Art. 10.
Il coefficiente di qualita' attribuito a ciascuna partita dovra' essere comunicato unitamente al risultato della analisi e ai dati organolettici a cura del consorzio al conferente entro dieci giorni dalla relativa determinazione.
Il conferente ha facolta' di ottenere la revisione del certificato di analisi, assunto a base della successiva valutazione del coefficiente di qualita', attribuito a ciascuna parita', da effettuarsi a sue spese su uno dei campioni in suo possesso, presso un istituto di Stato scelto di comune accordo e in mancanza di tale accordo presso il laboratorio centrale della direzione generale della dogana.
Il coefficiente di qualita' attribuito a ciascuna partita dovra' essere comunicato unitamente al risultato della analisi e ai dati organolettici a cura del consorzio al conferente entro dieci giorni dalla relativa determinazione.
Il conferente ha facolta' di ottenere la revisione del certificato di analisi, assunto a base della successiva valutazione del coefficiente di qualita', attribuito a ciascuna parita', da effettuarsi a sue spese su uno dei campioni in suo possesso, presso un istituto di Stato scelto di comune accordo e in mancanza di tale accordo presso il laboratorio centrale della direzione generale della dogana.