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Sentenza 5 dicembre 2023
Sentenza 5 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2023, n. 48453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48453 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA, sui ricorsi proposti da: IC AN nato a [...] A CREMANO( ITALIA) il 0:2/12/1999 IC UA nato a [...]( ITALIA) il 09/04/1977 DE CO TI nato a [...]( ITALIA) il 10/09/1977 avverso il decreto del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del PG dott. RAFFELE PICCIRILLO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Trieste, con decreto in data 4 ottobre 2022, in parziale riforma del provvedimento del Tribunale di Trieste del 3-2-2022, revocava la confisca delle quote della società Angel s.r.l. e confermava nel resto l'impugnato provvedimento che aveva applicato la misura di prevenzione patrimoniale a OR QU, OR TA e De LC NA, ritenuto il primo soggetto socialmente pericoloso ex art. 1 lett. b) d. Ivo 159/2011. 1.2 Avverso detto decreto proponevano ricorso per cassazione i proposti deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione di legge con riferimento alla ritenuta competenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Trieste ed omessa valutazione di elementi difensivi decisivi;
al proposito si sottolineava che la corte territoriale aveva completamente omesso di confrontarsi con i dati forniti dalla difesa dai quali emergeva come la competenza per territorio doveva ritenersi collegata all'area di consumazione dei delitti tutti avvenuti nel territorio campano;
le conclusioni assunte dalla corte di appello erano smentite dalla ricostruzione difensiva secondo la quale la stipula del contratto Penale Sent. Sez. 2 Num. 48453 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 13/10/2023 con cui si era dato avvio alla realizzazione della condotta illecita contestata, i bonifici . bancari e l'ideazione di un programma delittuoso in relazione all'attività imprenditoriale, erano tutti avvenuti nel territorio campano così da radicare la competenza in quella sede;
- violazione di legge con riferimento alla sussistenza di pericolosità sociale generica del proposto ed omessa valutazione di elementi difensivi decisi' provvedimento non aveva indicato elementi e circostanze dalle quali rilevare la pericolosità sociale;
il giudizio dotato di natura prognostica e riguardante la possibilità della futura commissione di reati doveva essere desunto da specifici comportamenti e da fatti certi mentre, il decreto impugnato, si era sottratto a tale valutazione facendo riferimento esclusivamente a dati ricavati da un procedimento penale per fatti commessi sino al 2018 in relazione ai quali era stata emessa sentenza di patteggiamento il 14 luglio 2021; - violazione di legge con riferimento alla confisca dell'imbarcazione FIART ed omessa valutazione di elementi difensivi decisivi posto che, il giudice della prevenzione, aveva ripreso acriticamente le valutazioni effettuate in sede penale appiattendosi su quelle considerazioni e nulla riferendo in ordine alle circostanze dell'acquisto del natante;
- violazione di legge con riferimento alla confisca degli immobili intestati a De LC NA, terza estranea interessata, ed omessa valutazione di elementi difensivi decisivi;
al proposito si rappresentava che gli immobili intestati alla predetta, costituiti da tre fabbricati acquistati per l'importo complessivo di 177.000 C, erano frutto del reinvestimento di precedenti vendite di altri immobili da parte della stessa;
inoltre era mancato del tutto l'esame delle fonti di reddito evidenziate dalla difesa anche a mezzo consulenza tecnica di parte dovendosi fare riferimento a tutte le fonti patrimoniali ed utilità economiche dell'intero nucleo familiare;
- violazione di legge con riferimento alla confisca del bene mobile registrato intestato a OR TA, costituito da un'autovettura Fiat Panda, benché la stessa fosse stata acquisita successivamente al profilo cronologico di rilievo della pericolosità generica del proposto. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il primo motivo appare inammissibile in quanto puramente reiterativo di aspetti già devoluti all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontati e risolti;
deve essere ricordato come secondo l'orientamento delle Sezioni Unite nel procedimento di prevenzione la competenza territoriale si radica - in stretta correlazione con il criterio dell'attualità della pericolosità sociale - nel luogo in cui, al momento della decisione, la pericolosità si manifesti e, nel caso in cui tali manifestazioni siano plurime e si verifichino in luoghi diversi, là dove le condotte di tipo qualificato appaiano di maggiore spessore e rilevanza;
