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Sentenza 26 giugno 2023
Sentenza 26 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2023, n. 27549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27549 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/12/2022 del TRIBUNALE di LATINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione atti al Tribunale di Latina udito il difensore del ricorrente, l'avv. Nassisi, il quale si riporta ai motivi ed insiste per raccoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 27549 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 03/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. BI ED ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Latina che ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Terracina in data 21.9.2020, con cui è stato condannato alla pena di 500 euro per il reato di lesioni ai danni della parte civile costituita PE AV, oltre al risarcimento del danno, determinato equitativamente in euro 1042, ed alla rifusione delle spese legali. Il ricorrente deduce l'erroneità della decisione di inammissibilità, poiché l'appello era stato tempestivamente proposto il 5 novembre 2020, tramite spedizione con servizio postale di raccomandata con ricevuta di ritorno, come risulta dalle ricevute che attestano spedizione e successiva ricezione il 6 novembre 2020, allegate al ricorso. L'appello, quindi, è tempestivo, visto che è lo stesso provvedimento impugnato a ritenere che l'ultimo giorno utile fosse il 5 novembre 2020 e vista la mancata considerazione della data di spedizione, con violazione dell'art. 583 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, sicchè deve rilevarsi la prescrizione del reato, estinto per il decorso del tempo. 2. Ed infatti, la decisione di inammissibilità dell'appello è errata in quanto, ai sensi dell'art. 583, comma 1, cod. proc. pen., "le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione (...) con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'articolo 582 comma 1", ossia alla "cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato"; ove siano rispettate tali formalità, trova applicazione l'art. 583, comma 2, a tenore del quale "l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata". Nel caso di specie è stata prodotta dalla difesa copia della ricevuta di spedizione della raccomandata postale datata 5.11.2020 all'ufficio del Giudice di Pace competente, in quanto giudice che ha emesso il provvedimento;
dunque l'appello era tempestivo, considerata la data di emissione della sentenza del giudice di pace, il 21.9.2020, ed il termine di impugnazione previsto, pari a 30 giorni a decorrere, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della sentenza, qualora - come nell'ipotesi in esame - sia stato rispettato il termine di deposito di 15 giorni, appunto, previsto dall'art. 32, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (e nonostante l'assegnazione di uno maggiore, non consentito;
la decorrenza, invece, è dalla notifica dell'avviso di deposito, ai sensi degli art. 548, comma 2, e 585, comma 1, lett. b) e comma 2, cod. proc. pen., nel caso di deposito fuori termine: cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 36767 del 17/11/2020, Farchioni, Rv. 280163). 2 2.1. Dalla fondatezza dell'unico motivo di ricorso deriva che deve dichiararsi la prescrizione del reato oramai sopravvenuta, vista la data in cui è stato commesso il fatto - il 7.7.2014 - ed il decorso del tempo massimo previsto ex artt. 157 e 161 cod. proc. pen., pari a sette anni e sei mesi, oltre alle sospensioni riportate in atti (dal 22.5.2017 al 18.9.2017, pari a 119 giorni, per adesione del difensore all'astensione di categoria;
dal 19.3.2018 al 8.10.2018, da valutarsi in 60 giorni, trattandosi di rinvio per concomitante impegno professionale;
di 64 giorni, per la sospensione di legge dovuta all'emergenza Covid, vista l'udienza del processo fissata il 23.3.2020). Ciò perché il ricorso è idoneo - diversamente dai casi di inammissibilità - ad instaurare il rapporto di impugnazione, condizione che consente di rilevare d'ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. una causa di non punibilità nelle more intervenuta, nel caso di specie costituita, appunto, dalla prescrizione del reato (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 e Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, in motivazione), in assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., secondo quanto è chiaramente evincibile dalla motivazione del provvedimento di primo grado. Al riguardo, si osserva, infatti, che il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, in presenza di una causa di estinzione del reato, afferma la legittimazione del giudice a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione e di percezione ictu ocuii, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). L'ordinanza di inammissibilità dell'appello, impugnata dal ricorrente, deve, pertanto, essere annullata senza rinvio agli effetti penai per intervenuta prescrizione del reato. Inoltre, dal momento che non vi è stato esame delle ragioni d'appello, la medesima ordinanza deve essere