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Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/09/2024, n. 34463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34463 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello li Catanzaro;
2. FA IS, nato in [...] l'[...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 06/11/2023 udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Raffaele Gargiulo, che ha chiesto che sia dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato e che, invece, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, sia annullata con rinvio la sentenza impugnata;
lette le conclusioni dell'avv. Raffaele Bruno, difensore dell'imputato, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso del Procuratore Generale e, in accoglimento del ricorso da lui proposto, di annullare senza rinvio la sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro ha assolto FA IS dal reato di resistenza a pubblico ufficiale ma ha confermato la sentenza di condanna per il reato di evasione. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 34463 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 23/05/2024 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di assoluzione. L'imputato, in detenzione domiciliare, era stato trovato, in stato di ubriachezza, dalla polizia giudiziaria nella casa di una vicina;
in tale contesto si sarebbe dapprima rifiutato di ottemperare all'invito di recarsi presso gli uffici di polizia, e, successivamente, dopo essere stato condotto in caserma in ragione dell'arresto operato, avrebbe opposto resistenza, dapprima, compiendo atti di autolesionismo e, successivamente, profferendo all'indirizzo dei militari frasi dal contenuto intimidatorio. La Corte avrebbe erroneamente ritenuto insussistente il reato, perché, da una parte, non sarebbe stato chiaro l'atto di ufficio rispetto al quale sarebbe stata commessa la condotta di resistenza, e, dall'altra, perché le frasi minatorie sarebbero state solo un sfogo recriminatorio dell'imputato nei suoi stessi riguardi in relazione ad un pregresso episodio in cui uno dei carabinieri gli aveva ritirato la patente. Secondo il Procuratore, vi sarebbe stato nella specie "un vero e proprio travisamento logico fattuale delle emergenze istruttorie" (così il ricorso) da cui, in realtà, emergerebbe la piena configurabilità del reato contestato;
l'atto di ufficio a cui il ricorrente si sarebbe opposto sarebbe stato l'arresto per il quale si stava procedendo e la condotte minatorie sarebbero state rivolte ai carabinieri che procedevano. 3. Ha proposto ricorso per cassazione anche l'imputato articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza del dolo per il reato di evasione;
l'imputato si sarebbe recato presso l'abitazione dei vicini al solo scopo di intimare il silenzio ai vicini di casa. 4. E' pervenuta una memoria nell'interesse dell'imputato con la qualle, da una parte, si riprendono e si sviluppano gli argomenti posi a fondamento del ricorso e, dall'altra, si evidenziano i profili di inammissibilità del ricorso del Procuratore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi, che possono essere valutati congiuntamente, sono entrambi inammissibili. 2. La Corte di appello, con una motivazione non manifestamente illogica e priva di contraddizioni, ha spiegato: - quanto al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, che l'imputato erà stato condotto negli uffici della polizia giudiziaria senza opporre nessuna resistenza e che da quel momento non sarebbe stato individuato con precisione né l'atto dei pubblici agenti al quale il ricorrente si sarebbe opposto e neppure, in concreto, la conOtta minatoria 2 volta ad impedire il compimento dell'atto, essendosi l'imputato limitato a proferire minacce nei confronti di uno degli operanti per vicende pregresse;
- quanto al delitto di evasione, le ragioni per cui i motivi - obiettivamente non stabilissimi - addotti dall'imputato per giustificare l'allontanamento dal luogo in cui era ristretto agli arresti domiciliari, sono irrilevanti rispetto alla configurabilità del dolo generico richiesto per il delitto di evasione. 3. Rispetto a detta congrua trama argonnentativa, le censure dedotte dall'imputato sono manifestamente infondate perché tendono a sovrapporre il profilo del dolo - nella specie pienamente configurabile- con quello dei motivi a delinquere, mentre, invece, quelle del Procuratore si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata. Compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustiFicato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. 4. All'inammissibilità del ricorso dell'imputato consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in ero tremila . 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna FA IS al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2024.
