CASS
Sentenza 5 marzo 2026
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 8656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8656 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI DR PI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte di Cassazione Udita la relazione svolta dal Consigliere Pia Verderosa;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Giovanni Battisti Bertolini che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. DR PI NI proponeva ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 29505, emessa in data 8.7.2025, dalla Quarta Sezione della Corte di Cassazione, che dichiarava inammissibile il ricorso proposto da DR PI NI avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, cha aveva applicato, per le due contestazioni ex artt. 81 cod. pen., 73, c. 5, DPR 309/90 del novembre 2023 al suo esame, la pena concordata di anni 5 di reclusione ed C 20.000 di multa, riconosciuta la continuazione con fatti già giudicati con precedenti sentenze irrevocabili, dichiarando l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e interdetto legalmente durante l'espiazione della pena. 2. Con l'unico motivo di doglianza, il ricorrente lamenta errore di fatto non avendo la Suprema Corte trattato e valutato il motivo di impugnazione relativo alla illegalità della pena accessoria della interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena. 3. Deduce il ricorrente che la pena irrogata dal GIP per le due imputazioni al suo esame era complessivamente di anni 1 di reclusione ed C 5.000 di multa, D I Penale Sent. Sez. 3 Num. 8656 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: VERDEROSA PIA Data Udienza: 05/02/2026 inferiore ai limiti per l'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici e per l'interdizione legale e questo era uno dei motivi del primo ricorso in Cassazione. La Corte, dichiarando inammissibile il primo ricorso, aveva però erroneamente omesso di provvedere d'ufficio sulle pene accessorie illegalmente applicate. Si evidenzia che la valutazione della questione giuridica sollevata dalla difesa con il primo ricorso era decisiva, in quanto avrebbe incontrovertibilmente comportato effetti diversi e che, nel caso di reati unificati sotto il vincolo della continuazione, per l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale, è necessario far riferimento alla misura della pena base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito e non a quella complessiva, risultante dall'aumento per la continuazione (Sez. 4, n. 30040 del 23/5/2024, rv. 286862 - 03). 4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, poiché non si prospetta un errore di fatto ma una questione avente ad oggetto l'inquadramento giuridico dei fatti e l'interpretazione delle norme processuali esaminate nel precedente giudizio di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato. 1. Occorre premettere che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che «l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01): in tale prospettiva si è sottolineato nella stessa pronuncia che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, e che sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata. Il principio è stato successivamente più volte ribadito, essendosi, in particolare, rilevato che «qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. 2 proc. pen.» (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 - 01; nello stesso senso, ex plurimis, Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 -01; Sez. 2, n.53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268981 - 01; Sez. 6, n. 46065 del 17/09/2014, Marrelli, Rv. 260819 - 01, riferite al tema della valutazione giuridica di circostanze di fatto correttamente percepite o comunque a quello della deduzione di errore valutativo che si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito)» (Sez. U. n. 9788 del 22.1.2025, Annunziata). 2. Tanto premesso, venendo al caso in esame, con orientamento costante nel tempo, questa Corte ha affermato che, ai fini dell'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale, è necessario fare riferimento, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, non costituenti reati omogenei (Cass. Sez. 6, n. 17564 del 06/04/2023, Rv. 284593-01), alla misura della pena base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva, risultante dall'aumento per la continuazione (da ultimo Sez. 6, n. 41488 del 12.11.2025; Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Rv. 286862-03). Accanto a questo indirizzo interpretativo se ne è però sviluppato altro con riguardo ad un ristretto caso, per il quale "nel caso di pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione, la durata della pena accessoria secondo il criterio fissato dall'art. 37 cod. pen. va determinata con riferimento alla pena principale inflitta per la violazione più grave, con l'eccezione dell'ipotesi di continuazione fra reati omogenei, nella quale l'identità dei reati unificati comporta necessariamente l'applicazione di una pena accessoria per ciascuno di essi, di modo che la durata complessiva va commisurata all'intera pena principale inflitta con la condanna, ivi compreso l'aumento per la continuazione" (Sez. 6, n. 17564 del 06/04/2023, Rv. 284593; Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Rv. 263045; Sez. 3, n. 29746 del 05/06/2014, Rv. 261512; Sez. 1, n. 381 del 7/11/2023, dep. 2024). 