annullata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione. Annulla la medesima ordinanza agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 3 aprile 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione atti al Tribunale di Latina udito il difensore del ricorrente, l'avv. Nassisi, il quale si riporta ai motivi ed insiste per raccoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 27549 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 03/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. BI ED ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Latina che ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Terracina in data 21.9.2020, con cui è stato condannato alla pena di 500 euro per il reato di lesioni ai danni della parte civile costituita PE AV, oltre al risarcimento del danno, determinato equitativamente in euro 1042, ed alla rifusione delle spese legali. Il ricorrente deduce l'erroneità della decisione di inammissibilità, poiché l'appello era stato tempestivamente proposto il 5 novembre 2020, tramite spedizione con servizio postale di raccomandata con ricevuta di ritorno, come risulta dalle ricevute che attestano spedizione e successiva ricezione il 6 novembre 2020, allegate al ricorso. L'appello, quindi, è tempestivo, visto che è lo stesso provvedimento impugnato a ritenere che l'ultimo giorno utile fosse il 5 novembre 2020 e vista la mancata considerazione della data di spedizione, con violazione dell'art. 583 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, sicchè deve rilevarsi la prescrizione del reato, estinto per il decorso del tempo. 2. Ed infatti, la decisione di inammissibilità dell'appello è errata in quanto, ai sensi dell'art. 583, comma 1, cod. proc. pen., "le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione (...) con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'articolo 582 comma 1", ossia alla "cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato"; ove siano rispettate tali formalità, trova applicazione l'art. 583, comma 2, a tenore del quale "l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata". Nel caso di specie è stata prodotta dalla difesa copia della ricevuta di spedizione della raccomandata postale datata 5.11.2020 all'ufficio del Giudice di Pace competente, in quanto giudice che ha emesso il provvedimento;
dunque l'appello era tempestivo, considerata la data di emissione della sentenza del giudice di pace, il 21.9.2020, ed il termine di impugnazione previsto, pari a 30 giorni a decorrere, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della sentenza, qualora - come nell'ipotesi in esame - sia stato rispettato il termine di deposito di 15 giorni, appunto, previsto dall'art. 32, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (e nonostante l'assegnazione di uno maggiore, non consentito;
la decorrenza, invece, è dalla notifica dell'avviso di deposito, ai sensi degli art. 548, comma 2, e 585, comma 1, lett. b) e comma 2, cod. proc. pen., nel caso di deposito fuori termine: cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 36767 del 17/11/2020, Farchioni, Rv. 280163). 2 2.1. Dalla fondatezza dell'unico motivo di ricorso deriva che deve dichiararsi la prescrizione del reato oramai sopravvenuta, vista la data in cui è stato commesso il fatto - il 7.7.2014 - ed il decorso del tempo massimo previsto ex artt. 157 e 161 cod. proc. pen., pari a sette anni e sei mesi, oltre alle sospensioni riportate in atti (dal 22.5.2017 al 18.9.2017, pari a 119 giorni, per adesione del difensore all'astensione di categoria;
dal 19.3.2018 al 8.10.2018, da valutarsi in 60 giorni, trattandosi di rinvio per concomitante impegno professionale;
di 64 giorni, per la sospensione di legge dovuta all'emergenza Covid, vista l'udienza del processo fissata il 23.3.2020). Ciò perché il ricorso è idoneo - diversamente dai casi di inammissibilità - ad instaurare il rapporto di impugnazione, condizione che consente di rilevare d'ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. una causa di non punibilità nelle more intervenuta, nel caso di specie costituita, appunto, dalla prescrizione del reato (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 e Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, in motivazione), in assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., secondo quanto è chiaramente evincibile dalla motivazione del provvedimento di primo grado. Al riguardo, si osserva, infatti, che il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, in presenza di una causa di estinzione del reato, afferma la legittimazione del giudice a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione e di percezione ictu ocuii, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). L'ordinanza di inammissibilità dell'appello, impugnata dal ricorrente, deve, pertanto, essere annullata senza rinvio agli effetti penai per intervenuta prescrizione del reato. Inoltre, dal momento che non vi è stato esame delle ragioni d'appello, la medesima ordinanza deve essere annullata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione. Annulla la medesima ordinanza agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 3 aprile 2023.