Art. 21. (Disposizioni finali)
Restano in vigore le norme della legge 18 dicembre 1973, n. 880 , e della legge 2 agosto 1975, n. 393 .
Restano altresi' in vigore le norme della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, sempreche' non siano incompatibili con quelle della presente legge ed intendendosi la espressione "licenza edilizia" sostituita dall'espressione "concessione".
Restano in vigore le norme della legge 18 dicembre 1973, n. 880 , e della legge 2 agosto 1975, n. 393 .
Restano altresi' in vigore le norme della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, sempreche' non siano incompatibili con quelle della presente legge ed intendendosi la espressione "licenza edilizia" sostituita dall'espressione "concessione".