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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 5063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5063 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4005/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4005/2021
Promossa da sito in Battipaglia alla via Del Centenario, 36 (c.f. Parte_1
), in persona dell'amm.re p.t., sig. rapp.to e difeso P.IVA_1 Parte_2 dall'avv. Monica Solimo in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e presso il cui studio elett.te domicilia sito in
Battipaglia, alla via Colombo, 23,
-opponente-
Contro
p. iva in persona del legale rapp.te ed amm.re unico CP_1 P.IVA_2 sig. rapp.ta e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso per CP_2 decreto ingiuntivo, dall'avv. Coiro Fernando e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Eboli (SA), al Viale Giovanni Amendola, 33,
-opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il in persona Parte_1 dell'amm.re, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 781/2021 – r.g.
n. 1361/2021 con il quale veniva ingiunto al pagamento della somma di € 5.521,86,
pagina 1 di 4 oltre interessi e spese di procedura, in favore della , per omesso Controparte_3 pagamento di fatture.
A sostegno dell'opposizione deduceva che la , con la quale era stato Parte_3 stipulato contratto di appalto per la pulizia delle scale del Fabbricato non si Pt_1 atteneva agli obblighi di cui al contratto, in particolare offriva prestazioni scadente, determinando, con il passare del tempo, incrostature e bordure, rimovibili solo con l'orsatura delle superficie;
che la frequenza nelle pulizie non avveniva nei giorni e negli orari stabiliti, saltando spesso il turno settimanale, determinando, tale disservizio, un malcontento all'interno del Condominio e, che, nonostante più volte comunicato al legale rapp.te, non ha sortito alcun effetto, anzi abbandonando il
Condominio durante il periodo del lockdown, tanto premesso conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale di Salerno, la ditta in persona del legale CP_1 rapp.te p.t., per ivi sentir accertare e dichiarare che nulla deve alla opposta per grave inadempimento e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e alle spese di lite.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa del 19/08/2021, si costituiva la CP_1
in persona del legale rapp.te e amm.re unico sig. deducendo che
[...] CP_2 in 20 anni di servizio presso il predetto mai ha ricevuto Parte_1 contestazioni o richiami per il servizio reso che, solo a seguito dell'affissione dell'avviso dove comunicava la sospensione del servizio di pulizia a far data dal
01/05/2020 per il mancato pagamento delle fatture, riceveva una PEC a firma dell'amministratore p.t. che manifestava il proprio disappunto per la comunicazione pubblicata e, per la prima volta in 20 anni di lavoro informava dei presunti disservizi, tanto premesso concludeva, in via principale, per il rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 5.521,86, oltre interessi e spese di procedimento con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, in via subordinata concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Non veniva svolta attività istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione veniva rinviata per la discussione con concessione di termine per deposito di note conclusionali.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni. pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di rappresentanza dell'amministratore sollevata da parte opposta.
Tale eccezione è infondata.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, l'amministratore del
è legittimato ad opporsi a un decreto ingiuntivo notificato al Parte_1
i debiti legati alla gestione ordinaria, senza bisogno di autorizzazione Parte_4 assembleare in quanto rientra nelle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c.
Nel merito, l'opposizione è infondata.
È pacifico che nell'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un giudizio ordinario dove l'onere della prova spetta al creditore “opposto” che deve provare pienamente il proprio credito come attore sostanziale, mentre il debitore “opponente”deve provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi, ma una contestazione generica non basta.
Dalla documentazione versata in atti si è potuto accertare che in data 26/04/2000 veniva stipulato tra le parti in causa contratto d'Appalto per il servizio di pulizia per un importo di € 620,00 IVA compresa, fornendo così parte opposta la fonte del credito azionato.
Parte opponente non ha disconosciuto il contratto di pulizia ma ha contestato le prestazioni per come eseguite, ritenendole scadenti oltre che non avvenivano come contrattualmente pattuito.
Orbene, tali contestazioni risultano mosse solo a seguito di affissione da parte opposta della sospensione del servizio nonostante che il rapporto fosse in essere da diversi anni, infatti non risultano in atti precedenti contestazioni che, comunque, trattasi di contestazioni alquanto generiche e, soprattutto, prive di riscontro probatorio, in corso di causa, di quanto lamentato.
Pertanto, parte opposta ha assolto l'onere che le incombeva mediante la produzione del contratto e fatture, al contrario l'opponente si è limitato a Parte_1 contestazioni generiche e, comunque, non provate.
Per cui, in conclusione, l'opposizione va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4005/2021 r.g. tra sito in Battipaglia alla Parte_1 via Del Centenario, 36, in persona dell'amm.re p.t., sig. –opponente- Parte_2
e in persona del legale rapp.te ed amm.re unico sig. – CP_1 CP_2 opposto- ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 781/2021 –
r.g. n. 1361/2021, reso dal Tribunale di Salerno in data 25/03/2021;
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
145,50 per esborsi ed € 1.250,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge, in favore del procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario.