2. FA IS, nato in [...] l'[...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 06/11/2023 udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Raffaele Gargiulo, che ha chiesto che sia dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato e che, invece, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, sia annullata con rinvio la sentenza impugnata;
lette le conclusioni dell'avv. Raffaele Bruno, difensore dell'imputato, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso del Procuratore Generale e, in accoglimento del ricorso da lui proposto, di annullare senza rinvio la sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro ha assolto FA IS dal reato di resistenza a pubblico ufficiale ma ha confermato la sentenza di condanna per il reato di evasione. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 34463 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 23/05/2024 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di assoluzione. L'imputato, in detenzione domiciliare, era stato trovato, in stato di ubriachezza, dalla polizia giudiziaria nella casa di una vicina;
in tale contesto si sarebbe dapprima rifiutato di ottemperare all'invito di recarsi presso gli uffici di polizia, e, successivamente, dopo essere stato condotto in caserma in ragione dell'arresto operato, avrebbe opposto resistenza, dapprima, compiendo atti di autolesionismo e, successivamente, profferendo all'indirizzo dei militari frasi dal contenuto intimidatorio. La Corte avrebbe erroneamente ritenuto insussistente il reato, perché, da una parte, non sarebbe stato chiaro l'atto di ufficio rispetto al quale sarebbe stata commessa la condotta di resistenza, e, dall'altra, perché le frasi minatorie sarebbero state solo un sfogo recriminatorio dell'imputato nei suoi stessi riguardi in relazione ad un pregresso episodio in cui uno dei carabinieri gli aveva ritirato la patente. Secondo il Procuratore, vi sarebbe stato nella specie "un vero e proprio travisamento logico fattuale delle emergenze istruttorie" (così il ricorso) da cui, in realtà, emergerebbe la piena configurabilità del reato contestato;
l'atto di ufficio a cui il ricorrente si sarebbe opposto sarebbe stato l'arresto per il quale si stava procedendo e la condotte minatorie sarebbero state rivolte ai carabinieri che procedevano. 3. Ha proposto ricorso per cassazione anche l'imputato articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza del dolo per il reato di evasione;
l'imputato si sarebbe recato presso l'abitazione dei vicini al solo scopo di intimare il silenzio ai vicini di casa. 4. E' pervenuta una memoria nell'interesse dell'imputato con la qualle, da una parte, si riprendono e si sviluppano gli argomenti posi a fondamento del ricorso e, dall'altra, si evidenziano i profili di inammissibilità del ricorso del Procuratore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi, che possono essere valutati congiuntamente, sono entrambi inammissibili. 2. La Corte di appello, con una motivazione non manifestamente illogica e priva di contraddizioni, ha spiegato: - quanto al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, che l'imputato erà stato condotto negli uffici della polizia giudiziaria senza opporre nessuna resistenza e che da quel momento non sarebbe stato individuato con precisione né l'atto dei pubblici agenti al quale il ricorrente si sarebbe opposto e neppure, in concreto, la conOtta minatoria 2 volta ad impedire il compimento dell'atto, essendosi l'imputato limitato a proferire minacce nei confronti di uno degli operanti per vicende pregresse;
- quanto al delitto di evasione, le ragioni per cui i motivi - obiettivamente non stabilissimi - addotti dall'imputato per giustificare l'allontanamento dal luogo in cui era ristretto agli arresti domiciliari, sono irrilevanti rispetto alla configurabilità del dolo generico richiesto per il delitto di evasione. 3. Rispetto a detta congrua trama argonnentativa, le censure dedotte dall'imputato sono manifestamente infondate perché tendono a sovrapporre il profilo del dolo - nella specie pienamente configurabile- con quello dei motivi a delinquere, mentre, invece, quelle del Procuratore si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata. Compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustiFicato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. 4. All'inammissibilità del ricorso dell'imputato consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in ero tremila . 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna FA IS al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2024.