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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 5261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5261 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 02/12/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa LA Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 17269/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 11.20 è comparso l'avv. Scaffidi in sostituzione dell'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA per la parte resistente. Nessuno è comparso per parte ricorrente. E' presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
L'avv. Scaffidi chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa LA Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17269 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. VITALE ANGELO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente -
O g g e t t o: Pensione anticipata di vecchiaia
Con il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso
Nulla sulle spese ex art 152 disp. att. cpc
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato in data 27.11.2024, la ricorrente in epigrafe chiedeva l'accertamento medico al fine del riconoscimento di una incapacità lavorativa in misura pari e/o superiore all'80% previa affermazione del diritto a beneficiare del requisito ridotto di età disciplinato dal comma VIII dell'art. 1 del D.Lgs. 503/1992, giusta domanda del
24/01/2022;
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui ne chiedeva il rigetto. CP_1 All'udienza odierna la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva decisa.
L'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 503 del 1992, ha definito i nuovi requisiti di età per accedere alla pensione di vecchiaia, mentre il comma 8 del medesimo articolo ha escluso l'applicazione dei nuovi requisiti di età per gli invalidi in misura non inferiore all'80%.
Al fine di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, per coloro che siano invalidi in misura non inferiore all'80%, è necessario aver raggiunto il 60° anno di età o il 55° per le donne, aver raggiunto il periodo minimo di venti anni di assicurazione e di contribuzione
(art. 2 del d.lgs. n. 503 del 1992) ed aver cessato l'attività di lavoro (art. 1, comma 7, del d.lgs.
n. 503 cit.).
La successiva legislazione è poi intervenuta sui requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia in genere ed, in particolare, l'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del
2010, ha previsto un differimento della decorrenza della pensione creando il c.d. “sistema delle finestre mobili”. Ed infatti, i commi 1 e 2 dell'art. 12 cit. recitano:
«1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio
2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno
2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
La norma sopra citata, quindi, prevede che i lavoratori dipendenti che acquistano il diritto a pensione di vecchiaia a 65 o 60 anni (a seconda del sesso), devono attendere un anno dopo il raggiungimento dell'età pensionabile per la erogazione della prestazione.
Si tratta appunto della generalità dei lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per i quali l'art. 1 del d.lgs. n. 503 del 1992 e la tabella A allegata al medesimo decreto (sostituita dalla tabella A allegata alla legge n. 724 del 1994), stabiliva un graduale aumento delle età minime per l'accesso alla pensione di vecchiaia divenuto appunto di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne a decorrere dal 1° gennaio 2000 (poi modificato, dal
1° gennaio 2012, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011).
Il trattamento pensionistico in argomento comporta, dunque, un'anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione, attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. L'anticipo pensionistico in esame, come noto, è previsto ai sensi di legge esclusivamente in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato.
Nel caso di specie, il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata non può essere riconosciuto in quanto la ricorrente è titolare esclusivamente di contribuzione derivante dalla sua qualità di commerciante , ad esclusione di 4 anni versati come lavoratrice agricola.
Orbene, nel caso de quo, parte ricorrente nulla ha documentato e/o provato, né ha contestato le deduzioni dell' e pertanto il ricorso non può trovare accoglimento. CP_1
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. Cpc.
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Così deciso in Palermo il 02/12/2025
Il GIUDICE ONORARIO
LA Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 02/12/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa LA Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 17269/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 11.20 è comparso l'avv. Scaffidi in sostituzione dell'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA per la parte resistente. Nessuno è comparso per parte ricorrente. E' presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
L'avv. Scaffidi chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa LA Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17269 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. VITALE ANGELO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente -
O g g e t t o: Pensione anticipata di vecchiaia
Con il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso
Nulla sulle spese ex art 152 disp. att. cpc
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato in data 27.11.2024, la ricorrente in epigrafe chiedeva l'accertamento medico al fine del riconoscimento di una incapacità lavorativa in misura pari e/o superiore all'80% previa affermazione del diritto a beneficiare del requisito ridotto di età disciplinato dal comma VIII dell'art. 1 del D.Lgs. 503/1992, giusta domanda del
24/01/2022;
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui ne chiedeva il rigetto. CP_1 All'udienza odierna la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva decisa.
L'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 503 del 1992, ha definito i nuovi requisiti di età per accedere alla pensione di vecchiaia, mentre il comma 8 del medesimo articolo ha escluso l'applicazione dei nuovi requisiti di età per gli invalidi in misura non inferiore all'80%.
Al fine di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, per coloro che siano invalidi in misura non inferiore all'80%, è necessario aver raggiunto il 60° anno di età o il 55° per le donne, aver raggiunto il periodo minimo di venti anni di assicurazione e di contribuzione
(art. 2 del d.lgs. n. 503 del 1992) ed aver cessato l'attività di lavoro (art. 1, comma 7, del d.lgs.
n. 503 cit.).
La successiva legislazione è poi intervenuta sui requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia in genere ed, in particolare, l'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del
2010, ha previsto un differimento della decorrenza della pensione creando il c.d. “sistema delle finestre mobili”. Ed infatti, i commi 1 e 2 dell'art. 12 cit. recitano:
«1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio
2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno
2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
La norma sopra citata, quindi, prevede che i lavoratori dipendenti che acquistano il diritto a pensione di vecchiaia a 65 o 60 anni (a seconda del sesso), devono attendere un anno dopo il raggiungimento dell'età pensionabile per la erogazione della prestazione.
Si tratta appunto della generalità dei lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per i quali l'art. 1 del d.lgs. n. 503 del 1992 e la tabella A allegata al medesimo decreto (sostituita dalla tabella A allegata alla legge n. 724 del 1994), stabiliva un graduale aumento delle età minime per l'accesso alla pensione di vecchiaia divenuto appunto di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne a decorrere dal 1° gennaio 2000 (poi modificato, dal
1° gennaio 2012, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011).
Il trattamento pensionistico in argomento comporta, dunque, un'anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione, attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. L'anticipo pensionistico in esame, come noto, è previsto ai sensi di legge esclusivamente in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato.
Nel caso di specie, il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata non può essere riconosciuto in quanto la ricorrente è titolare esclusivamente di contribuzione derivante dalla sua qualità di commerciante , ad esclusione di 4 anni versati come lavoratrice agricola.
Orbene, nel caso de quo, parte ricorrente nulla ha documentato e/o provato, né ha contestato le deduzioni dell' e pertanto il ricorso non può trovare accoglimento. CP_1
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. Cpc.
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Così deciso in Palermo il 02/12/2025
Il GIUDICE ONORARIO
LA Di Maio