Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00326/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00581/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 581 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-/2024 del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, pubblicata in data 11 giugno 2024.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa RI LU TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato in data 8 aprile 2025 e depositato il 17 aprile 2025, il deducente - che espone di essere -OMISSIS- Arma dei Carabinieri (in congedo), il quale dal mese di agosto del 2004 al mese di giugno del 2005 ha partecipato ad una missione internazionale di pace in Kosovo - agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-/2024, con cui il Tribunale di Bari si è così pronunciato:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, riconosce il ricorrente quale soggetto “equiparato” alle vittime del dovere;
2) condanna i Ministero dell’Interno al pagamento:
- della speciale elargizione, prevista dal punto 1, lettera a) dell’art. 4, del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 e successive modificazioni, calcolata sulla invalidità complessiva del 85%, oltre rivalutazione di legge;
- dell’assegno vitalizio previsto dal punto 1, lettera b) dell’art. 4, del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 e successive modificazioni, soggetto a perequazione automatica, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dal dovuto al soddisfo;
- dello speciale assegno vitalizio di € 1.033,00, di cui all’art. 5, comma 3, Legge 3 agosto 2004 n. 206, soggetto a perequazione automatica, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dal dovuto al soddisfo.
1.1 - Si è costituito in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale Erariale, il Ministero dell’Interno.
1.2 - Con istanza di passaggio in decisione del 26 settembre 2025, parte ricorrente ha rappresentato che con Decreto nr. Ass/-OMISSIS- emesso dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, datato 07.05.2025 (notificato a parte ricorrente in data 22.05.2025 con atto recante prot. nr. -OMISSIS- emesso dal Ministero dell’Interno – Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza – Servizio assistenza e attività sociali) è stata concessa (e successivamente liquidata) la dovuta Speciale Elargizione, nonché, concessi (e successivamente liquidati) l’Assegno Vitalizio e lo Speciale Assegno Vitalizio. Ha insistito per la condanna alle spese in considerazione della virtuale soccombenza del Ministero resistente, tenuto conto che il sopracitato Decreto è intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso de quo (il provvedimento, datato 07.05.2025, è stato notificato solo in data 22.05.2025 mentre il ricorso iscritto in data 17.04.2025).
Ha depositato in giudizio i relativi decreti ministeriali.
1.3 - All’udienza in camera di consiglio del 25 febbraio 2026, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Sul ricorso di ottemperanza, di cui in epigrafe, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione delle circostanze rappresentate e documentate con la succitata istanza di passaggio in decisione del 26 settembre 2025.
3. - Sussistono i presupposti di legge (la complessiva evoluzione procedimentale e processuale della vicenda in questione) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso, di cui in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EO ET, Presidente
RI LU TO, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI LU TO | EO ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.