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Decreto cautelare 17 novembre 2025
Ordinanza cautelare 18 dicembre 2025
Sentenza breve 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 12/02/2026, n. 2728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2728 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02728/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13539/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13539 del 2025 - integrato da motivi aggiunti - proposto dalla Signora -OMISSIS- , rappresentata e difesa dall'avvocato HE PA , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'annullamento
-previa tutela cautelare, monocratica e collegiale-
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, depositato il 6/11/2025:
1)del provvedimento del 20/10/202 di annullamento d’ufficio del precedente visto n. ITA041103938 del 29/8/2025 dell’Ambasciata d'Italia in Vilnius (Lituania);
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 15\11\2025:
2)del provvedimento della Questura di Milano del 30/10/2025 - notificato il 10/11/2025- di irricevibilità della domanda di permesso di soggiorno per motivi di studio;
Per quanto riguarda il motivo aggiunto depositato il 21\1\2026:
3) Illegittimità della Segnalazione SIS quale presupposto necessario e sufficiente del successivo annullamento del visto per motivi di studio.
-nonché ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale, ancorchè non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio riconvocata del giorno 10 febbraio 2026 il dott. TO RI IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell' art. 60 cpa.
Con istanza dell’11/8/2025, l’odierna ricorrente - cittadina della Federazione Russa - ha chiesto all ’Ambasciata d’Italia a Vilnius il visto per motivi di studio in Italia.
Il successivo 29/8/2025, la competente Sede Diplomatica ha rilasciato il provvedimento richiesto dall’ istante.
Peraltro , il Ministero dell’Interno della Lituania - Dipartimento per l’Immigrazione, nelle more del procedimento di visto - con provvedimento del 31/7/2025, appreso dalla destinataria il 22/8/2025 - le ha revocato il permesso di soggiorno, con effetto dal 20/8/2025, informando solo successivamente - in data 7/10/2025 - l’Ambasciata d’Italia della sopravvenuta inefficacia del permesso di soggiorno in Lituania e della relativa segnalazione nel Sistema SIS.
Sicchè la competente Ambasciata in Lituania - con provvedimento del 20/10/2025 - ha annullato d’ufficio il precedente visto n. ITA041103938 del 29/8/2025.
Il provvedimento - motivato allegando la circostanza che l’interessata, nonostante il suo permesso di soggiorno in Lituania , sia brevemente tornata in Russia e prospettando “ragionevoli dubbi circa l’attendibilità delle dichiarazioni da Lei rese in merito alla validità del Suo permesso di soggiorno temporaneo lituano (TRP) al momento della richiesta/rilascio del visto” - è stato impugnato con ricorso introduttivo, proposto dalla destinataria il 6/11/2025.
Il MAECI si è costituito in resistenza - a mezzo della difesa erariale - il 13/11/2025.
Con successivo gravame per motivi aggiunti - depositato il 15\11\2025 - la ricorrente ha altresì impugnato il conseguente provvedimento della Questura di Milano del 30/10/2025 - notificato il 10/11/2025- di irricevibilità della domanda di permesso di soggiorno per motivi di studio.
Da ultimo, con ulteriore ricorso per motivi aggiunti - depositato il 21\1\2026 - la ricorrente ha altresì contestato che l’esistenza della Segnalazione SIS possa costituire il presupposto necessario e sufficiente dell’impugnato provvedimento di annullamento - in sede di autotutela - del visto per motivi di studio .
Alla camera di consiglio del 10/2/2026 - previo avviso di sentenza in forma semplificata - la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso - come integrato da motivi aggiunti - in sintesi , è incentrato sui seguenti motivi: Inosservanza dell’art. 21- nonies L 241/1990. Difetto d’istruttoria e di motivazione congrua . Inesistenza della segnalazione SIS, quale presupposto di fatto alla base dell’annullamento del visto per motivi di studio. Violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza.
Ad avviso della ricorrente, non sussisterebbero i requisiti che legittimerebbero l’esercizio del potere di autotutela da parte della Sede Diplomatica a Vilnius . Sicchè l’illegittimità del provvedimento del 20/10/2025 di annullamento d’ufficio del visto - di per sé - travolgerebbe pure il successivo provvedimento del 30/10/2025 , con cui la Questura di Milano ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di permesso di soggiorno per motivi di studio dell’interessata.
Correlativamente, il MAECI eccepisce che ” Al momento del ritiro del visto, l’interessata aveva (…) piena contezza della non validità del proprio permesso di soggiorno. Tale aspetto assume rilevanza sia in termini di ricevibilità della domanda sia in termini di requisiti per il rilascio del visto. Infatti, in riferimento alla ricevibilità della domanda, sia la normativa sovranazionale (Schengen) sia la normativa nazionale prevedono per i richiedenti di nazionalità di Paesi terzi come requisito fondamentale la presenza legale sul territorio. In riferimento al merito della trattazione ed ai requisiti per il rilascio del visto, la posizione giuridica della richiedente può inevitabilmente determinare un diverso esito del provvedimento in quanto la posizione giuridica e socio-economica del richiedente visto costituisce uno degli elementi principali oggetto di valutazione nel merito previsti dalla normativa vigente (Decreto Lgs. 286/1998;DPR 394/1999; Decreto Interministeriale 850/2011)”.
