Articolo 21 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10
Articolo 20Articolo 22
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30 gennaio 1977
Art. 21. (Disposizioni finali)

Restano in vigore le norme della legge 18 dicembre 1973, n. 880 , e della legge 2 agosto 1975, n. 393 .
Restano altresi' in vigore le norme della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, sempreche' non siano incompatibili con quelle della presente legge ed intendendosi la espressione "licenza edilizia" sostituita dall'espressione "concessione".
Entrata in vigore il 30 gennaio 1977
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