ed in applicazione del principio la Corte ha ritenuto incensurabile la motivazione circa la localizzazione delle manifestazioni di pericolosità, perché intrinsecamente logica e coerente, posto che il ricorso in cassazione in "subiecta" materia è consentito solo per violazione di legge (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260245 - 01). E nel caso in esame appare proprio essersi fatta corretta applicazione del suddetto principio posto che, il giudice di secondo grado della misura di prevenzione, al fine di individuare la competenza per territorio ha fatto riferimento al 2 criterio del. luogo di manifestazione della pericolosità .sociale e verificato che la società destinataria delle operazioni di reimpiego di capitali illeciti aveva sede proprio nel territorio triestino dove, a partire dal 2017, si erano concluse le operazioni per l'acquisto della società DCT, sui conti della quale venivano poi bonificate somme ritenute di provenienza illecita per svariate centinaia di migliaia di euro (vedi p. 8). Ne deriva pertanto affermare che la competenza per territorio risulta radicata in ragione del corretto criterio del luogo di manifestazione della pericolosità in capo al proposto e che le deduzioni alternative non sono ammissibili nella presente sede di legittimità. 2.2 Tutti gli altri motivi avanzano doglianze non deducibili e devono, pertanto essere dichiarati inammissibili. Ed invero, va ricordato come nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicchè il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435 - 01). Orbene, nel caso in esame, deve innanzi tutto essere escluso che il giudice di appello abbia omesso di motivare in ordine alla pericolosità sociale, avendo ricavato la stabile dedizione del OR alla consumazione di delitti produttivi di profitto illecito, da due sentenze penali di condanna richiamate a pagina 9 della motivazione;
e tale valutazione in quanto collegata ad accertamenti di distinti procedimenti penali appare corretta e non censurabile. Inoltre, quanto alla riconducibilità dell'imbarcazione allo stesso proposto, che si contesta con altro separato motivo, il giudice di secondo grado ha evidenziato la particolare anomalia della intestazione della grossa imbarcazione a motore ad una società avente tutt'altro oggetto sociale ed il pieno coinvolgimento nella fase dell'acquisto proprio del proposto, circostanze rispetto alle quali si propone una diversa lettura non consentita. 2.3 Anche i ricorsi dei terzi interessati appaiono proposti per motivi non deducibili posto che, quanto alla De LC, nel decreto impugnato, venivano riportati gli esigui redditi dichiarati che non consentivano le operazioni di acquisti immobiliari senza che sia stata omessa la valutazione degli importi derivanti da precedenti vendite che però per la loro data di conclusione (8 anni prima degli acquisti) non venivano ritenuti proventi riutilizzati negli ulteriori e successivi acquisiti. Analoghe ed incensurabili considerazioni svolgeva la corte di appello in relazione all'acquisto della vettura da parte di OR TA, percettore di redditi ancora più modesti e ritenuto, quindi, avere beneficato delle provviste di provenienza ingiustificata e delittuosa del padre. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a ncrma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. 3 v
P.Q.M.
. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 ottobre 2023 IL CONSIGLIERE EST. IO AR IL PRESIDENTE Giovanna Ver,ga
lette le conclusioni del PG dott. RAFFELE PICCIRILLO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Trieste, con decreto in data 4 ottobre 2022, in parziale riforma del provvedimento del Tribunale di Trieste del 3-2-2022, revocava la confisca delle quote della società Angel s.r.l. e confermava nel resto l'impugnato provvedimento che aveva applicato la misura di prevenzione patrimoniale a OR QU, OR TA e De LC NA, ritenuto il primo soggetto socialmente pericoloso ex art. 1 lett. b) d. Ivo 159/2011. 1.2 Avverso detto decreto proponevano ricorso per cassazione i proposti deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione di legge con riferimento alla ritenuta competenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Trieste ed omessa valutazione di elementi difensivi decisivi;
al proposito si sottolineava che la corte territoriale aveva completamente omesso di confrontarsi con i dati forniti dalla difesa dai quali emergeva come la competenza per territorio doveva ritenersi collegata all'area di consumazione dei delitti tutti avvenuti nel territorio campano;
le conclusioni assunte dalla corte di appello erano smentite dalla ricostruzione difensiva secondo la quale la stipula del contratto Penale Sent. Sez. 2 Num. 48453 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 13/10/2023 con cui si era dato avvio alla realizzazione della condotta illecita contestata, i bonifici . bancari e l'ideazione di un programma delittuoso in relazione all'attività imprenditoriale, erano tutti avvenuti nel territorio campano così da radicare la competenza in quella sede;
- violazione di legge con riferimento alla sussistenza di pericolosità sociale generica del proposto ed omessa valutazione di elementi difensivi decisi' provvedimento non aveva indicato elementi e circostanze dalle quali rilevare la pericolosità sociale;
il giudizio dotato di natura prognostica e riguardante la possibilità della futura commissione di reati doveva essere desunto da specifici comportamenti e da fatti certi mentre, il decreto impugnato, si era sottratto a tale valutazione facendo riferimento esclusivamente a dati ricavati da un procedimento penale per fatti commessi sino al 2018 in relazione ai quali era stata emessa sentenza di patteggiamento il 14 luglio 2021; - violazione di legge con riferimento alla confisca dell'imbarcazione FIART ed omessa valutazione di elementi difensivi decisivi posto che, il giudice della prevenzione, aveva ripreso acriticamente le valutazioni effettuate in sede penale appiattendosi su quelle considerazioni e nulla riferendo in ordine alle circostanze dell'acquisto del natante;
