CASS
Sentenza 16 giugno 2023
Sentenza 16 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/2023, n. 26032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26032 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GR US nato a [...] in data [...] avverso l'ordinanza emessa in data 12/07/2022 dal Tribunale di sorveglianza di AT udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, L. Tamperi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio, in accoglimento del terzo motivo e il rigetto nel resto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di AT ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. pen. e semilibertà ai sensi dell'art. 50 Ord. pen., nonché ha dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare, proposte nell'interesse di SE RO, in relazione alla condanna alla pena di anni tre di reclusione, con pena residua di anni duj--giorni tredici di reclusione, di cui all'ordine di esecuzione con Penale Sent. Sez. 1 Num. 26032 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 02/02/2023 sospensione, emesso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. dalla Procura generale presso la Corte di appello di AT. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore, avv. A. Gaeta, denunciando tre vizi, di seguito riassunti nei limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione quanto al pronunciato rigetto delle misure dell'affidamento in prova e della semilibertà. Si deduce che l'attività di volontariato sarebbe stata di difficile attuazione perché il ricorrente è impegnato in attività lavorativa per moli:e ore. Peraltro, si tratta di attività da prestare che, però, non è prevista come obbligatoria per la misura dell'affidamento in prova. Inoltre, quanto alla semilibertà, si evidenzia che il ricorrente si era limitato ad indicare degli orari ma non come improcrastinabili e tali da rendere impossibile l'attuazione del regime della misura alternativa richiesta. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione ed erronea interpretazione dell'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. con riferimento alla richiesta' di detenzione domiciliare. Il superamento del quantum di pena residua (anni due di reclusione) in questo caso è stato ritenuto contra legem, tenuto conto che la pena residua da espiare è pari ad anni uno, mesi dieci e giorni ventotto di reclusione, dunque la misura sarebbe concedibile. Si rileva, comunque, che i fatti per i quali RO ha riportato condanna (art. 644 cod. pen.) sono stati commessi, da ultimo, fino al 2015 ed è stata esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991. Si rimarca che RO, da allora, non ha riportato altre condanne, ha sempre svolto attività lavorativa, dunque, a parere del ricorrente non si comprenderebbe da quale dato il Tribunale abbia tratto il ritenuto pericolo di recidiva, indicato come molto elevato. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 9, comma 2, 10, comma 2, legge n. 121 del 1981, come sostituito dall'art. 173, comma 3, d. Igs. n. 196 del 2003, 11, comma 3, d.P.R. n. 15 del 2018, 191 cod. proc. pen. per aver utilizzato dati non aggiornati, estratti dal CED del Ministero dell'Interno. Il giudizio che il Tribunale svolge, in relazione al pessimo profilo del condannato, trae origine da una nota informativa, redatta dal Comando provinciale dei Carabinieri di Cosenza, del 23 maggio 2022, contenente dati non esatti, in quanto non aggiornati con riferimento agli indicati procedimenti penali 2 pendenti a carico del detenuto, in quanto relativi a procedimenti definiti con assoluzione in via definitiva. 3.11 Sostituto Procuratore generale, L. Tamperi, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in accoglimento del terzo motivo di ricorso, con rigetto nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, comunque, devolve censure non consentite in sede di legittimità. 1.1.11 primo motivo è inammissibile in quanto generico. La motivazione del provvedimento censurato fonda SU molteplici rationes decidendi. Si sottolinea, da un lato, la relazione negativa dell'UEPE, la quale rimarca l'indisponibilità di RO ad aderire ad un programma di resl:ituzione sociale e, comunque, l'assoluta assenza di revisione critica rispetto al fatto commesso (dagli anni 2004 fino al 15 giungo 2015), con atteggiamenti di giustificazione e ridimensionamento dei propri agiti. Dall'altro, il provvedimento impugnato evidenzia il consistente pericolo di recidiva che deriva non tanto dai procedimenti risultati pendenti a carico del condannato, ma dalla gravità del reato per il quale la pena è in esecuzione, dal contenuto della nota informativa dei Carabinieri (cfr. pag. 1 dell'ordinanza) che riferisce di molteplici misure cautelari applicate al ricorrente, dell'adozione, nei suoi confronti, di foglio di via obbligatorio dai comuni di