologna, Controparte_1 C.F._2 via Nazario Sauro n. 1/2, presso lo studio dell'avv. Domenico Di Berardino, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.5.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473 bis.39 c.p.c. depositato in data 17.5.2023 e ritualmente notificato, e iscritto al n. 550/2023 R.G., conveniva in giudizio per ottenere la piena Parte_1 Controparte_1 ottemperanza della sentenza n. 83/2023 emessa il 16.1.2023 dal Tribunale di Vicenza nella parte relativa al diritto di frequentazione padre figlie, chiedendo che venisse imposto alla resistente il rispetto delle condizioni della predetta sentenza, con ammonimento per la cessazione dei comportamenti ostativi alla frequentazione e con condanna al risarcimento dei danni, quantificati in euro 50.000,00. Esponeva, in particolare, il ricorrente che in seguito alla separazione, la sig.ra CP_1 aveva in tutti i modi ostacolato i rapporti e la frequentazione del padre con le figlie, regolamentata nella sentenza del Tribunale di Vicenza con modalità protette e con il supporto dei servizi sociali.
Instaurato il contraddittorio resisteva in giudizio , la quale, nel merito, contestava Controparte_1
l'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, sostenendo che le circostanze allegate dalla controparte non erano veritiere, avendo il ricorrente omesso di specificare la vera ragione dei complessi rapporti tra le parti, ossia il comportamento aggressivo e violento, cristallizzato in una misura cautelare nel divieto di avvicinamento alla persona offesa e in una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 572 c.p.. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda La controversia veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e allegata ai rispettivi fascicoli e una consulenza sociopedagogica espletata dalla dott.ssa
[...]
. Per_1
All'udienza del 20.5.2025, il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non può essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
Ed invero, la riforma Cartabia ha sostituito il previgente articolo 709-ter c.p.c. prevedendo all'articolo
473 bis.39 c.p.c. che "in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: ammonire il genitore inadempiente;
individuare ai sensi dell'articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Nei casi di cui al primo comma, Controparte_2 il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari”.
L'obiettivo è, dunque, quello di garantire un rimedio effettivo e tempestivo alla violazione, da parte di un genitore, dei diritti del minore o delle condizioni di affidamento ed esercizio delle responsabilità genitoriali.
Per l'applicazione dei provvedimenti citati non occorre provare il pregiudizio causato al minore: infatti, l'avere ostacolato il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e regolazione delle responsabilità genitoriali stabilite da un provvedimento giudiziale di per sé giustifica l'irrogazione della condanna.
Il giudice può adottare anche d'ufficio, cioè anche senza un'esplicita domanda di parte, modifiche al provvedimento che regola i rapporti tra i genitori e i figli, nonché adottare i provvedimenti di ammonizione e di condanna del genitore che arreca pregiudizio al minore o ostacola il corretto svolgimento delle modalità di affidamento ed esercizio delle responsabilità genitoriali.
Ciò vale anche per inadempimenti del genitore di natura economica.
In un contesto di gravi inadempienze o violazioni, il giudice potrà alternativamente o congiuntamente: ammonire il genitore inadempiente, cioè, invitare il genitore ad astenersi dai comportamenti censurati e avvisarlo delle conseguenze giuridiche in caso di prosecuzione di tali comportamenti;
individuare la somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento ("astreinte"). Il giudice determina l'ammontare della somma dovuta per ogni violazione/inosservanza/ritardo tenuto conto: del valore della controversia;
della natura della prestazione dovuta;
del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento; del danno quantificato o prevedibile;
e di ogni altra circostanza utile;
condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa, da un minimo di 75 euro a un massino di 5.000 euro a favore di Controparte_2
Il giudice può condannare il genitore inadempiente al risarcimento del danno causato con i propri comportamenti: in favore dell'altro genitore, su esplicita domanda di parte;
a favore del minore, anche d'ufficio, cioè senza la necessità di una domanda di parte. Per stabilire la misura del risarcimento, il giudice dovrà tenere conto: della gravità dell'inadempimento agli obblighi familiari da parte del genitore;
del complessivo disvalore dei comportamenti adottati;
dell'entità della violazione ommessa;
del grado di colpevolezza del genitore inadempiente;
dei vantaggi conseguiti per gli inadempimenti/violazioni; delle condizioni complessive delle parti.
Ciò detto in termini generali, va rilevato che all'esito dell'istruttoria, invero, ed in particolare della consulenza disposta dal Tribunale, è emerso che il mancato rispetto del calendario degli incontri non può essere ascritto al comportamento della resistente, dal momento che già nella relazione dei servizi sociali del 3.2.2022 (cfr. doc. n. 10 della produzione della resistente) si legge la proposta di momentanea sospensione degli incontri protetti;
ancora, nella relazione depositata il 4.7.2023, prot.
