CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 477/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DO US, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1460/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240058510010000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente: quelle di cui ad atti e verbali di causa.
Resistente (costituita solo Agenzia delle Entrate IO): quelle di cui ad atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il 5 marzo 2025, unitamente alla attestazione di ricevimento dell'atto notificato il 27 febbraio 2025 a mezzo PEC ad Agenzia delle Entrate IO e alla Regione Sicilia,
Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520240058510010000, notificata in data 8 febbraio 2025, con la quale gli si ingiungeva il pagamento della somma di € 327,48, compresi oneri di riscossione e spese di notifica, in relazione alla tassa automobilistica dovuta per l'anno 2022.
Il ricorrente contestava la sussistenza del presupposto impositivo, riferendosi la pretesa all'autoveicolo con targa Targa_1, immatricolato da oltre 30 anni. Deduceva che ai sensi dell'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, “sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicolo ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione”, precisando che l'autovettura in questione aveva preso la targa Targa_1 nell'anno 1996, ma il veicolo era stato immatricolato nel 1986, con targa precedente Targa_2 Aggiungeva che essendo escluso l'uso professionale, come risultante anche dal ruolo n. 2024/004457 emesso dalla Regione Siciliana, godeva della esenzione di legge dal pagamento della tassa.
Si costituiva il 1° agosto 2025 la sola Agenzia delle Entrate IO, che deduceva la legittimità del proprio operato, si dichiara estranea quanto di competenza dell'ente impositore e chiedeva il rigetto del ricorso.
Depositata una memoria difensiva nell'interesse del ricorrente in data 15 gennaio 2026, infine, in esito all'udienza odierna, la Corte ha posto in decisione il procedimento e quindi pronunciato questa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo la modifica di cui all'art. 1, comma 666, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che “sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Nominativo_1 prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.”
Che questa sia la situazione dell'autoveicolo a cui si riferisce la tassa lo si desume in qualche misura dal libretto di circolazione, su cui è annotata la targa assunta in occasione dell'immatricolazione, il 9 settembre
1996 (AJ876JF), ma sul quale si precisa anche che il mezzo era già stato immatricolato con altra targa (Targa_2), agevolmente riferibile a diversi anni prima, anche per il sistema di numerazione diverso, in vigore fino al 1994, basato sulla distinzione per provincia di immatricolazione. Offre una conferma inequivocabile della circostanza la documentazione prodotta dal ricorrente, da cui risulta che per l'anno 2021 analoga cartella era stata annullata in autotutela dall'ente impositore sul presupposto della ultratrentennalità della immatricolazione.
Consegue all'accoglimento del ricorso la condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo della sola Regione Sicilia, avendo il ricorrente espressamente escluso dalla richiesta di condanna l'agente della riscossione. Delle spese va disposta distrazione in favore dei procuratori del ricorrente che hanno reso la dovuta dichiarazione.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, IX sezione, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso annulla la cartella impugnata e condanna la regione Sicilia al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 230,00, oltre accessori, di cui dispone la distrazione in favore di procuratori del ricorrente. Dichiara compensate le spese nei confronti di Agenzia delle Entrate IO.
Messina, 27 gennaio 2026
Il giudice
(dott. Giuseppe DO)
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DO US, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1460/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240058510010000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente: quelle di cui ad atti e verbali di causa.
Resistente (costituita solo Agenzia delle Entrate IO): quelle di cui ad atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il 5 marzo 2025, unitamente alla attestazione di ricevimento dell'atto notificato il 27 febbraio 2025 a mezzo PEC ad Agenzia delle Entrate IO e alla Regione Sicilia,
Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520240058510010000, notificata in data 8 febbraio 2025, con la quale gli si ingiungeva il pagamento della somma di € 327,48, compresi oneri di riscossione e spese di notifica, in relazione alla tassa automobilistica dovuta per l'anno 2022.
Il ricorrente contestava la sussistenza del presupposto impositivo, riferendosi la pretesa all'autoveicolo con targa Targa_1, immatricolato da oltre 30 anni. Deduceva che ai sensi dell'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, “sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicolo ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione”, precisando che l'autovettura in questione aveva preso la targa Targa_1 nell'anno 1996, ma il veicolo era stato immatricolato nel 1986, con targa precedente Targa_2 Aggiungeva che essendo escluso l'uso professionale, come risultante anche dal ruolo n. 2024/004457 emesso dalla Regione Siciliana, godeva della esenzione di legge dal pagamento della tassa.
Si costituiva il 1° agosto 2025 la sola Agenzia delle Entrate IO, che deduceva la legittimità del proprio operato, si dichiara estranea quanto di competenza dell'ente impositore e chiedeva il rigetto del ricorso.
Depositata una memoria difensiva nell'interesse del ricorrente in data 15 gennaio 2026, infine, in esito all'udienza odierna, la Corte ha posto in decisione il procedimento e quindi pronunciato questa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo la modifica di cui all'art. 1, comma 666, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che “sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Nominativo_1 prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.”
Che questa sia la situazione dell'autoveicolo a cui si riferisce la tassa lo si desume in qualche misura dal libretto di circolazione, su cui è annotata la targa assunta in occasione dell'immatricolazione, il 9 settembre
1996 (AJ876JF), ma sul quale si precisa anche che il mezzo era già stato immatricolato con altra targa (Targa_2), agevolmente riferibile a diversi anni prima, anche per il sistema di numerazione diverso, in vigore fino al 1994, basato sulla distinzione per provincia di immatricolazione. Offre una conferma inequivocabile della circostanza la documentazione prodotta dal ricorrente, da cui risulta che per l'anno 2021 analoga cartella era stata annullata in autotutela dall'ente impositore sul presupposto della ultratrentennalità della immatricolazione.
Consegue all'accoglimento del ricorso la condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo della sola Regione Sicilia, avendo il ricorrente espressamente escluso dalla richiesta di condanna l'agente della riscossione. Delle spese va disposta distrazione in favore dei procuratori del ricorrente che hanno reso la dovuta dichiarazione.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, IX sezione, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso annulla la cartella impugnata e condanna la regione Sicilia al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 230,00, oltre accessori, di cui dispone la distrazione in favore di procuratori del ricorrente. Dichiara compensate le spese nei confronti di Agenzia delle Entrate IO.
Messina, 27 gennaio 2026
Il giudice
(dott. Giuseppe DO)