3. Venendo al nostro caso, alla luce di tali principi, non viene quindi in considerazione - come dedotto dal ricorrente - la pena di 1 anno di reclusione ed C 5.000 di multa, concordata per le due imputazioni oggetto dell'ultimo processo avanti al GIP di Foggia, quanto la pena base di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed C 14.000, per i reati più gravi su cui è stato poi operato l'aumento per la continuazione. La pena per il reato più grave è in effetti inferiore al minimo previsto dall'art. 32 c.p. e che, ai sensi dell'art. 29 c.p., non importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ma per la durata di anni cinque. 4. La Quarta Sezione della Cassazione ha esaminato il motivo di ricorso al punto 6.1 ritenendo che «le conseguenze sfavorevoli della rideterminazione della pena lamentate dal ricorrente, lungi dal determinarne la illegalità (o anche solo la 3 illegittimità), sono nient'altro che effetti legali di tale rideterminazione in conseguenza del riconoscimento della continuazione come concordato fra le parti». In questo caso, vi è stata una diversa valutazione della Corte in ordine all'applicazione delle pene accessorie nell'ipotesi di continuazione per reati omogenei. Non può sfuggire, allora, che l'esistenza di un orientamento che impone di considerare, per la individuazione del limite di pena detentiva irrogata, anche gli aumenti di continuazione per reati omogenei, impedisce di ravvisare, per la vicenda in esame, un errore esclusivamente percettivo nella statuizione del giudice della cognizione, come se quel giudice non si fosse avveduto nel fare applicazione della pena accessoria, che la pena detentiva in concreto irrogata era inferiore al limite di legge. Non può infatti affermarsi che non abbia invece inteso aderire ad altra impostazione interpretativa, della cui correttezza non è qui dato discutere, in tal modo operando una valutazione che, ove pure in ipotesi fosse errata, non potrebbe e non può essere sindacata in questa sede. 4. In definitiva, stante l'infondatezza delle censure sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Stella deve essere rigettato, con onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 05/02/2026
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Giovanni Battisti Bertolini che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. DR PI NI proponeva ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 29505, emessa in data 8.7.2025, dalla Quarta Sezione della Corte di Cassazione, che dichiarava inammissibile il ricorso proposto da DR PI NI avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, cha aveva applicato, per le due contestazioni ex artt. 81 cod. pen., 73, c. 5, DPR 309/90 del novembre 2023 al suo esame, la pena concordata di anni 5 di reclusione ed C 20.000 di multa, riconosciuta la continuazione con fatti già giudicati con precedenti sentenze irrevocabili, dichiarando l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e interdetto legalmente durante l'espiazione della pena. 2. Con l'unico motivo di doglianza, il ricorrente lamenta errore di fatto non avendo la Suprema Corte trattato e valutato il motivo di impugnazione relativo alla illegalità della pena accessoria della interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena. 3. Deduce il ricorrente che la pena irrogata dal GIP per le due imputazioni al suo esame era complessivamente di anni 1 di reclusione ed C 5.000 di multa, D I Penale Sent. Sez. 3 Num. 8656 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: VERDEROSA PIA Data Udienza: 05/02/2026 inferiore ai limiti per l'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici e per l'interdizione legale e questo era uno dei motivi del primo ricorso in Cassazione. La Corte, dichiarando inammissibile il primo ricorso, aveva però erroneamente omesso di provvedere d'ufficio sulle pene accessorie illegalmente applicate. Si evidenzia che la valutazione della questione giuridica sollevata dalla difesa con il primo ricorso era decisiva, in quanto avrebbe incontrovertibilmente comportato effetti diversi e che, nel caso di reati unificati sotto il vincolo della continuazione, per l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale, è necessario far riferimento alla misura della pena base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito e non a quella complessiva, risultante dall'aumento per la continuazione (Sez. 4, n. 30040 del 23/5/2024, rv. 286862 - 03). 