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30 gennaio 1977
30 gennaio 1977
Art. 21. (Disposizioni finali)
Restano in vigore le norme della legge 18 dicembre 1973, n. 880 , e della legge 2 agosto 1975, n. 393 .
Restano altresi' in vigore le norme della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, sempreche' non siano incompatibili con quelle della presente legge ed intendendosi la espressione "licenza edilizia" sostituita dall'espressione "concessione".
Restano in vigore le norme della legge 18 dicembre 1973, n. 880 , e della legge 2 agosto 1975, n. 393 .
Restano altresi' in vigore le norme della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, sempreche' non siano incompatibili con quelle della presente legge ed intendendosi la espressione "licenza edilizia" sostituita dall'espressione "concessione".
Commentario • 1
- 1. La Cassazione sui principi in materia di nullità urbanisticaDott. Gustavo Mazzella · https://www.iusinitinere.it/ · 4.8824234
[…]
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Giurisprudenza • 10
- 1. Corte Cost., sentenza 14/03/1984, n. 68Provvedimento: […] nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 15 e 21 legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilità dei suoli) promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1977 dal TAR per la Calabria sul ricorso proposto dalla Soc. SICE c/Sindaco del Comune di Reggio Calabria, iscritta al n. 487 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 347 del 1977. […] Nell'ordinanza di rimessione, premesso quanto sopra, si afferma che gli artt. 15 e 21 della legge n. 10 del 1977 danno carattere retroattivo alle nuove sanzioni previste, così ponendosi in contrasto con l'art. 25 della Costituzione che vieterebbe la retroattività non soltanto delle norme penali, ma di tutte le norme punitive.Leggi di più...
- asserita retroattivita'·
- questione di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 25 cost.·
- sanzioni·
- sent. 68/84. edilizia·
- non fondatezza.