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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rg17955 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17955 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. ORLANDO MARCO presso il quale elettivamente domicilia,
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_2
in atti, dall'avv. ORLANDO MARCO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11/09/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto Controparte_2
matrimonio in Napoli il 24/04/2003 e che dalla loro unione non nascevano figli, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto
1 vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente. In particolare, il marito continuerà a risiedere in Napoli, alla Via II Trav. Privata Via Epomeo, 2, dove attualmente convive con
l'altra ricorrente;
2. La moglie fisserà la propria residenza in Orta di Atella (CA), alla Via Clanio,
30, dove domicilierà con il figlio oncepito da precedente matrimonio. Per_1
3. Nulla sarà corrisposto, l'un l'altro e viceversa, a titolo di assegno di mantenimento, attesa la dichiarata autosufficienza economica.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
Parte_2
(atto n.29, parte I, s., Sez. Z, reg. Atti Matrimonio anno
2003);
b) omologa le condizioni di cui al ricorso,
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17955 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. ORLANDO MARCO presso il quale elettivamente domicilia,
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_2
in atti, dall'avv. ORLANDO MARCO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11/09/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto Controparte_2
matrimonio in Napoli il 24/04/2003 e che dalla loro unione non nascevano figli, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto
1 vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente. In particolare, il marito continuerà a risiedere in Napoli, alla Via II Trav. Privata Via Epomeo, 2, dove attualmente convive con
l'altra ricorrente;
2. La moglie fisserà la propria residenza in Orta di Atella (CA), alla Via Clanio,
30, dove domicilierà con il figlio oncepito da precedente matrimonio. Per_1
3. Nulla sarà corrisposto, l'un l'altro e viceversa, a titolo di assegno di mantenimento, attesa la dichiarata autosufficienza economica.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
Parte_2
(atto n.29, parte I, s., Sez. Z, reg. Atti Matrimonio anno
2003);
b) omologa le condizioni di cui al ricorso,
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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