4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, poiché non si prospetta un errore di fatto ma una questione avente ad oggetto l'inquadramento giuridico dei fatti e l'interpretazione delle norme processuali esaminate nel precedente giudizio di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato. 1. Occorre premettere che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che «l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01): in tale prospettiva si è sottolineato nella stessa pronuncia che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, e che sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata. Il principio è stato successivamente più volte ribadito, essendosi, in particolare, rilevato che «qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. 2 proc. pen.» (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 - 01; nello stesso senso, ex plurimis, Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 -01; Sez. 2, n.53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268981 - 01; Sez. 6, n. 46065 del 17/09/2014, Marrelli, Rv. 260819 - 01, riferite al tema della valutazione giuridica di circostanze di fatto correttamente percepite o comunque a quello della deduzione di errore valutativo che si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito)» (Sez. U. n. 9788 del 22.1.2025, Annunziata). 2. Tanto premesso, venendo al caso in esame, con orientamento costante nel tempo, questa Corte ha affermato che, ai fini dell'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale, è necessario fare riferimento, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, non costituenti reati omogenei (Cass. Sez. 6, n. 17564 del 06/04/2023, Rv. 284593-01), alla misura della pena base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva, risultante dall'aumento per la continuazione (da ultimo Sez. 6, n. 41488 del 12.11.2025; Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Rv. 286862-03). Accanto a questo indirizzo interpretativo se ne è però sviluppato altro con riguardo ad un ristretto caso, per il quale "nel caso di pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione, la durata della pena accessoria secondo il criterio fissato dall'art. 37 cod. pen. va determinata con riferimento alla pena principale inflitta per la violazione più grave, con l'eccezione dell'ipotesi di continuazione fra reati omogenei, nella quale l'identità dei reati unificati comporta necessariamente l'applicazione di una pena accessoria per ciascuno di essi, di modo che la durata complessiva va commisurata all'intera pena principale inflitta con la condanna, ivi compreso l'aumento per la continuazione" (Sez. 6, n. 17564 del 06/04/2023, Rv. 284593; Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Rv. 263045; Sez. 3, n. 29746 del 05/06/2014, Rv. 261512; Sez. 1, n. 381 del 7/11/2023, dep. 2024). 3. Venendo al nostro caso, alla luce di tali principi, non viene quindi in considerazione - come dedotto dal ricorrente - la pena di 1 anno di reclusione ed C 5.000 di multa, concordata per le due imputazioni oggetto dell'ultimo processo avanti al GIP di Foggia, quanto la pena base di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed C 14.000, per i reati più gravi su cui è stato poi operato l'aumento per la continuazione. La pena per il reato più grave è in effetti inferiore al minimo previsto dall'art. 32 c.p. e che, ai sensi dell'art. 29 c.p., non importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ma per la durata di anni cinque. 4. La Quarta Sezione della Cassazione ha esaminato il motivo di ricorso al punto 6.1 ritenendo che «le conseguenze sfavorevoli della rideterminazione della pena lamentate dal ricorrente, lungi dal determinarne la illegalità (o anche solo la 3 illegittimità), sono nient'altro che effetti legali di tale rideterminazione in conseguenza del riconoscimento della continuazione come concordato fra le parti». In questo caso, vi è stata una diversa valutazione della Corte in ordine all'applicazione delle pene accessorie nell'ipotesi di continuazione per reati omogenei. Non può sfuggire, allora, che l'esistenza di un orientamento che impone di considerare, per la individuazione del limite di pena detentiva irrogata, anche gli aumenti di continuazione per reati omogenei, impedisce di ravvisare, per la vicenda in esame, un errore esclusivamente percettivo nella statuizione del giudice della cognizione, come se quel giudice non si fosse avveduto nel fare applicazione della pena accessoria, che la pena detentiva in concreto irrogata era inferiore al limite di legge. Non può infatti affermarsi che non abbia invece inteso aderire ad altra impostazione interpretativa, della cui correttezza non è qui dato discutere, in tal modo operando una valutazione che, ove pure in ipotesi fosse errata, non potrebbe e non può essere sindacata in questa sede. 4. In definitiva, stante l'infondatezza delle censure sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Stella deve essere rigettato, con onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 05/02/2026