Inoltre, la difesa erariale - nella memoria depositata il 9/2/2026 - eccepisce che ” dalla e-mail inviata da -OMISSIS-, Capo dell'Ufficio di Collegamento Internazionale della Polizia Criminale Lituana, si conferma che le Autorità lituane hanno dichiarato l’invalidità del permesso di soggiorno in Lituania dell’interessata a partire dal 19/08/2025 e, dalla stessa data, emesso un SIS Alert n. -OMISSIS- per l’invalidità dello stesso documento. La dichiarazione di invalidità del permesso di soggiorno è la motivazione alla base dell’annullamento del visto”.
Benché il provvedimento del 20/10/2025 - che ha rimosso il precedente visto n. ITA041103938 del 29/8/2025 - sia un atto pienamente soggetto, in linea di principio, alla disciplina dell’ annullamento d’ufficio in sede di autotutela, regolato dall’art. 21- nonies L 241/1990 , deve anzitutto rilevarsi che la competente Sede Diplomatica ha omesso di ponderare adeguatamente la buona fede della destinataria rispetto all’interesse a procedere all’esercizio dell’ autotutela amministrativa nei suoi confronti, sostanzialmente svalutando il legittimo affidamento della medesima in ordine al visto per motivi di studio già riconosciutole in precedenza. Tanto più che - a ben vedere - la relativa istanza risale all’ 11/8/2025, data nella quale il Permesso di soggiorno in Lituania era ancora efficace, atteso che la relativa revoca decorre solo dal successivo 20/8/2025. La qual cosa avrebbe dovuto, in ultima analisi, indurre l’ Ambasciata a Vilnius ad astenersi dal procedere all’illegittimo annullamento d’ufficio del visto per motivi di studio in Italia già emesso a favore dell’odierna ricorrente.
Del resto, la Segnalazione SIS Alert - l’esistenza della quale risulta confermata dalla difesa erariale - avrebbe richiesto un formale supplemento d’istruttoria da parte della competente Sede di Vilnius, che avrebbe dovuto, ragionevolmente, valutare proporzionalità e adeguatezza dell’impugnato provvedimento di annullamento del visto d’ingresso in Italia per motivi di studio rispetto ad essa.
Invece, l’ Ufficio procedente ha ravvisato un vero e proprio collegamento necessario e imprescindibile tra i due atti - ritenendo erroneamente di non disporre di margini di apprezzamento discrezionale al riguardo e di essere automaticamente vincolato a rimuovere, mediante una sorta di atto dovuto , il precedente visto. Ciò benchè il resistente MAECI non abbia ritenuto di contestare l’attendibilità dell’asserzione dell’interessata, che rappresenta come i brevi soggiorni in patria siano stati determinati dall’esigenza di completare cure odontoiatriche iniziate in Russia.
Il Collegio evidenzia come l’annullamento da parte dell’ Ambasciata in Lituania del provvedimento del 20/10/2025 - determinando la reviviscenza del visto n. ITA041103938 del 29/8/2025 - travolga pure l’atto che da esso dipende, ossia il provvedimento d’irricevibilità della Questura di Milano del 30/10/ 2025.
Conseguentemente,, le censure della ricorrente sono fondate. Pertanto, il Collegio accoglie il ricorso - come integrato da motivi aggiunti - e - per l’effetto - annulla i provvedimenti impugnati .
Quanto al reclamo del 28/11/2025 della ricorrente avverso la decisione negativa del 25/11/2025 della Commissione per il gratuito patrocinio , il Collegio lo respinge, atteso che -l’art . 119 del TU n.115/2002 impone la presenza dell’istante sul territorio italiano, nel caso di specie non adeguatamente documentata.
Nondimeno questo Collegio - come, del resto, prospettato in subordine dalla ricorrente - dispone che le spese di lite - liquidate nella misura forfettaria indicata in dispositivo - seguano la soccombenza del MAECI .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso - integrato da motivi aggiunti - come in epigrafe proposto:1) lo accoglie e – per l’effetto – annulla i provvedimenti impugnati; 2) respinge il reclamo del 28/11/2025 avverso la decisione negativa del 25/11/2025 della Commissione per il gratuito patrocinio ;
3)liquida le spese processuali – oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato - in € 2.000 (duemila), a carico del MAECI e a favore del legale della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SC RZ, Presidente
TO RI IO, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO RI IO | SC RZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.