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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 09/01/2026, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 191/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
CR GI, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1900/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 3 CF Difensore 3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV PRESA CAR n. 09437202400102240000 TRIBUTI COMUN
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6890/2025 depositato il 26/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 20.3.2025, notificato alla sola Agenzia Entrate Riscossione, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di presa in carico descritto in epigrafe emesso da Agenzia Entrate
Riscossione, per un valore di causa di €. 843,98.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato a cagione dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento cui esso fa riferimento. Eccepiva conseguentemente la prescrizione dei relativi debiti.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che evidenziava la violazione della norma di cui all'art 14 comma
6 bis del Dlgs n. 546/1992 per avere parte ricorrente omesso di convenire in giudizio l'ente impositore.
Chiedeva disporsi l'integrazione del contraddittorio, nel merito concludendo per il rigetto del ricorso perché infondato.
All'udienza del 7.7.2025 la Corte emetteva la seguente ordinanza:" Visto l'art 14 comma 6 -bis del Dlgs. N.
546/1992, come introdotto dal Dlgs 30.12.2023 n. 220 che recita: « In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.»>
Considerato che
con il ricorso in esame si eccepisce, fra l'altro, anche l'omessa notificazione dell'avviso di accertamento al quale fa riferimento il provvedimento impugnato;
Ritenuto che
il medesimo ricorso è stato proposto solo nei confronti del concessionario per la riscossione e non anche nei confronti dell'ente impositore che ha emesso l'atto impositivo di cui sopra;
Considerato che
, ai sensi della disposizione sopra citata, deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore;
P.Q.M.
Dispone che, a cura del ricorrente, sia integrato il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, assegnando per l'incombente il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la causa all'udienza del 24.11.2025 ore 16,00"
Parte ricorrente ottemperava in data 16.7.2025, depositando agli atti del presente procedimento solo in data odierna, dunque assai tardivamente, la relativa documentazione. Essa, non consistendo in documentazione probatoria, ma solo nella produzione della prova dell'ottemperanza all'ordinanza sopra indicata, deve essere valutata ai fini dell'ammissibilità del ricorso, pur essendo stata inserita nel portale telematico solo in data odierna.
Il Comune di Reggio Calabria non si costituiva.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso deve essere accolto, difettando in atti la prova della notifica dell'atto impositivo al quale l'avviso impugnato fa riferimento. Quest'ultimo risulta pertanto illegittimamente emesso e deve essere annullato.
Le spese devono essere compensate fra le parti, considerate la mancata resistenza del Comune convenuto e la tardività del deposito della prova dell'ottemperanza all'ordinanza del 7.7.2025.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di presa in carico descritto in epigrafe emesso da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
CR GI, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1900/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 3 CF Difensore 3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV PRESA CAR n. 09437202400102240000 TRIBUTI COMUN
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6890/2025 depositato il 26/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 20.3.2025, notificato alla sola Agenzia Entrate Riscossione, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di presa in carico descritto in epigrafe emesso da Agenzia Entrate
Riscossione, per un valore di causa di €. 843,98.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato a cagione dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento cui esso fa riferimento. Eccepiva conseguentemente la prescrizione dei relativi debiti.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che evidenziava la violazione della norma di cui all'art 14 comma
6 bis del Dlgs n. 546/1992 per avere parte ricorrente omesso di convenire in giudizio l'ente impositore.
Chiedeva disporsi l'integrazione del contraddittorio, nel merito concludendo per il rigetto del ricorso perché infondato.
All'udienza del 7.7.2025 la Corte emetteva la seguente ordinanza:" Visto l'art 14 comma 6 -bis del Dlgs. N.
546/1992, come introdotto dal Dlgs 30.12.2023 n. 220 che recita: « In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.»>
Considerato che
con il ricorso in esame si eccepisce, fra l'altro, anche l'omessa notificazione dell'avviso di accertamento al quale fa riferimento il provvedimento impugnato;
Ritenuto che
il medesimo ricorso è stato proposto solo nei confronti del concessionario per la riscossione e non anche nei confronti dell'ente impositore che ha emesso l'atto impositivo di cui sopra;
Considerato che
, ai sensi della disposizione sopra citata, deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore;
P.Q.M.
Dispone che, a cura del ricorrente, sia integrato il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, assegnando per l'incombente il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la causa all'udienza del 24.11.2025 ore 16,00"
Parte ricorrente ottemperava in data 16.7.2025, depositando agli atti del presente procedimento solo in data odierna, dunque assai tardivamente, la relativa documentazione. Essa, non consistendo in documentazione probatoria, ma solo nella produzione della prova dell'ottemperanza all'ordinanza sopra indicata, deve essere valutata ai fini dell'ammissibilità del ricorso, pur essendo stata inserita nel portale telematico solo in data odierna.
Il Comune di Reggio Calabria non si costituiva.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso deve essere accolto, difettando in atti la prova della notifica dell'atto impositivo al quale l'avviso impugnato fa riferimento. Quest'ultimo risulta pertanto illegittimamente emesso e deve essere annullato.
Le spese devono essere compensate fra le parti, considerate la mancata resistenza del Comune convenuto e la tardività del deposito della prova dell'ottemperanza all'ordinanza del 7.7.2025.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di presa in carico descritto in epigrafe emesso da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.