Salerno, lì 11/12/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4005/2021
Promossa da sito in Battipaglia alla via Del Centenario, 36 (c.f. Parte_1
), in persona dell'amm.re p.t., sig. rapp.to e difeso P.IVA_1 Parte_2 dall'avv. Monica Solimo in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e presso il cui studio elett.te domicilia sito in
Battipaglia, alla via Colombo, 23,
-opponente-
Contro
p. iva in persona del legale rapp.te ed amm.re unico CP_1 P.IVA_2 sig. rapp.ta e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso per CP_2 decreto ingiuntivo, dall'avv. Coiro Fernando e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Eboli (SA), al Viale Giovanni Amendola, 33,
-opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il in persona Parte_1 dell'amm.re, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 781/2021 – r.g.
n. 1361/2021 con il quale veniva ingiunto al pagamento della somma di € 5.521,86,
pagina 1 di 4 oltre interessi e spese di procedura, in favore della , per omesso Controparte_3 pagamento di fatture.
A sostegno dell'opposizione deduceva che la , con la quale era stato Parte_3 stipulato contratto di appalto per la pulizia delle scale del Fabbricato non si Pt_1 atteneva agli obblighi di cui al contratto, in particolare offriva prestazioni scadente, determinando, con il passare del tempo, incrostature e bordure, rimovibili solo con l'orsatura delle superficie;
che la frequenza nelle pulizie non avveniva nei giorni e negli orari stabiliti, saltando spesso il turno settimanale, determinando, tale disservizio, un malcontento all'interno del Condominio e, che, nonostante più volte comunicato al legale rapp.te, non ha sortito alcun effetto, anzi abbandonando il
Condominio durante il periodo del lockdown, tanto premesso conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale di Salerno, la ditta in persona del legale CP_1 rapp.te p.t., per ivi sentir accertare e dichiarare che nulla deve alla opposta per grave inadempimento e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e alle spese di lite.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa del 19/08/2021, si costituiva la CP_1
in persona del legale rapp.te e amm.re unico sig. deducendo che
[...] CP_2 in 20 anni di servizio presso il predetto mai ha ricevuto Parte_1 contestazioni o richiami per il servizio reso che, solo a seguito dell'affissione dell'avviso dove comunicava la sospensione del servizio di pulizia a far data dal
01/05/2020 per il mancato pagamento delle fatture, riceveva una PEC a firma dell'amministratore p.t. che manifestava il proprio disappunto per la comunicazione pubblicata e, per la prima volta in 20 anni di lavoro informava dei presunti disservizi, tanto premesso concludeva, in via principale, per il rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 5.521,86, oltre interessi e spese di procedimento con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, in via subordinata concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Non veniva svolta attività istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione veniva rinviata per la discussione con concessione di termine per deposito di note conclusionali.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni. pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di rappresentanza dell'amministratore sollevata da parte opposta.
Tale eccezione è infondata.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, l'amministratore del
è legittimato ad opporsi a un decreto ingiuntivo notificato al Parte_1
i debiti legati alla gestione ordinaria, senza bisogno di autorizzazione Parte_4 assembleare in quanto rientra nelle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c.
Nel merito, l'opposizione è infondata.
È pacifico che nell'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un giudizio ordinario dove l'onere della prova spetta al creditore “opposto” che deve provare pienamente il proprio credito come attore sostanziale, mentre il debitore “opponente”deve provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi, ma una contestazione generica non basta.
Dalla documentazione versata in atti si è potuto accertare che in data 26/04/2000 veniva stipulato tra le parti in causa contratto d'Appalto per il servizio di pulizia per un importo di € 620,00 IVA compresa, fornendo così parte opposta la fonte del credito azionato.
Parte opponente non ha disconosciuto il contratto di pulizia ma ha contestato le prestazioni per come eseguite, ritenendole scadenti oltre che non avvenivano come contrattualmente pattuito.
Orbene, tali contestazioni risultano mosse solo a seguito di affissione da parte opposta della sospensione del servizio nonostante che il rapporto fosse in essere da diversi anni, infatti non risultano in atti precedenti contestazioni che, comunque, trattasi di contestazioni alquanto generiche e, soprattutto, prive di riscontro probatorio, in corso di causa, di quanto lamentato.
Pertanto, parte opposta ha assolto l'onere che le incombeva mediante la produzione del contratto e fatture, al contrario l'opponente si è limitato a Parte_1 contestazioni generiche e, comunque, non provate.
Per cui, in conclusione, l'opposizione va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4005/2021 r.g. tra sito in Battipaglia alla Parte_1 via Del Centenario, 36, in persona dell'amm.re p.t., sig. –opponente- Parte_2
e in persona del legale rapp.te ed amm.re unico sig. – CP_1 CP_2 opposto- ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 781/2021 –
r.g. n. 1361/2021, reso dal Tribunale di Salerno in data 25/03/2021;
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
145,50 per esborsi ed € 1.250,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge, in favore del procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario.
Salerno, lì 11/12/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
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