Paola e Scalea, dell'esistenza di plurimi controlli con appartenenti alla cosca cetrarese denominata Muto, anche nell'anno 2022, della pluralità di segnalazioni di polizia dal 1977 al 2016. A ciò il provvedimento aggiunge la valutazione complessiva della personalità del condannato e del suo comportamento di minimizzazione dei propri agiti riscontrata dall'UEPE. Rispetto a tali, specifiche, ragioni il motivo ricorso, dunque, appare generico posto che si concentra soltanto sulla riscontrata carenza di svolgimento di attività di volontariato, indicata come di difficile attuazione, per la concomitante attività lavorativa da svolgere. È noto, infatti, l'indirizzo interpretativo di questa Corte secondo il quale è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano, come nella specie, entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 5, n. 2952, 3 del 29/11/2019, Grinn Karim, Sidal, non massimata;
Sez. 3,, ord. n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972). Peraltro, si osserva che il complessivo ragionamento svolto dal Tribunale è corretto ed immune da censure di ogni tipo, nonché in linea con l'indirizzo di questa Corte di legittimità secondo il quale, data l'ampia discrezionalità che caratterizza la valutazione del Giudice di sorveglianza in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, al medesimo incombe il dovere di fondare la propria statuizione, espressione di un giudizio prognostico (e non di ac:certamento, perciò discrezionale) sul reinserimento del condannato, condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità e la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (tra le altre, Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404; Sez. 1, n. 2207 del 18/5/1992, Caltagirone, Rv. 190628; .5.;ez.1, n. 2214 del 18/05/1992 n. 2214, non massimata). Si è, conseguentemente, affermato che, ai fini della concessione delle misure alternative, i precedenti penali rappresentano il punto di partenza per l'esame scientifico della personalità. Questi, unitamente alle informative di polizia sui trascorsi del condannato sono elementi che, per fondare un giudizio prognostico negativo circa il suo reinserimento nel contesto sociale, vanno valutati — come ha fatto il Tribunale - unitamente ai risultati emersi dall'osservazione della personalità e, comunque, a tutti gli elementi fattuali che legittimano un giudizio positivo sulla possibile futura rieducazione. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, poi (tra le altre, Sez. 1, n. 31420 del 5/05/2015, Rv. 264602) ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. 1.2.11 secondo motivo è manifestamente infondato e, comunque, non specifico, perché non tiene conto che, al di là dell'entità della pena residua, che al momento dell'esame da parte del Tribunale peraltro, aveva una consistenza diversa da quella rilevata dal ricorrente al momento dell'impugnazione, il Tribunale sottolinea che, per tutte le misure alternative richieste, non vi è alcuna 4 resipiscenza e alcuna rivisitazione critica della condotta per la quale RO ha riportato condanna. All'uopo, anzi, il provvedimento impugnato valorizza condotte successive al reato, anche non sfociate in procedimenti pendenti, ma si rimarca l'emissione di misure cautelari, i controlli con soggetti appartenenti alla cosca Muto anche all'attualità, l'adozione del foglio di via obbligatorio. 1.3. Da ultimo, si osserva che la censura contenuta nel terzo motivo di ricorso, nella parte in cui assume la falsità dei dati annotati al Ced, quanto alla pendenza di procedimenti definiti con sentenze divenute irrevocabili di assoluzione, non è documentata ma solo dedotta. Tale parte del ricorso, dunque, risulta non autosufficiente quanto alla dimostrazione dell'assenza di procedimenti pendenti a carico cli RO perché tutti definiti con sentenze di assoluzione passate in giudicato. In ogni caso, nemmeno si specifica, con riferimento alla complessiva motivazione del provvedimento adottato, la decisività, ai fini di un diverso epilogo per il condannato, del dato che si assume travisato, quanto all'intervenuta assoluzione per i procedimenti che sarebbero, invece, annotati come pendenti a suo carico (cfr. pag. 1 dell'ordinanza ove si fa riferimento alla pendenza di un procedimento per associazione di tipo mafioso, estorsione ed usura aggravata n. 1512/2009 r.g.n.r., coincidente con il procedimento all'esito del quale è stata emessa la condanna per usura in esecuzione, nonché a procedimento per associazione di tipo mafioso, contestata sino al 6 settembre 2004, definito con sentenza emessa in data 28 febbraio 2014 senza indicazione dell'esito). 2.Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali nonché dell'ulteriore somma, nella misura indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, in ragione dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle o spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dUe -1- ammende. Così deciso il 2 febbraio 2023 co c T-7 o 1:1" = — aj
; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, L. Tamperi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio, in accoglimento del terzo motivo e il rigetto nel resto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di AT ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. pen. e semilibertà ai sensi dell'art. 50 Ord. pen., nonché ha dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare, proposte nell'interesse di SE RO, in relazione alla condanna alla pena di anni tre di reclusione, con pena residua di anni duj--giorni tredici di reclusione, di cui all'ordine di esecuzione con Penale Sent. Sez. 1 Num. 26032 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 02/02/2023 sospensione, emesso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. dalla Procura generale presso la Corte di appello di AT. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore, avv. A. Gaeta, denunciando tre vizi, di seguito riassunti nei limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione quanto al pronunciato rigetto delle misure dell'affidamento in prova e della semilibertà. Si deduce che l'attività di volontariato sarebbe stata di difficile attuazione perché il ricorrente è impegnato in attività lavorativa per moli:e ore. Peraltro, si tratta di attività da prestare che, però, non è prevista come obbligatoria per la misura dell'affidamento in prova. Inoltre, quanto alla semilibertà, si evidenzia che il ricorrente si era limitato ad indicare degli orari ma non come improcrastinabili e tali da rendere impossibile l'attuazione del regime della misura alternativa richiesta. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione ed erronea interpretazione dell'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. con riferimento alla richiesta' di detenzione domiciliare. Il superamento del quantum di pena residua (anni due di reclusione) in questo caso è stato ritenuto contra legem, tenuto conto che la pena residua da espiare è pari ad anni uno, mesi dieci e giorni ventotto di reclusione, dunque la misura sarebbe concedibile. Si rileva, comunque, che i fatti per i quali RO ha riportato condanna (art. 644 cod. pen.) sono stati commessi, da ultimo, fino al 2015 ed è stata esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991. Si rimarca che RO, da allora, non ha riportato altre condanne, ha sempre svolto attività lavorativa, dunque, a parere del ricorrente non si comprenderebbe da quale dato il Tribunale abbia tratto il ritenuto pericolo di recidiva, indicato come molto elevato. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 9, comma 2, 10, comma 2, legge n. 121 del 1981, come sostituito dall'art. 173, comma 3, d. Igs. n. 196 del 2003, 11, comma 3, d.P.R. n. 15 del 2018, 191 cod. proc. pen. per aver utilizzato dati non aggiornati, estratti dal CED del Ministero dell'Interno. Il giudizio che il Tribunale svolge, in relazione al pessimo profilo del condannato, trae origine da una nota informativa, redatta dal Comando provinciale dei Carabinieri di Cosenza, del 23 maggio 2022, contenente dati non esatti, in quanto non aggiornati con riferimento agli indicati procedimenti penali 2 pendenti a carico del detenuto, in quanto relativi a procedimenti definiti con assoluzione in via definitiva. 3.11 Sostituto Procuratore generale, L. Tamperi, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in accoglimento del terzo motivo di ricorso, con rigetto nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, comunque, devolve censure non consentite in sede di legittimità. 1.1.11 primo motivo è inammissibile in quanto generico. La motivazione del provvedimento censurato fonda SU molteplici rationes decidendi. Si sottolinea, da un lato, la relazione negativa dell'UEPE, la quale rimarca l'indisponibilità di RO ad aderire ad un programma di resl:ituzione sociale e, comunque, l'assoluta assenza di revisione critica rispetto al fatto commesso (dagli anni 2004 fino al 15 giungo 2015), con atteggiamenti di giustificazione e ridimensionamento dei propri agiti. Dall'altro, il provvedimento impugnato evidenzia il consistente pericolo di recidiva che deriva non tanto dai procedimenti risultati pendenti a carico del condannato, ma dalla gravità del reato per il quale la pena è in esecuzione, dal contenuto della nota informativa dei Carabinieri (cfr. pag. 1 dell'ordinanza) che riferisce di molteplici misure cautelari applicate al ricorrente, dell'adozione, nei suoi confronti, di foglio di via obbligatorio dai comuni di Paola e Scalea, dell'esistenza di plurimi controlli con appartenenti alla cosca cetrarese denominata Muto, anche nell'anno 2022, della pluralità di segnalazioni di