- violazione di legge con riferimento alla confisca degli immobili intestati a De LC NA, terza estranea interessata, ed omessa valutazione di elementi difensivi decisivi;
al proposito si rappresentava che gli immobili intestati alla predetta, costituiti da tre fabbricati acquistati per l'importo complessivo di 177.000 C, erano frutto del reinvestimento di precedenti vendite di altri immobili da parte della stessa;
inoltre era mancato del tutto l'esame delle fonti di reddito evidenziate dalla difesa anche a mezzo consulenza tecnica di parte dovendosi fare riferimento a tutte le fonti patrimoniali ed utilità economiche dell'intero nucleo familiare;
- violazione di legge con riferimento alla confisca del bene mobile registrato intestato a OR TA, costituito da un'autovettura Fiat Panda, benché la stessa fosse stata acquisita successivamente al profilo cronologico di rilievo della pericolosità generica del proposto. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il primo motivo appare inammissibile in quanto puramente reiterativo di aspetti già devoluti all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontati e risolti;
deve essere ricordato come secondo l'orientamento delle Sezioni Unite nel procedimento di prevenzione la competenza territoriale si radica - in stretta correlazione con il criterio dell'attualità della pericolosità sociale - nel luogo in cui, al momento della decisione, la pericolosità si manifesti e, nel caso in cui tali manifestazioni siano plurime e si verifichino in luoghi diversi, là dove le condotte di tipo qualificato appaiano di maggiore spessore e rilevanza;
ed in applicazione del principio la Corte ha ritenuto incensurabile la motivazione circa la localizzazione delle manifestazioni di pericolosità, perché intrinsecamente logica e coerente, posto che il ricorso in cassazione in "subiecta" materia è consentito solo per violazione di legge (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260245 - 01). E nel caso in esame appare proprio essersi fatta corretta applicazione del suddetto principio posto che, il giudice di secondo grado della misura di prevenzione, al fine di individuare la competenza per territorio ha fatto riferimento al 2 criterio del. luogo di manifestazione della pericolosità .sociale e verificato che la società destinataria delle operazioni di reimpiego di capitali illeciti aveva sede proprio nel territorio triestino dove, a partire dal 2017, si erano concluse le operazioni per l'acquisto della società DCT, sui conti della quale venivano poi bonificate somme ritenute di provenienza illecita per svariate centinaia di migliaia di euro (vedi p. 8). Ne deriva pertanto affermare che la competenza per territorio risulta radicata in ragione del corretto criterio del luogo di manifestazione della pericolosità in capo al proposto e che le deduzioni alternative non sono ammissibili nella presente sede di legittimità. 2.2 Tutti gli altri motivi avanzano doglianze non deducibili e devono, pertanto essere dichiarati inammissibili. Ed invero, va ricordato come nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicchè il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435 - 01). Orbene, nel caso in esame, deve innanzi tutto essere escluso che il giudice di appello abbia omesso di motivare in ordine alla pericolosità sociale, avendo ricavato la stabile dedizione del OR alla consumazione di delitti produttivi di profitto illecito, da due sentenze penali di condanna richiamate a pagina 9 della motivazione;
e tale valutazione in quanto collegata ad accertamenti di distinti procedimenti penali appare corretta e non censurabile. Inoltre, quanto alla riconducibilità dell'imbarcazione allo stesso proposto, che si contesta con altro separato motivo, il giudice di secondo grado ha evidenziato la particolare anomalia della intestazione della grossa imbarcazione a motore ad una società avente tutt'altro oggetto sociale ed il pieno coinvolgimento nella fase dell'acquisto proprio del proposto, circostanze rispetto alle quali si propone una diversa lettura non consentita. 2.3 Anche i ricorsi dei terzi interessati appaiono proposti per motivi non deducibili posto che, quanto alla De LC, nel decreto impugnato, venivano riportati gli esigui redditi dichiarati che non consentivano le operazioni di acquisti immobiliari senza che sia stata omessa la valutazione degli importi derivanti da precedenti vendite che però per la loro data di conclusione (8 anni prima degli acquisti) non venivano ritenuti proventi riutilizzati negli ulteriori e successivi acquisiti. Analoghe ed incensurabili considerazioni svolgeva la corte di appello in relazione all'acquisto della vettura da parte di OR TA, percettore di redditi ancora più modesti e ritenuto, quindi, avere beneficato delle provviste di provenienza ingiustificata e delittuosa del padre. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a ncrma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. 3 v
P.Q.M.
. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 ottobre 2023 IL CONSIGLIERE EST. IO AR IL PRESIDENTE Giovanna Ver,ga