Art. 2.
All'onere annuo di lire 50 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per ciascuno degli esercizi finanziari 1967 e 1968 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinati al finanziamento di oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere annuo di lire 50 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per ciascuno degli esercizi finanziari 1967 e 1968 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinati al finanziamento di oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.