polizia dal 1977 al 2016. A ciò il provvedimento aggiunge la valutazione complessiva della personalità del condannato e del suo comportamento di minimizzazione dei propri agiti riscontrata dall'UEPE. Rispetto a tali, specifiche, ragioni il motivo ricorso, dunque, appare generico posto che si concentra soltanto sulla riscontrata carenza di svolgimento di attività di volontariato, indicata come di difficile attuazione, per la concomitante attività lavorativa da svolgere. È noto, infatti, l'indirizzo interpretativo di questa Corte secondo il quale è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano, come nella specie, entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 5, n. 2952, 3 del 29/11/2019, Grinn Karim, Sidal, non massimata;
Sez. 3,, ord. n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972). Peraltro, si osserva che il complessivo ragionamento svolto dal Tribunale è corretto ed immune da censure di ogni tipo, nonché in linea con l'indirizzo di questa Corte di legittimità secondo il quale, data l'ampia discrezionalità che caratterizza la valutazione del Giudice di sorveglianza in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, al medesimo incombe il dovere di fondare la propria statuizione, espressione di un giudizio prognostico (e non di ac:certamento, perciò discrezionale) sul reinserimento del condannato, condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità e la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (tra le altre, Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404; Sez. 1, n. 2207 del 18/5/1992, Caltagirone, Rv. 190628; .5.;ez.1, n. 2214 del 18/05/1992 n. 2214, non massimata). Si è, conseguentemente, affermato che, ai fini della concessione delle misure alternative, i precedenti penali rappresentano il punto di partenza per l'esame scientifico della personalità. Questi, unitamente alle informative di polizia sui trascorsi del condannato sono elementi che, per fondare un giudizio prognostico negativo circa il suo reinserimento nel contesto sociale, vanno valutati — come ha fatto il Tribunale - unitamente ai risultati emersi dall'osservazione della personalità e, comunque, a tutti gli elementi fattuali che legittimano un giudizio positivo sulla possibile futura rieducazione. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, poi (tra le altre, Sez. 1, n. 31420 del 5/05/2015, Rv. 264602) ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. 1.2.11 secondo motivo è manifestamente infondato e, comunque, non specifico, perché non tiene conto che, al di là dell'entità della pena residua, che al momento dell'esame da parte del Tribunale peraltro, aveva una consistenza diversa da quella rilevata dal ricorrente al momento dell'impugnazione, il Tribunale sottolinea che, per tutte le misure alternative richieste, non vi è alcuna 4 resipiscenza e alcuna rivisitazione critica della condotta per la quale RO ha riportato condanna. All'uopo, anzi, il provvedimento impugnato valorizza condotte successive al reato, anche non sfociate in procedimenti pendenti, ma si rimarca l'emissione di misure cautelari, i controlli con soggetti appartenenti alla cosca Muto anche all'attualità, l'adozione del foglio di via obbligatorio. 1.3. Da ultimo, si osserva che la censura contenuta nel terzo motivo di ricorso, nella parte in cui assume la falsità dei dati annotati al Ced, quanto alla pendenza di procedimenti definiti con sentenze divenute irrevocabili di assoluzione, non è documentata ma solo dedotta. Tale parte del ricorso, dunque, risulta non autosufficiente quanto alla dimostrazione dell'assenza di procedimenti pendenti a carico cli RO perché tutti definiti con sentenze di assoluzione passate in giudicato. In ogni caso, nemmeno si specifica, con riferimento alla complessiva motivazione del provvedimento adottato, la decisività, ai fini di un diverso epilogo per il condannato, del dato che si assume travisato, quanto all'intervenuta assoluzione per i procedimenti che sarebbero, invece, annotati come pendenti a suo carico (cfr. pag. 1 dell'ordinanza ove si fa riferimento alla pendenza di un procedimento per associazione di tipo mafioso, estorsione ed usura aggravata n. 1512/2009 r.g.n.r., coincidente con il procedimento all'esito del quale è stata emessa la condanna per usura in esecuzione, nonché a procedimento per associazione di tipo mafioso, contestata sino al 6 settembre 2004, definito con sentenza emessa in data 28 febbraio 2014 senza indicazione dell'esito). 2.Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali nonché dell'ulteriore somma, nella misura indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, in ragione dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle o spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dUe -1- ammende. Così deciso il 2 febbraio 2023 co c T-7 o 1:1" = — aj