3982, i servizi sociali affermano che “gli incontri potrebbero rivelarsi pregiudizievoli alla sana crescita e sviluppo delle minori”.
Tali conclusioni erano motivate ed argomentata a causa della forte avversione, reticenza ed opposizione della figlia maggiore ad incontrare il padre. Per_2
Ancora, è opportuno dare atto delle risultanze della CTU espletata nel corso del giudizio, all'esito della quale è emerso che “entrambi i genitori dovrebbero lavorare maggiormente sulla consapevolezza genitoriale” e, soprattutto, che il criterio dell'accesso (ovvero la capacità nei genitori di favorire l'accesso all'altro genitore, attraverso la cooperazione e la collaborazione) risulta poco rispettato da parte di entrambi.
Dall'esame della complessa vicenda familiare, in definitiva, è emerso che il rifiuto delle bambine non può essere ricondotto univocamente ad una grave inadempienza materna, proprio perché il criterio dell'accesso – parametro fondamentale per la costruzione di rapporti sani tra entrambi i genitori e i figli minori – non è osservato da nessuno dei due. La domanda, quindi, deve essere respinta, non avendo il ricorrente allegato e dimostrato la sussistenza delle condizioni per applicare la sanzione nei confronti dalla resistente e per imporle di dare attuazione ad un provvedimento che, a ben vedere, è stato disatteso su iniziativa degli stessi servizi sociali che avevano in carico le minori. Peraltro, sia dalle relazioni informative dei Servizi Sociali, sia dalla consulenza tecnica espletata emerge in modo incontestabile l'elevata conflittualità tra i due genitori e la totale assenza di comunicazione tra gli stessi.
Deve essere altresì rigettata la richiesta avanzata da di risarcimento dei danni nei Parte_1 riguardi della resistente, che non può trovare accoglimento non essendo stato provato che le condotte della abbiano determinato ripercussioni pregiudizievoli concrete sull'esistenza del ricorrente CP_1
o su quella delle figlie minori.
In definitiva, entrambe le domande del ricorrente non possono essere accolte e vanno, pertanto, rigettate.
Di conseguenza, occorre innanzi tutto prendere atto del rifiuto delle bambine, che rende difficoltosa la concreta realizzazione della ripresa degli incontri.
Ad ogni modo, stante la peculiarità della situazione, appare necessario confermare l'intervento dei
Servizi Sociali territorialmente competenti (quelli di San Pietro a Maida), al fine di monitorare la situazione delle minori e sostenere tutte le azioni utili a recuperare il benessere psico - fisico delle stesse e di assicurare costante monitoraggio delle relazioni padre figlie, su eventuali condotte dei genitori nocive per il minore da segnalare tempestivamente all'autorità giudiziaria competente, segnalando eventuali criticità al Tribunale per i Minorenni di Catanzaro. I servizi sociali dovranno quindi organizzare nuovamente un calendario di incontri tra le minori ed il padre, ancora in modalità protetta. Ad ogni modo, i Servizi Sociali già incaricati dovranno effettuare: 1) percorsi di sostegno alla genitorialità individuali;
2) interventi sulla conflittualità delle parti per attenuarne le tensioni e favorire il ripristino di un dialogo e della relativa comunicazione;
3) sostegno psicologico alle minori ove ritenuto necessario, al fine di favorire la ripresa dei rapporti;
4) una relazione informativa sulla situazione del nucleo familiare in questione e sulle condizioni delle minori con cadenza semestrale.
Quanto al governo delle spese di lite, in considerazione dei rapporti tra le parti, si ritiene di compensarle integralmente.
Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda di;
Parte_1
2) i Servizi Sociali già incaricati dovranno proseguire nel monitoraggio delle relazioni genitoriali e familiari e segnalare tempestivamente alla Procura della repubblica presso il Tribunale per i Minorenni qualsiasi comportamento ritenuto nocivo per le minori. In particolare, i Servizi Sociali di San Pietro a
Maida dovranno offrire alle parti: 1) percorsi di sostegno alla genitorialità individuali;
2) interventi sulla conflittualità delle parti per attenuarne le tensioni e favorire il ripristino di un dialogo e della relativa comunicazione;
3) sostegno psicologico alle minori;
4) organizzare il calendario di incontri a cadenza quindicinale per la ripresa della frequentazione tra il padre e le figlie minori;
5) una relazione informativa sulla situazione del nucleo familiare in questione e sulle condizioni delle minori a seguito dell'avvio degli incontri con cadenza semestrale;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
4) pone a carico del ricorrente le spese della CTU, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del
22.5.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Teresa Valeria Grieco Giovanni Garofalo