Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia ed il Libano per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea, conclusa a Beirut il 9 giugno 1966.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia ed il Libano per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea, conclusa a Beirut il 9 giugno 1966.